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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 settembre 2026

Cassazione n. 25873/2026

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nte-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delMolise n. 333/2023 depositata il 16/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/9/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5685/2024Numero sezionale 5616/2026Numero di raccolta generale 25873/2026Data pubblicazione 28/09/20261.

Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che (siriporta di seguito la ricostruzione della ,vicenda processuale già contenutanella sentenza di questa Corte n. 35928/2021) «[OSCURATO:PERSONA] impugnò dueavvisi di accertamento emanati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].,società cancellata dal R.I. il 14/07/2010, al medesimo notificati il28/12/2012, quale socio della società estinta, che recuperavano atassazione, ai fini Ires, Irap e Iva, per il 2007, costi indeducibili eindetraibili correlati a fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per operazionisoggettivamente inesistenti.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Isernia accolse il ricorso,con sentenza (n. 229/01/2013) riformata dalla Commissione tributariaregionale (“C.T.R.”) del Molise che, rilevato che gli avvisi erano statilegittimamente emessi nei confronti dell’appellato, in relazione agli artt.36, del d.P.R. n. 602 del 1973, 60-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972, haaccolto l’appello principale dell’ufficio ed ha rigettato quello incidentale delcontribuente (che riproponeva i motivi del ricorso introduttivo nonesplicitamente accolti dal primo giudice) perché (così testualmente a pag.10 della sentenza) «l’Ufficio, notificando correttamente gli atti impositivi,ha fornito sufficienti elementi tali da far fondatamente presumere, nelbiennio precedente l’operata cancellazione dal Registro delle imprese,l’esistenza di attività sociali dalle quali potere evincere una condizione taleda giustificare la responsabilità dei singoli, ivi compreso il signor Arzillo2.

Il contribuente propose ricorso per cassazione affidato a tredicimotivi.Questa Corte con la sentenza n. 35928/2021 accolse il dodicesimomotivo di ricorso, avente ad oggetto il vizio di motivazione apparente,osservando che la CTR, omettendo «di illustrare le ragioni del proprioconvincimento, asserisce che l’ufficio ha fornito elementi tali da fareNumero registro generale 5685/2024Numero sezionale 5616/2026Numero di raccolta generale 25873/2026Data pubblicazione 28/09/2026presumere che, nel biennio anteriore alla cancellazione della società,esistessero “attività sociali”, quale condizione che giustifica laresponsabilità dei singoli, compreso il signor [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento deldebito erariale.

Si tratta di un enunciato lacunoso, del tutto assertivo, diun’affermazione non calibrata su elementi oggettivi e dati di fatto, che nonchiarisce quale sia la precisa qualifica contestata e ritenuta a carico delsignor [OSCURATO:PERSONA] (liquidatore, amministratore o socio), ai fini della sussistenzadelle ipotesi della responsabilità solidale previste dalle norme menzionatenell’atto impositivo, mostrando erroneamente di considerare fungibili dettequalifiche, alle quali invece corrispondono presupposti eterogenei.17.3.

L’esatta individuazione del titolo di responsabilità delcontribuente (quale “liquidatore”, “amministratore” o “socio”) è unaccertamento di fatto da cui il giudice di merito non può prescinderepoiché, per il terzo comma dell’articolo 36, la responsabilità del socio ècircoscritta all’ipotesi in cui egli abbia ricevuto denaro o altri beni sociali inassegnazione negli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa inliquidazione dell’ente collettivo».3.

Il contribuente riassunse il processo innanzi alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Molise che, con la sentenza indicata inepigrafe, accolse l’appello incidentale del contribuente ed annullò gliavvisi.La Corte regionale esaminò infatti preliminarmente il motivo di appelloincidentale relativo all’incompetenza territoriale della Direzione provincialedi Isernia che aveva emesso gli atti impugnati.

Osservò, in particolare, chein mancanza di un accertamento emesso nei confronti della società consede in Isernia, che al momento della notifica degli avvisi si era giàestinta, e della conseguente mancanza di «connessione tra laresponsabilità della società e quella del socio sig. [OSCURATO:PERSONA]», la competenzaterritoriale spettava alla direzione provinciale di Caserta in considerazionedel domicilio fiscale dell’[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5685/2024Numero sezionale 5616/2026Numero di raccolta generale 25873/2026Data pubblicazione 28/09/20264.

Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.Il contribuente ha depositato, oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c.,un atto di costituzione “al fine di ricevere l’avviso di fissazione dell’udienzae partecipare alla discussione orale ai sensi dell’art. 375 c.p.c.”.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione ha denunciato ilvizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt.345 c.p.c. e 57 d.lgs. 546/1992.

Ha osservato che nel ricorso di primogrado relativo all’avviso n.

TR406T100825/2012, riguardante l’IVA relativaall’anno 2007, non era stata sollevata la contestazione relativaall’incompetenza dell’ufficio che lo aveva emesso.

Il fatto che il relativoricorso era stato poi riunito a quello avverso l’avviso n.TR406T100826/2012 per le imposte sui redditi e l’IRAP per la medesimaannualità, non esclude l’autonomia dei due giudizi e la conseguenteinammissibilità della questione con riguardo al primo dei due avvisi.1.2 Il motivo è fondato.Costituisce infatti principio consolidato quello per il quale «La riunionedi cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quantoconcerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con laconseguenza che le statuizioni e gli atti riferiti ad un processo non siripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al primo»(Cass. n. 5434/2021; nello stesso senso, Cass. n. 15383/2011; conspecifico riguardo al processo tributario, cfr. Cass. n. 17236/2019; Cass.n. 25083/2019).Del pari è pacifico che il vizio di competenza deve essere fatto valerecon il ricorso dal contribuente e non può essere rilevato d’ufficio (Cass. n.18425/2018; Cass. n. 33287/2021).Numero registro generale 5685/2024Numero sezionale 5616/2026Numero di raccolta generale 25873/2026Data pubblicazione 28/09/2026Nel caso di specie, nell’originario ricorso avverso l’avviso n.TR406T100825/2012 la questione non è stata sollevata, come risultatanto dalla sua trascrizione contenuta nel ricorso per cassazione (pagg. 7e ss.), quanto dal ricorso stesso prodotto dalla ricorrente che può essereesaminato in questa sede, essendo denunciata una violazione di carattereprocessuale (Cass. sez.

U n. 8077/2012; Cass. n. 896/2014).2.1 Con il secondo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 31 e 65, comma 4°, d.P.R. 600/1973 e 2495 c.c.La ricorrente ha osservato che, secondo la CGT di secondo grado, ilfenomeno successorio sarebbe precluso dalla mancata emissione di unautonomo accertamento nei confronti della società anteriormenteall’estinzione della stessa; da tale circostanza deriverebbe anchel’incompetenza della direzione provinciale di Isernia, determinata inrelazione alla sede della società, ricorrendo, invece, quella della direzioneprovinciale di Caserta in considerazione del domicilio fiscale delcontribuente.

Sennonché, ad avviso dell’Amministrazione, non trovandoapplicazione alla fattispecie de qua, ratione temporis, l’art. 28 d.lgs.175/2014, gli atti impositivi non potevano essere trasmessi alla società,ma andavano notificati necessariamente all’[OSCURATO:PERSONA] in qualità di“socio/liquidatore”, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte,secondo la quale gli atti emessi nei confronti di una società estintapossono essere validamente notificati, dopo l'estinzione, agli ex soci anchecollettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio della societào solo a taluno di essi, senza necessità dell'emissione di specifici attiintestati e diretti ai medesimi; ciò in quanto, a seguito dell'estinzione dellasocietà, si determina un fenomeno peculiare, di tipo successorio, in virtùdel quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute dellasocietà e pertanto ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguitoNumero registro generale 5685/2024Numero sezionale 5616/2026Numero di raccolta generale 25873/2026Data pubblicazione 28/09/2026della liquidazione od illimitatamente, a seconda che, pendente societate,fossero limitatamente od illimitatamente responsabili per i debiti sociali.2.2 Il motivo è fondato nei termini che seguono.Va innanzi tutto osservato che lo stesso (sebbene risulti fondato conriguardo ad entrambi gli avvisi) va riferito esclusivamente all’avviso n.TR406T100826/2012 (riguardante le imposte sui redditi e l’IRAP), giacchéin relazione a quello per l’IVA è stato già stato accolto il primo motivo diricorso.Ciò posto, la competenza va individuata in base a quanto stabilito perle imposte sui redditi dall’art. 31 d.P.R. 600/1973 (ma principi analoghisono contenuti negli artt. 40 e 51 d.P.R. 633/1972 in tema di IVA),secondo il quale «Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazionipresentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ne rilevanol'eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte omaggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativialla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti nelpresente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui redditi;provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie previste nel titolo V ealla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazionisanzionate penalmente.La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è ildomicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cuiquesta è stata o avrebbe dovuto essere presentata».Orbene, non vi è dubbio che, nel caso di specie, il soggetto tenuto alladichiarazione era la società e che la responsabilità per le imposte è stataestesa all’[OSCURATO:PERSONA] solo in considerazione di quanto previsto dall’art. 36d.P.R. 602/1973 (ed eventualmente dall’art. 2495 c.c.).

Né vi sono motiviper ritenere che l’applicazione di tali norme determini uno spostamentodella competenza; l’art. 36 d.P.R. 602/1973 si limita infatti a stabilire che«La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delleNumero registro generale 5685/2024Numero sezionale 5616/2026Numero di raccolta generale 25873/2026Data pubblicazione 28/09/2026imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» e non contienealcuna indicazione che consenta di ritenere alterata la competenzadeterminata in base alla norma sopra riportata.

Occorre altresìconsiderare che sembrerebbe del tutto irrazionale che l’Ufficio competenteai controlli sulla società, l’unico che può individuare anche eventualiresponsabilità di amministratori, liquidatori e soci, una volta compiutol’accertamento, debba poi trasmettere gli atti agli uffici competenti inconsiderazione dei domicili fiscali di tali soggetti – che potrebbero essereanche numerosi e diversi tra loro - solo per l’emissione degli atti.Deve ritenersi quindi che l’Ufficio che ha emesso il provvedimentofosse munito della necessaria competenza territoriale; appare opportunoprecisare che la natura civilistica dell’obbligazione in esame non puòcondurre ad escludere l’applicazione della norma richiamata (Cass. n.20014/2024) e, conseguentemente, l’astratta configurabilità del vizio diincompetenza, dal momento che le forme attraverso le quali viene fattavalere la pretesa sono pur sempre quelle dell’accertamento di naturatributaria (come risulta chiaramente dal testo del 5° comma dell’art. 36d.P.R. 602/1973 sopra riportato).Alla luce della disciplina esposta non è dunque possibile sostenere chela competenza appartenga alla direzione provinciale di Caserta inconsiderazione del domicilio fiscale del socio.3.

Vanno quindi accolti entrambi i motivi di ricorso; la sentenzaimpugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione,che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.MNumero registro generale 5685/2024Numero sezionale 5616/2026Numero di raccolta generale 25873/2026Data pubblicazione 28/09/2026La Corte accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9/9/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delMolise n. 333/2023 depositata il 16/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/9/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5685/2024Numero sezionale 5616/2026Numero di raccolta generale 25873/2026Data pubblicazione 28/09/20261. Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che (siriporta di seguito la ricostruzione della ,vicenda processuale già contenutanella sentenza di questa Corte n. 35928/2021) «[OSCURATO:PERSONA] impugnò dueavvisi di accertamento emanati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].,società cancellata dal R.I. il 14/07/2010, al medesimo notificati il28/12/2012, quale socio della società estinta, che recuperavano atassazione, ai fini Ires, Irap e Iva, per il 2007, costi indeducibili eindetraibili correlati a fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per operazionisoggettivamente inesistenti.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Isernia accolse il ricorso,con sentenza (n. 229/01/2013) riformata dalla Commissione tributariaregionale (“C.T.R.”) del Molise che, rilevato che gli avvisi erano statilegittimamente emessi nei confronti dell’appellato, in relazione agli artt.36, del d.P.R. n. 602 del 1973, 60-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972, haaccolto l’appello principale dell’ufficio ed ha rigettato quello incidentale delcontribuente (che riproponeva i motivi del ricorso introduttivo nonesplicitamente accolti dal primo giudice) perché (così testualmente a pag.10 della sentenza) «l’Ufficio, notificando correttamente gli atti impositivi,ha fornito sufficienti elementi tali da far fondatamente presumere, nelbiennio precedente l’operata cancellazione dal Registro delle imprese,l’esistenza di attività sociali dalle quali potere evincere una condizione taleda giustificare la responsabilità dei singoli, ivi compreso il signor Arzillo2. Il contribuente propose ricorso per cassazione affidato a tredicimotivi.Questa Corte con la sentenza n. 35928/2021 accolse il dodicesimomotivo di ricorso, avente ad oggetto il vizio di motivazione apparente,osservando che la CTR, omettendo «di illustrare le ragioni del proprioconvincimento, asserisce che l’ufficio ha fornito elementi tali da fareNumero registro generale 5685/2024Numero sezionale 5616/2026Numero di raccolta generale 25873/2026Data pubblicazione 28/09/2026presumere che, nel biennio anteriore alla cancellazione della società,esistessero “attività sociali”, quale condizione che giustifica laresponsabilità dei singoli, compreso il signor [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento deldebito erariale. Si tratta di un enunciato lacunoso, del tutto assertivo, diun’affermazione non calibrata su elementi oggettivi e dati di fatto, che nonchiarisce quale sia la precisa qualifica contestata e ritenuta a carico delsignor [OSCURATO:PERSONA] (liquidatore, amministratore o socio), ai fini della sussistenzadelle ipotesi della responsabilità solidale previste dalle norme menzionatenell’atto impositivo, mostrando erroneamente di considerare fungibili dettequalifiche, alle quali invece corrispondono presupposti eterogenei.17.3. L’esatta individuazione del titolo di responsabilità delcontribuente (quale “liquidatore”, “amministratore” o “socio”) è unaccertamento di fatto da cui il giudice di merito non può prescinderepoiché, per il terzo comma dell’articolo 36, la responsabilità del socio ècircoscritta all’ipotesi in cui egli abbia ricevuto denaro o altri beni sociali inassegnazione negli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa inliquidazione dell’ente collettivo».3. Il contribuente riassunse il processo innanzi alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Molise che, con la sentenza indicata inepigrafe, accolse l’appello incidentale del contribuente ed annullò gliavvisi.La Corte regionale esaminò infatti preliminarmente il motivo di appelloincidentale relativo all’incompetenza territoriale della Direzione provincialedi Isernia che aveva emesso gli atti impugnati. Osservò, in particolare, chein mancanza di un accertamento emesso nei confronti della società consede in Isernia, che al momento della notifica degli avvisi si era giàestinta, e della conseguente mancanza di «connessione tra laresponsabilità della società e quella del socio sig. [OSCURATO:PERSONA]», la competenzaterritoriale spettava alla direzione provinciale di Caserta in considerazionedel domicilio fiscale dell’[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5685/2024Numero sezionale 5616/2026Numero di raccolta generale 25873/2026Data pubblicazione 28/09/20264. Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.Il contribuente ha depositato, oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c.,un atto di costituzione “al fine di ricevere l’avviso di fissazione dell’udienzae partecipare alla discussione orale ai sensi dell’art. 375 c.p.c.”.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione ha denunciato ilvizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt.345 c.p.c. e 57 d.lgs. 546/1992. Ha osservato che nel ricorso di primogrado relativo all’avviso n. TR406T100825/2012, riguardante l’IVA relativaall’anno 2007, non era stata sollevata la contestazione relativaall’incompetenza dell’ufficio che lo aveva emesso. Il fatto che il relativoricorso era stato poi riunito a quello avverso l’avviso n.TR406T100826/2012 per le imposte sui redditi e l’IRAP per la medesimaannualità, non esclude l’autonomia dei due giudizi e la conseguenteinammissibilità della questione con riguardo al primo dei due avvisi.1.2 Il motivo è fondato.Costituisce infatti principio consolidato quello per il quale «La riunionedi cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quantoconcerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con laconseguenza che le statuizioni e gli atti riferiti ad un processo non siripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al primo»(Cass. n. 5434/2021; nello stesso senso, Cass. n. 15383/2011; conspecifico riguardo al processo tributario, cfr. Cass. n. 17236/2019; Cass.n. 25083/2019).Del pari è pacifico che il vizio di competenza deve essere fatto valerecon il ricorso dal contribuente e non può essere rilevato d’ufficio (Cass. n.18425/2018; Cass. n. 33287/2021).Numero registro generale 5685/2024Numero sezionale 5616/2026Numero di raccolta generale 25873/2026Data pubblicazione 28/09/2026Nel caso di specie, nell’originario ricorso avverso l’avviso n.TR406T100825/2012 la questione non è stata sollevata, come risultatanto dalla sua trascrizione contenuta nel ricorso per cassazione (pagg. 7e ss.), quanto dal ricorso stesso prodotto dalla ricorrente che può essereesaminato in questa sede, essendo denunciata una violazione di carattereprocessuale (Cass. sez. U n. 8077/2012; Cass. n. 896/2014).2.1 Con il secondo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 31 e 65, comma 4°, d.P.R. 600/1973 e 2495 c.c.La ricorrente ha osservato che, secondo la CGT di secondo grado, ilfenomeno successorio sarebbe precluso dalla mancata emissione di unautonomo accertamento nei confronti della società anteriormenteall’estinzione della stessa; da tale circostanza deriverebbe anchel’incompetenza della direzione provinciale di Isernia, determinata inrelazione alla sede della società, ricorrendo, invece, quella della direzioneprovinciale di Caserta in considerazione del domicilio fiscale delcontribuente. Sennonché, ad avviso dell’Amministrazione, non trovandoapplicazione alla fattispecie de qua, ratione temporis, l’art. 28 d.lgs.175/2014, gli atti impositivi non potevano essere trasmessi alla società,ma andavano notificati necessariamente all’[OSCURATO:PERSONA] in qualità di“socio/liquidatore”, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte,secondo la quale gli atti emessi nei confronti di una società estintapossono essere validamente notificati, dopo l'estinzione, agli ex soci anchecollettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio della societào solo a taluno di essi, senza necessità dell'emissione di specifici attiintestati e diretti ai medesimi; ciò in quanto, a seguito dell'estinzione dellasocietà, si determina un fenomeno peculiare, di tipo successorio, in virtùdel quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute dellasocietà e pertanto ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguitoNumero registro generale 5685/2024Numero sezionale 5616/2026Numero di raccolta generale 25873/2026Data pubblicazione 28/09/2026della liquidazione od illimitatamente, a seconda che, pendente societate,fossero limitatamente od illimitatamente responsabili per i debiti sociali.2.2 Il motivo è fondato nei termini che seguono.Va innanzi tutto osservato che lo stesso (sebbene risulti fondato conriguardo ad entrambi gli avvisi) va riferito esclusivamente all’avviso n.TR406T100826/2012 (riguardante le imposte sui redditi e l’IRAP), giacchéin relazione a quello per l’IVA è stato già stato accolto il primo motivo diricorso.Ciò posto, la competenza va individuata in base a quanto stabilito perle imposte sui redditi dall’art. 31 d.P.R. 600/1973 (ma principi analoghisono contenuti negli artt. 40 e 51 d.P.R. 633/1972 in tema di IVA),secondo il quale «Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazionipresentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ne rilevanol'eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte omaggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativialla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti nelpresente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui redditi;provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie previste nel titolo V ealla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazionisanzionate penalmente.La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è ildomicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cuiquesta è stata o avrebbe dovuto essere presentata».Orbene, non vi è dubbio che, nel caso di specie, il soggetto tenuto alladichiarazione era la società e che la responsabilità per le imposte è stataestesa all’[OSCURATO:PERSONA] solo in considerazione di quanto previsto dall’art. 36d.P.R. 602/1973 (ed eventualmente dall’art. 2495 c.c.). Né vi sono motiviper ritenere che l’applicazione di tali norme determini uno spostamentodella competenza; l’art. 36 d.P.R. 602/1973 si limita infatti a stabilire che«La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delleNumero registro generale 5685/2024Numero sezionale 5616/2026Numero di raccolta generale 25873/2026Data pubblicazione 28/09/2026imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» e non contienealcuna indicazione che consenta di ritenere alterata la competenzadeterminata in base alla norma sopra riportata. Occorre altresìconsiderare che sembrerebbe del tutto irrazionale che l’Ufficio competenteai controlli sulla società, l’unico che può individuare anche eventualiresponsabilità di amministratori, liquidatori e soci, una volta compiutol’accertamento, debba poi trasmettere gli atti agli uffici competenti inconsiderazione dei domicili fiscali di tali soggetti – che potrebbero essereanche numerosi e diversi tra loro - solo per l’emissione degli atti.Deve ritenersi quindi che l’Ufficio che ha emesso il provvedimentofosse munito della necessaria competenza territoriale; appare opportunoprecisare che la natura civilistica dell’obbligazione in esame non puòcondurre ad escludere l’applicazione della norma richiamata (Cass. n.20014/2024) e, conseguentemente, l’astratta configurabilità del vizio diincompetenza, dal momento che le forme attraverso le quali viene fattavalere la pretesa sono pur sempre quelle dell’accertamento di naturatributaria (come risulta chiaramente dal testo del 5° comma dell’art. 36d.P.R. 602/1973 sopra riportato).Alla luce della disciplina esposta non è dunque possibile sostenere chela competenza appartenga alla direzione provinciale di Caserta inconsiderazione del domicilio fiscale del socio.3. Vanno quindi accolti entrambi i motivi di ricorso; la sentenzaimpugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione,che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MNumero registro generale 5685/2024Numero sezionale 5616/2026Numero di raccolta generale 25873/2026Data pubblicazione 28/09/2026La Corte accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9/9/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]