CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 giugno 2024
Cassazione n. 25092/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso(iscritto al n. 20289 /20 2 2 R.G. ) proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FE) il 28 settembre 1966 e residente nella frazioneBurana, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 96 ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 66P28 A965E), elettivamente domiciliato in Bologna , al la Galleria del Toro n. 3 , interno n. 7,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale allegata al ricorso introduttivo del presente procedimento (indirizz o p.e.c. de l difensor e : “[OSCURATO:EMAIL]”); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FE) il 19 aprile 1965ed ivi residente, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 65D 59 A965Y ) ; -intimata - avversola sentenza della Corte d’ A ppello di Bologna n. 1062 /20 22 , pubblicatail 9 maggio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] n. 20289/2022R.G. Cron. Rep. C.C.6/6/2024 Liquidazione onorari di avvocato 1.- Con ricorso ex art. 702 - bis c.p.c. , proposto ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n.150 del 2011, l’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Ferrara, il cliente [OSCURATO:PERSONA] per sentirlo condannare al pagamento della somma di €. 7.166,00 (euro settemilacentosessantasei/00) quale saldo dei propri onorari. Tanto sulla premessa di aver patrocinato il sig. [OSCURATO:PERSONA] di nanzi al Tribunale di Ferrara nel procedimento, da lui promosso ed iscritto aln. 552/2009 R.G., concluso con la sentenza n. 137/2014 del 10 febbraio 2014 , che aveva visto soccombente lo stesso sig. [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] deduceva di aver ricevuto la somma di €.5.000,00 (euro cinquemila/00), quale fondo spese per la proposizione dell’appello avverso la sentenza che aveva respinto la domanda del Bosi e che il predetto le aveva revocato il mandato con raccomandata del 28aprile 2014. Nel giudizio di primo grado, si costituivail Bosi e contestava la pretesa dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],asserendo l’erroneità della determinazione del compenso ed il fatto che la ricorrente non aveva tenuto conto delle somme già versate. Sosteneva,inoltre, l’inadempimento della ricorrente che avrebbe dovuto evitare di promuovere un giudizio nel quale la parte assistita era destinata a rimanere soccombente e concludeva per la condanna della predetta professionista forenseal risarcimento del danno. Con ordinanza pronunciata a definizione del processo di primo grado, il Tribunale di Ferrara accertava il riconoscimento di debito da parte del Bosi in ragione di quanto da questi affermato nella raccomandata del 28 aprile 2014. Ritenuta non provata la pretesa della ricorrente di essere creditrice per una somma maggiore di quanto già corrisposto dal resistente, il tribunale provvedeva alla liquidazione del compenso secondo quanto previsto dal d.m. n.140 del 20 12 , applicabile ratione temporis , con lo scaglione compreso tra €. 50.000,00 (euro cinquantamila/00) ed € . 100.000,00 (euro centomila/00) e r igettava la domanda giudiziale, ritenendo che il resistente avessegià corrisposto una somma adeguata a remunerare la prestazioneprofessionale fornita d a ll’ a vv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.-Avverso tale ordinanza , proponeva appello l’ a vv. [OSCURATO:PERSONA]. Si costituivain giudizio l’appellato , sostene ndo , per quanto assume rilevanza in questa sede, l’inammissibilità dell’appello in base a quanto previsto dall’art. 14 d.lgs. n.150 del 20 11 , secondo cui l’ordinanza che definisce il giudizio di liquidazione delle competenze dell’avvocato non è appellabile. Quanto al merito, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ribadiva la assoluta correttezza della impugnata ordinanza del Tribunale di Ferrara, avendo il Collegio esattamente valutato i termini della questione sottoposta al suo vaglio, nonchéi fatti e i documenti posti a fondamento del provvedimento. La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza menzionata in epigrafe, accoglieva l’impugnazione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, in parziale accoglimento della pretesa fatta valere in primo grado, condannava l’appellato sig. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della predetta professionista forense, dell’importo di €. 1.594,00 (euro millecinquecentonovantaquattro/00), oltre interessi dalla proposizione della domanda. Inparticolare, a sostegno dell’adottata pronuncia , la Corte di merito rilevava, per quanto di interesse in questa sede: a) che l’eccezione relativa all’inammissibilità dell’appello era infondata, in quanto l’art.14, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011, dichiarando inappellabile l'ordinanza che definisce la procedura ex art.28 l. n. 794 del 1942, richiama i presupposti operativi di questa procedura speciale, sicché l'ordinanza che statuisca sull’an del compenso e non solo sul quantumsarebbe impugnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione; b)che, n el caso di specie, il T ribunale di Ferrara aveva chiaramente statuito anche sull’ an del compenso ; c ) che l a rideterminazione degli onorari spettanti all’appellante avv. [OSCURATO:PERSONA], così come operata dal Tribunale di Ferrara,non risultava condivisibile. 3.-Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a duemotivi, il Bosi. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo , il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011. Al riguardo, evidenzia di avere eccepito , in sede di appello, l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Ferrara.Deduce, all’uopo, come tale inammissibilità trovi sostegno non solo nella normativa vigente, ma soprattutto nella giurisprudenza formatasi sul punto in seguito all’elaborazione di questa Suprema Corte di Cassazione, che ha affrontato più volte l’argomento in discussioneed alla quale la corte distrettuale non si sarebbe uniformata. 2.-La censur a è fondata . Ed invero, come chiarito da questa Corte regolatrice , « In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, l'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 non è appellabile, ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il "quantum debeatur", sia che la stessa sia estesa all'"an" della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito di cui al citato art. 14.» (cfr., all’uopo, Cass., Sez. 2, sentenzan. 12411 del 17 maggio 2017, Rv. 644212 - 01 ; cfr., altresì, in senso conf. Cass., Sez. 2 , sentenza n. 35026 del 14 dicembre 2023 , Rv.669624-01). Orbene, nel caso in esame,la Corte di merito non si è uniformata al principio sopra enucleato,la cui applicazione imponeva la declaratoria di inammissibilità dell’appello. 3.-Alla stregua delle considerazioni esposte, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata (non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto: cfr. art.384 comma 2 cpc): l’appello va dunque dichiarato inammissibile. Restalogicamente assorbi to il secondo motivo . 4.-Le spese e compensi del processo d’appello , nonché del presente giudizio di legittimità,seguono la soccombenza dell’intimata e si liquidano come da dispositivo in favore del ricorrente. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello; condanna la parte intimata al pagamento, in favore del ricorrente,delle spese del giudizio d’appello, che si liquidano in complessivi €. 1.600,00 (euro milleseicento/00), oltre accessori come per legge, nonchédi quelle del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi €. 1.700,00 (euro millesettecento/00), di cui €. 200,00 per esborsi, oltre a spese ge