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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1008/2021

ECLI:EU:T:2021:480
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TO0866_INF

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 12 luglio 2021 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑866/19) «Ricorso di annullamento – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 1008/2008 – Norme di distribuzione del traffico aereo tra gli aeroporti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] – Priorità nell’assegnazione di bande orarie presso l’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Assenza di incidenza individuale – Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Decisione della Commissione relativa all’istituzione di norme di distribuzione del traffico aereo per gli aeroporti nazionali che introducono la priorità nell’assegnazione di bande orarie per quanto riguarda determinati vettori aerei – Inclusione (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1008/2008, art. 19; regolamento del Consiglio n. 95/93) (v. punti 33‑35)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che comportano misure di esecuzione – Nozione – Decisione della Commissione relativa all’istituzione di norme di distribuzione del traffico aereo per gli aeroporti nazionali che introducono la priorità nell’assegnazione di bande orarie per quanto riguarda determinati vettori aerei – Inclusione (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1008/2008, art. 19; regolamento del Consiglio n. 95/93) (v. punti 39‑42, 58‑60, 63)

3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Decisione della Commissione relativa all’istituzione di norme di distribuzione del traffico aereo per gli aeroporti nazionali che introducono la priorità nell’assegnazione di bande orarie per quanto riguarda determinati vettori aerei – Ricorso proposto da altri vettori aerei – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1008/2008, art. 19; regolamento del Consiglio n. 95/93) (v. punti 87‑90) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2019/1585 della Commissione, del 24 settembre 2019, relativa all’istituzione di norme di distribuzione del traffico per gli aeroporti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU 2019, L 246, pag. 24 ).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Non occorre più statuire sulla domanda di intervento del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]. 3) [OSCURATO:PERSONA] DAC e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH sono condannate a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea. 4) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese relative alla domanda di intervento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0866_INF Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 12 luglio 2021 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑866/19) «Ricorso di annullamento – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 1008/2008 – Norme di distribuzione del traffico aereo tra gli aeroporti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] – Priorità nell’assegnazione di bande orarie presso l’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Assenza di incidenza individuale – Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Decisione della Commissione relativa all’istituzione di norme di distribuzione del traffico aereo per gli aeroporti nazionali che introducono la priorità nell’assegnazione di bande orarie per quanto riguarda determinati vettori aerei – Inclusione (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1008/2008, art. 19; regolamento del Consiglio n. 95/93) (v. punti 33‑35) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che comportano misure di esecuzione – Nozione – Decisione della Commissione relativa all’istituzione di norme di distribuzione del traffico aereo per gli aeroporti nazionali che introducono la priorità nell’assegnazione di bande orarie per quanto riguarda determinati vettori aerei – Inclusione (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1008/2008, art. 19; regolamento del Consiglio n. 95/93) (v. punti 39‑42, 58‑60, 63) 3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Decisione della Commissione relativa all’istituzione di norme di distribuzione del traffico aereo per gli aeroporti nazionali che introducono la priorità nell’assegnazione di bande orarie per quanto riguarda determinati vettori aerei – Ricorso proposto da altri vettori aerei – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1008/2008, art. 19; regolamento del Consiglio n. 95/93) (v. punti 87‑90) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2019/1585 della Commissione, del 24 settembre 2019, relativa all’istituzione di norme di distribuzione del traffico per gli aeroporti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU 2019, L 246, pag. 24 ). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Non occorre più statuire sulla domanda di intervento del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]. 3) [OSCURATO:PERSONA] DAC e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH sono condannate a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea. 4) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese relative alla domanda di intervento.
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