Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1008/2021
ECLI:EU:T:2021:480
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0866_INF
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 12 luglio 2021 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T‑866/19)
«Ricorso di annullamento – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 1008/2008 – Norme di distribuzione del traffico aereo tra gli aeroporti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] – Priorità nell’assegnazione di bande orarie presso l’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Assenza di incidenza individuale – Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Decisione della Commissione relativa all’istituzione di norme di distribuzione del traffico aereo per gli aeroporti nazionali che introducono la priorità nell’assegnazione di bande orarie per quanto riguarda determinati vettori aerei – Inclusione
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1008/2008, art. 19; regolamento del Consiglio n. 95/93)
(v. punti 33‑35)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che comportano misure di esecuzione – Nozione – Decisione della Commissione relativa all’istituzione di norme di distribuzione del traffico aereo per gli aeroporti nazionali che introducono la priorità nell’assegnazione di bande orarie per quanto riguarda determinati vettori aerei – Inclusione
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1008/2008, art. 19; regolamento del Consiglio n. 95/93)
(v. punti 39‑42, 58‑60, 63)
3.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Decisione della Commissione relativa all’istituzione di norme di distribuzione del traffico aereo per gli aeroporti nazionali che introducono la priorità nell’assegnazione di bande orarie per quanto riguarda determinati vettori aerei – Ricorso proposto da altri vettori aerei – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1008/2008, art. 19; regolamento del Consiglio n. 95/93)
(v. punti 87‑90)
[OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2019/1585 della Commissione, del 24 settembre 2019, relativa all’istituzione di norme di distribuzione del traffico per gli aeroporti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU 2019, L 246, pag. 24
).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Non occorre più statuire sulla domanda di intervento del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA].
3)
[OSCURATO:PERSONA] DAC e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH sono condannate a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.
4)
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese relative alla domanda di intervento.