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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 04662/2026

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UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2024 della Corte d'appello di Bari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letti i ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con due atti differenti, rilevato che l’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la motivazione su cui si fonda la dichiarazione di responsabilità in ordine al nesso causale e psicologico tra condotta ed evento ex art. 116 cod. pen. è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia; che il giudice di secondo grado ha esplicitato le ragioni del suo convincimento a pag. 3 della sentenza impugnata; considerato che l’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la sussistenza del dolo per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa per le ammende; P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2024 della Corte d'appello di Bari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letti i ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con due atti differenti, rilevato che l’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la motivazione su cui si fonda la dichiarazione di responsabilità in ordine al nesso causale e psicologico tra condotta ed evento ex art. 116 cod. pen. è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia; che il giudice di secondo grado ha esplicitato le ragioni del suo convincimento a pag. 3 della sentenza impugnata; considerato che l’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la sussistenza del dolo per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa per le ammende; P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere
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