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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 29588/2026

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appello di Bari.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLuca Tampieri, che ha chiesto l’annullamento della sentenza quanto al trattamentosanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Bari, con sentenza dell’11 settembre 2025, haconfermato la decisione emessa il 18 gennaio 2023 dal GIP del Tribunale di Bari,con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, per il reato di cui all’art. 73,comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, alla pena di anni uno, mesi quattro direclusione ed euro 1.600 di multa, già ridotta per il rito abbreviato, previoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con la concessione delbeneficio della sospensione condizionale della pena.2.

Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidatoa un unico articolato motivo.2.1.

Sotto un primo profilo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione per essere stata confermata la pena inflitta in primo grado.Premesso che, l’imputato ha rinunciato ai motivi di appello afferenti allaresponsabilità penale e ha chiesto di poter concordare una pena senza ottenere ilconsenso del Procuratore generale (il quale, tuttavia, ha espresso parere favorevolesulla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva della detenzionedomiciliare), il difensore si duole che la Corte territoriale abbia confermato la penainflitta in primo grado con motivazione illogica, contraddittoria e meramenteapparente.

Lamenta, inoltre, che ciò sia avvenuto in spregio ai criteri di cuiall’art. 133 cod. pen., senza tenere conto né della parziale rinuncia ai motivi diappello, né della revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale,documentata in giudizio quale indice del venir meno della pericolosità sociale e,quindi, del buon comportamento mantenuto da [OSCURATO:PERSONA] in epoca successiva allacommissione del reato.2.2.

Sotto altro profilo si censura l’erroneo ricorso alla procedura di cuiall’art. 130 cod. proc. pen. utilizzata dalla Corte territoriale non per emendare unerrore materiale ma un errore di diritto.

In particolare, la difesa si duole che ilgiudice di appello, dopo aver concesso la pena sostitutiva della detenzionedomiciliare, abbia affermato che detta statuizione, contenuta nel dispositivo letto inudienza, costituiva errore materiale in quanto incompatibile con la sospensionecondizionale della pena già riconosciuta dal primo giudice e abbia proceduto allacorrezione di tale preteso errore materiale con ordinanza emessa ai sensi dell’art.130 cod. proc. pen.3.

Il Procuratore generale ha concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Occorre preliminarmente ricostruire, nei suoi passaggi essenziali, la vicendaprocessuale.2.1.

In esito al giudizio di primo grado, l’imputato, previo riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche e applicata la riduzione per il rito, era statocondannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 1.600 dimulta.2.2.

Dinanzi alla Corte di appello di Bari, il [OSCURATO:PERSONA] formalizzava, ai sensidell’art. 599 bis cod. proc. pen, richiesta di pena “concordata” (indicandola inmisura inferiore rispetto a quella inflitta in primo grado) e chiedeva l’applicazionedella sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare, prospettando così unasoluzione alternativa alla sospensione condizionale già riconosciutagli.Il Procuratore generale non prestava il consenso in merito alla pena richiestaai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., ma esprimeva parere favorevole rispettoalla sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva.La difesa produceva, inoltre, il provvedimento con il quale in data 3 luglio2025 la Corte di appello di Bari aveva revocato la misura di prevenzione dellasorveglianza speciale nonché il provvedimento con il quale, in data 19 giugno 2024,il Tribunale di Bari, aveva revocato l’obbligo di soggiorno applicato al [OSCURATO:PERSONA],entrambi successivi alla commissione del fatto oggetto del processo.

Sulla scorta ditale documentazione oltre che sul presupposto della rinuncia ai motivi di ricorso erarichiesta la rideterminazione della pena.Su tale richiesta i giudici di appello rilevavano che la rinuncia ai motivi diappello costituiva una scelta «utilitaristica sotto il profilo processuale».Esprimevano, inoltre, un giudizio di irrilevanza della documentazione prodottaconsiderato che l’imputato aveva «già beneficiato delle attenuanti generiche e dellasospensione condizionale della pena».2.3.

All’esito, la Corte territoriale, nel dispositivo letto in udienza, disponeva lasostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva della detenzionedomiciliare.2.4.

Con separato provvedimento, tuttavia, il giudice di secondo gradoeliminava tale statuizione, qualificandola come errore materiale, sul rilievo della suaincompatibilità con la sospensione condizionale della pena già concessa.La Corte territoriale richiamava, a tal fine, il divieto di applicazione delle penesostitutive delle pene detentive brevi nei casi in cui sia disposta la sospensionecondizionale, previsto dall’art. 61-bis legge 24 novembre 1981 n. 689, introdottodall’art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, principio la cui vigenzaè stata affermata dalla giurisprudenza di legittimità anche dopo la modificadell’art. 545-bis cod. proc. pen.3.

È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso.Allo specifico motivo di appello, l’unico non rinunciato, con il quale si chiedevala rideterminazione della pena sul presupposto della rinuncia a tutti i restanti motivie della documentazione prodotta relativa alla revoca della misura di prevenzionedella sorveglianza speciale, il giudice di secondo grado – a fronte di un trattamentosanzionatorio che si discosta dal minimo edittale – ha replicato che la rinuncia aimotivi non giustificava una riduzione di pena, «considerata la sussistenza di unpoderoso compendio probatorio, tale per cui la stessa pare motivata da prevalentifini utilitaristici sotto il profilo processuale», e che la documentazione prodotta era«irrilevante», avendo l’imputato già «beneficiato delle circostanze attenuantigeneriche e della sospensione condizionale della pena».Su tale punto della decisione dovrà tornare il giudice del rinvio tenendo contodei principi sanciti da questa Corte di legittimità secondo cui la determinazione dellapena tra il minimo e il massimo edittale rientra nella discrezionalità che la leggeconferisce ai giudici di merito ma l’esercizio di tale discrezionalità richiedel’enunciazione, sia pure sintetica, dei motivi della decisione che dia contodell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2026, dep. 2017, S.,Rv. 269196).Come questa Corte ha più volte precisato, la determinazione del trattamentosanzionatorio non è sindacabile in sede di legittimità nei casi in cui la pena siaapplicata in misura media e ancor più se prossima al minimo edittale (Sez. 3, n.29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 – 01).

Nel caso di specie, la Corteterritoriale si è limitata a richiamare una astratta congruità della pena irrogata e lasua conformità ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. benché la pena base –individuata quanto alla pena detentiva in tre anni di reclusione - sia certamentesuperiore alla media edittale prevista per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, da inviduarsi in misura pari ad anni due e mesi tre di reclusione ed euro5.680,50 di multa.A tale proposito va ricordato che «ai fini della determinazione della pena, lamedia edittale – che rappresenta il limite al di sotto del quale non è necessaria unaspecifica e dettagliata motivazione da parte del giudice – deve essere calcolata nondimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due ilnumero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendoil risultato così ottenuto al minimo» (Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi,Rv. 288953 – 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 – 01).La Corte di appello, ad avviso di questo Collegio, non si è adeguatamenteconfrontata con la richiesta di rideterminazione della pena.

La domanda erafondata, oltre che sulla rinuncia ai motivi concernenti la responsabilità, sulladocumentazione relativa alla condotta successiva al reato, attestante lo svolgimentodi una regolare attività lavorativa e la revoca della misura di prevenzione dellasorveglianza speciale, prospettati quali indici favorevoli ai sensi dell’art. 133 cod.pen.

La Corte di appello ha invece ritenuto tali elementi irrilevanti per il solo fattoche all’imputato fossero già state riconosciute le circostanze attenuanti generiche,omettendo così di valutarne l’autonoma incidenza ai fini della commisurazione dellapena.Se è vero che la determinazione della pena rientra nell'ambito delladiscrezionalità del giudice di merito e che non è richiesta una disamina analitica ditutti gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.; tuttavia, quando venga dedotto undato fattuale idoneo ad incidere in modo apprezzabile sul giudizio di capacità adelinquere del reo, il giudice non può ignorarlo, ma è tenuto a dar conto, sia puresinteticamente, delle ragioni per le quali lo ritenga irrilevante o recessivo rispettoagli elementi di segno contrario.

La condotta susseguente al reato costituisce,infatti, un autonomo indice normativo di personalizzazione della pena e rappresentauno degli strumenti attraverso i quali il legislatore ha inteso consentire unavalutazione attualizzata della personalità dell'agente, verificando se ilcomportamento successivo alla commissione del fatto manifesti persistenzadell'inclinazione criminale ovvero fornisca segnali di revisione critica, resipiscenza,collaborazione, riparazione del danno o comunque di attenuazione della capacità adelinquere.In sintesi, nel caso di specie, la motivazione fornita dalla Corte di appello èapparente perché l’itinerario logico giuridico seguito per respingere la richiesta diriduzione della pena non è comprensibile e non consente di verificare se il giudice disecondo grado abbia effettivamente esercitato il potere discrezionale affidatoglidalla legge, attraverso il necessario bilanciamento dei parametri normativi rilevanti.Lo stesso dicasi per ciò che riguarda la rinuncia ai motivi di appello che, comeaffermato da questa Corte di legittimità, «non costituisce di per sé, anche per viadella reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, ragione sufficiente per ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, potendo al più esserevalutata in rapporto alla condotta successiva al reato di cui all’art. 133, commasecondo, n. 3, cod. pen. come espressione di una ridotta capacità a delinquere,sempreché non emergano elementi di segno contrario» (Sez. 2, n. 33534 del06/07/2021, Ronchi, Rv. 281943 – 01).

Ne consegue che, ove tale circostanza siastata specificamente prospettata dalla parte quale elemento incidente sulladosimetria sanzionatoria, il giudice è tenuto a dar conto delle ragioni della suaeventuale neutralità o irrilevanza, non essendo sufficiente una motivazionemeramente apodittica che attribuisca alla rinuncia finalità esclusivamenteutilitaristiche senza confrontarsi con il significato complessivo della condotta postdelictum.L'annullamento si impone, pertanto, limitatamente al trattamentosanzionatorio, affinché il giudice del rinvio proceda ad una nuova valutazione dellapena tenendo espressamente conto della condotta susseguente al reato allegatadall'imputato e chiarendo quale incidenza essa assuma, in positivo o in negativo,nel giudizio concernente la capacità a delinquere e la concreta dosimetria dellapena.4.

Il secondo motivo è assorbito e, tuttavia, è doveroso rilevare che lacorrezione dell’errore materiale è ammessa solo quando sussista la necessità diporre rimedio a una disarmonia tra la formale espressione della decisione e il suoreale contenuto, rimanendo, al contrario preclusa, allorquando si risolva nellasostituzione o nella modifica essenziale della decisione (Sez. 5, Ord. n. 11064 del07/11/2017, dep. 2018, Rv. 272658 – 01; Sez. 1, n. 42897 del 25/09/2013, Rv.257158 – 01).Nel caso di specie, avendo rilevato che non era consentito in base al datonormativo sostituire la pena detentiva poiché era stato concesso il beneficio dellasospensione condizionale della pena – senza peraltro valutare se vi fosse stata unaimplicita rinuncia al beneficio concesso – la Corte di appello ha modificato in modosostanziale il contenuto precettivo del dispositivo e, con ordinanza ex art. 130 cod.proc. pen., ha eliminato la sostituzione della pena detentiva e ripristinato la penadetentiva, sia pure sospesa.

Una decisione, dunque, dalla quale è derivata unamodifica della qualità e del contenuto della pena, afferente alla discrezionalitàgiudiziale, come tale non emendabile con la procedura di cui all’art. 130 cod. pen.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul trattamentosanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Visto l'art. 624 c.p.p.dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penaleresponsabilità dell'imputato.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Consigliera est.

La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Bari.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLuca Tampieri, che ha chiesto l’annullamento della sentenza quanto al trattamentosanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Bari, con sentenza dell’11 settembre 2025, haconfermato la decisione emessa il 18 gennaio 2023 dal GIP del Tribunale di Bari,con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, per il reato di cui all’art. 73,comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, alla pena di anni uno, mesi quattro direclusione ed euro 1.600 di multa, già ridotta per il rito abbreviato, previoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con la concessione delbeneficio della sospensione condizionale della pena.2. Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidatoa un unico articolato motivo.2.1. Sotto un primo profilo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione per essere stata confermata la pena inflitta in primo grado.Premesso che, l’imputato ha rinunciato ai motivi di appello afferenti allaresponsabilità penale e ha chiesto di poter concordare una pena senza ottenere ilconsenso del Procuratore generale (il quale, tuttavia, ha espresso parere favorevolesulla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva della detenzionedomiciliare), il difensore si duole che la Corte territoriale abbia confermato la penainflitta in primo grado con motivazione illogica, contraddittoria e meramenteapparente. Lamenta, inoltre, che ciò sia avvenuto in spregio ai criteri di cuiall’art. 133 cod. pen., senza tenere conto né della parziale rinuncia ai motivi diappello, né della revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale,documentata in giudizio quale indice del venir meno della pericolosità sociale e,quindi, del buon comportamento mantenuto da [OSCURATO:PERSONA] in epoca successiva allacommissione del reato.2.2. Sotto altro profilo si censura l’erroneo ricorso alla procedura di cuiall’art. 130 cod. proc. pen. utilizzata dalla Corte territoriale non per emendare unerrore materiale ma un errore di diritto. In particolare, la difesa si duole che ilgiudice di appello, dopo aver concesso la pena sostitutiva della detenzionedomiciliare, abbia affermato che detta statuizione, contenuta nel dispositivo letto inudienza, costituiva errore materiale in quanto incompatibile con la sospensionecondizionale della pena già riconosciuta dal primo giudice e abbia proceduto allacorrezione di tale preteso errore materiale con ordinanza emessa ai sensi dell’art.130 cod. proc. pen.3. Il Procuratore generale ha concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Occorre preliminarmente ricostruire, nei suoi passaggi essenziali, la vicendaprocessuale.2.1. In esito al giudizio di primo grado, l’imputato, previo riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche e applicata la riduzione per il rito, era statocondannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 1.600 dimulta.2.2. Dinanzi alla Corte di appello di Bari, il [OSCURATO:PERSONA] formalizzava, ai sensidell’art. 599 bis cod. proc. pen, richiesta di pena “concordata” (indicandola inmisura inferiore rispetto a quella inflitta in primo grado) e chiedeva l’applicazionedella sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare, prospettando così unasoluzione alternativa alla sospensione condizionale già riconosciutagli.Il Procuratore generale non prestava il consenso in merito alla pena richiestaai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., ma esprimeva parere favorevole rispettoalla sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva.La difesa produceva, inoltre, il provvedimento con il quale in data 3 luglio2025 la Corte di appello di Bari aveva revocato la misura di prevenzione dellasorveglianza speciale nonché il provvedimento con il quale, in data 19 giugno 2024,il Tribunale di Bari, aveva revocato l’obbligo di soggiorno applicato al [OSCURATO:PERSONA],entrambi successivi alla commissione del fatto oggetto del processo. Sulla scorta ditale documentazione oltre che sul presupposto della rinuncia ai motivi di ricorso erarichiesta la rideterminazione della pena.Su tale richiesta i giudici di appello rilevavano che la rinuncia ai motivi diappello costituiva una scelta «utilitaristica sotto il profilo processuale».Esprimevano, inoltre, un giudizio di irrilevanza della documentazione prodottaconsiderato che l’imputato aveva «già beneficiato delle attenuanti generiche e dellasospensione condizionale della pena».2.3. All’esito, la Corte territoriale, nel dispositivo letto in udienza, disponeva lasostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva della detenzionedomiciliare.2.4. Con separato provvedimento, tuttavia, il giudice di secondo gradoeliminava tale statuizione, qualificandola come errore materiale, sul rilievo della suaincompatibilità con la sospensione condizionale della pena già concessa.La Corte territoriale richiamava, a tal fine, il divieto di applicazione delle penesostitutive delle pene detentive brevi nei casi in cui sia disposta la sospensionecondizionale, previsto dall’art. 61-bis legge 24 novembre 1981 n. 689, introdottodall’art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, principio la cui vigenzaè stata affermata dalla giurisprudenza di legittimità anche dopo la modificadell’art. 545-bis cod. proc. pen.3. È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso.Allo specifico motivo di appello, l’unico non rinunciato, con il quale si chiedevala rideterminazione della pena sul presupposto della rinuncia a tutti i restanti motivie della documentazione prodotta relativa alla revoca della misura di prevenzionedella sorveglianza speciale, il giudice di secondo grado – a fronte di un trattamentosanzionatorio che si discosta dal minimo edittale – ha replicato che la rinuncia aimotivi non giustificava una riduzione di pena, «considerata la sussistenza di unpoderoso compendio probatorio, tale per cui la stessa pare motivata da prevalentifini utilitaristici sotto il profilo processuale», e che la documentazione prodotta era«irrilevante», avendo l’imputato già «beneficiato delle circostanze attenuantigeneriche e della sospensione condizionale della pena».Su tale punto della decisione dovrà tornare il giudice del rinvio tenendo contodei principi sanciti da questa Corte di legittimità secondo cui la determinazione dellapena tra il minimo e il massimo edittale rientra nella discrezionalità che la leggeconferisce ai giudici di merito ma l’esercizio di tale discrezionalità richiedel’enunciazione, sia pure sintetica, dei motivi della decisione che dia contodell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2026, dep. 2017, S.,Rv. 269196).Come questa Corte ha più volte precisato, la determinazione del trattamentosanzionatorio non è sindacabile in sede di legittimità nei casi in cui la pena siaapplicata in misura media e ancor più se prossima al minimo edittale (Sez. 3, n.29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 – 01). Nel caso di specie, la Corteterritoriale si è limitata a richiamare una astratta congruità della pena irrogata e lasua conformità ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. benché la pena base –individuata quanto alla pena detentiva in tre anni di reclusione - sia certamentesuperiore alla media edittale prevista per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, da inviduarsi in misura pari ad anni due e mesi tre di reclusione ed euro5.680,50 di multa.A tale proposito va ricordato che «ai fini della determinazione della pena, lamedia edittale – che rappresenta il limite al di sotto del quale non è necessaria unaspecifica e dettagliata motivazione da parte del giudice – deve essere calcolata nondimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due ilnumero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendoil risultato così ottenuto al minimo» (Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi,Rv. 288953 – 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 – 01).La Corte di appello, ad avviso di questo Collegio, non si è adeguatamenteconfrontata con la richiesta di rideterminazione della pena. La domanda erafondata, oltre che sulla rinuncia ai motivi concernenti la responsabilità, sulladocumentazione relativa alla condotta successiva al reato, attestante lo svolgimentodi una regolare attività lavorativa e la revoca della misura di prevenzione dellasorveglianza speciale, prospettati quali indici favorevoli ai sensi dell’art. 133 cod.pen. La Corte di appello ha invece ritenuto tali elementi irrilevanti per il solo fattoche all’imputato fossero già state riconosciute le circostanze attenuanti generiche,omettendo così di valutarne l’autonoma incidenza ai fini della commisurazione dellapena.Se è vero che la determinazione della pena rientra nell'ambito delladiscrezionalità del giudice di merito e che non è richiesta una disamina analitica ditutti gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.; tuttavia, quando venga dedotto undato fattuale idoneo ad incidere in modo apprezzabile sul giudizio di capacità adelinquere del reo, il giudice non può ignorarlo, ma è tenuto a dar conto, sia puresinteticamente, delle ragioni per le quali lo ritenga irrilevante o recessivo rispettoagli elementi di segno contrario. La condotta susseguente al reato costituisce,infatti, un autonomo indice normativo di personalizzazione della pena e rappresentauno degli strumenti attraverso i quali il legislatore ha inteso consentire unavalutazione attualizzata della personalità dell'agente, verificando se ilcomportamento successivo alla commissione del fatto manifesti persistenzadell'inclinazione criminale ovvero fornisca segnali di revisione critica, resipiscenza,collaborazione, riparazione del danno o comunque di attenuazione della capacità adelinquere.In sintesi, nel caso di specie, la motivazione fornita dalla Corte di appello èapparente perché l’itinerario logico giuridico seguito per respingere la richiesta diriduzione della pena non è comprensibile e non consente di verificare se il giudice disecondo grado abbia effettivamente esercitato il potere discrezionale affidatoglidalla legge, attraverso il necessario bilanciamento dei parametri normativi rilevanti.Lo stesso dicasi per ciò che riguarda la rinuncia ai motivi di appello che, comeaffermato da questa Corte di legittimità, «non costituisce di per sé, anche per viadella reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, ragione sufficiente per ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, potendo al più esserevalutata in rapporto alla condotta successiva al reato di cui all’art. 133, commasecondo, n. 3, cod. pen. come espressione di una ridotta capacità a delinquere,sempreché non emergano elementi di segno contrario» (Sez. 2, n. 33534 del06/07/2021, Ronchi, Rv. 281943 – 01). Ne consegue che, ove tale circostanza siastata specificamente prospettata dalla parte quale elemento incidente sulladosimetria sanzionatoria, il giudice è tenuto a dar conto delle ragioni della suaeventuale neutralità o irrilevanza, non essendo sufficiente una motivazionemeramente apodittica che attribuisca alla rinuncia finalità esclusivamenteutilitaristiche senza confrontarsi con il significato complessivo della condotta postdelictum.L'annullamento si impone, pertanto, limitatamente al trattamentosanzionatorio, affinché il giudice del rinvio proceda ad una nuova valutazione dellapena tenendo espressamente conto della condotta susseguente al reato allegatadall'imputato e chiarendo quale incidenza essa assuma, in positivo o in negativo,nel giudizio concernente la capacità a delinquere e la concreta dosimetria dellapena.4. Il secondo motivo è assorbito e, tuttavia, è doveroso rilevare che lacorrezione dell’errore materiale è ammessa solo quando sussista la necessità diporre rimedio a una disarmonia tra la formale espressione della decisione e il suoreale contenuto, rimanendo, al contrario preclusa, allorquando si risolva nellasostituzione o nella modifica essenziale della decisione (Sez. 5, Ord. n. 11064 del07/11/2017, dep. 2018, Rv. 272658 – 01; Sez. 1, n. 42897 del 25/09/2013, Rv.257158 – 01).Nel caso di specie, avendo rilevato che non era consentito in base al datonormativo sostituire la pena detentiva poiché era stato concesso il beneficio dellasospensione condizionale della pena – senza peraltro valutare se vi fosse stata unaimplicita rinuncia al beneficio concesso – la Corte di appello ha modificato in modosostanziale il contenuto precettivo del dispositivo e, con ordinanza ex art. 130 cod.proc. pen., ha eliminato la sostituzione della pena detentiva e ripristinato la penadetentiva, sia pure sospesa. Una decisione, dunque, dalla quale è derivata unamodifica della qualità e del contenuto della pena, afferente alla discrezionalitàgiudiziale, come tale non emendabile con la procedura di cui all’art. 130 cod. pen. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul trattamentosanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Visto l'art. 624 c.p.p.dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penaleresponsabilità dell'imputato.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Consigliera est. La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]