CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10163/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoii ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di bancarotta fraudolenta, patrimoniale a lui ascritto nella qualità di amministratore della "[OSCURATO:PERSONA] by [OSCURATO:PERSONA] srl", società dichiarata fallita il 23 giugno 2011. La medesima Corte ha applicato di ufficio le pene accessorie di cui all'art. 216 u.c. legge fall. La distrazione è stata ravvisata nella operazione di scissione, realizzata con atto trascritto il 22 febbraio 2010, attraverso cui l'imputato ha trasferito a una società di nuova costituzione denominata [OSCURATO:SOCIETA] (amministrata dalla propria moglie e partecipata da questa al 60% a dallo stesso Morelli al 40%) la totalità del patrimonio attivo della scissa (software, impianti fissi, l'immobile destinato a opificio e la relativa area pertinenziale, macchine per ufficio, arredi, crediti verso terzi) e solo una parte delle posizioni debitorie (quelle destinate a garantire la continuità aziendale); lasciando in capo alla fallita la gran parte dei debiti (quelli verso erario e lavoratori). 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, coltivando cinque motivi. 2.1. Con il primo denuncia, sotto vari profili, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. 2.1.1. Anzitutto il ricorrente, dopo aver richiamato in premessa i principi della "sentenza Corvetta" (n. 47502 del 24/09/2012), evidenzia che la scissione societaria per cui è processo (del tipo "parziale proporzionale") non integrerebbe una distrazione in quanto è prevista per legge la solidarietà totale e illimitata per i debiti della scissa: - vuoi con riguardo alle obbligazioni tributarie, comprese le sanzioni, fermi i limiti relativi al valore del patrimonio netto ceduto; - vuoi con riguardo ai debiti nei confronti dei dipendenti, che questi avrebbero potuto chiedere, senza bene ficium excussionis, alla [OSCURATO:SOCIETA], sia quale beneficiaria della scissione sia in forza del principio sancito dall'art. 2112 cod. civ. 2.1.2. In secondo luogo il ricorrente osserva che la sentenza impugnata ha trascurato del tutto i rilievi tecnico-contabili sollevati dalla difesa in relazione alla effettiva situazione patrimoniale della società all'atto della scissione: il patrimonio netto ceduto deve ritenersi "negativo" perché: il valore di sofware dei beni strumentali e degli arredi va calcolato al netto degli ammortamenti; il valore dei capannoni industriali va rettificato al netto delle rivalutazioni e in considerazione delle ipoteche e del valore di mercato; il credito in base alla legge n. 488 del 1992 va rideterminato in considerazione delle riduzioni derivanti dalle revoche operate dal MISE (circostanza che ha comportato l'iscrizione in bilancio, tra le passività, di un [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per un importo corrispondente alle rettifiche operate nella voce di credito relativa al contributo). 2.1.3. Infine il ricorrente evidenzia il difetto di motivazione in ordine a: la dedotta assenza di un effettivo stato di insolvenza della società scissa; i rilievi svolti nelle memorie difensive depositate nel corso del giudizio di primo e di secondo grado; la circostanza che nella informativa del 9 giugno 2015, che conteneva anche le sommarie informazioni del curatore, la polizia giudiziaria aveva escluso la sussistenza di profili di responsabilità in capo all'amministratore della società fallita. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente, facendo leva sulla citata "sentenza Corvetta", nega la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Evidenzia la propria buona fede, trattandosi di operazioni effettuate con atti pubblici "alla luce del sole", scevre da intenti fraudolenti. 2.3. Con il terzo motivo lamenta l'assenza di motivazione sulla richiesta di derubricazione del fatto nel reato di cui all'art. 217 legge fall. 2.4. Con il quarto si duole di analogo vizio in ordine alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. 2.5. Con il quinto contesta l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 216. u.c. legge fall., disposta per la prima volta dalla Corte di appello in violazione del divieto di reformatio in peius e senza motivazione sulla determinazione della relativa durata. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il difensore ha depositato una articolata memoria di replica a sostegno dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va in limine osservato che sono manifestamente infondati i motivi di ricorso in punto di elemento oggettivo e soggettivo del reato che fanno leva sui principi affermati dalla sentenza Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corretta, Rv. 253493. Invero si tratta di orientamento rimasto del tutto isolato nella giurisprudenza di legittimità, che, anche a Sezioni Unite (sentenza n. 22474 del 31/03/201, Passarellì), ha ribadito l'indirizzo del tutto consolidato in forza del quale ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Rv 266804); del pari si è definitivamente sancito che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Rv 266805). 3. Il primo motivo è infondato. 3.1. La questione giuridica coltivata con il primo punto del primo motivo è infondata. 3.1.1. In generale va ricordato che integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la scissione di società, successivamente dichiarata fallita, mediante conferimento dei beni costituenti l'attivo alla società beneficiaria, qualora tale operazione, sulla base di una valutazione in concreto che tenga conto della effettiva situazione debitoria in cui operava l'impresa al momento della scissione, si riveli volutamente depauperativa del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale (Sez. 5, n. 42272 del 13/06/2014, Alfano, Rv. 260393; Sez. 5, n. 13522 del 21/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262964). In particolare è destituita di fondamento la doglianza di violazione di legge ancorata all'asserita esclusione del carattere distrattivo dell'operazione di scissione, in quanto legalmente assistita dal vincolo di solidarietà della società beneficiaria per i debiti della società scissa, previsto dall'art. 2506 quater c.c. e, quanto ai dipendenti, dall'art. 2112 cod. civ.. È fuor di dubbio che l'operazione societaria di scissione sia regolarmente disciplinata dall'art. 2506 c.c. e ss., in termini che consentono anche, come segnatamente disposto dall'art. 2506 bis, comma 2, l'assegnazione alla società beneficiaria dell'intero patrimonio della società scissa; e che, come osservato in altra occasione da questa Corte (Sez. 5, n. 10201 del 18/01/2013, Marzona, Rv. 254788), l'ordinamento preveda tutele per i creditori della società scissa, da un lato con la possibilità di opposizione degli stessi al progetto di scissione, e dall'altro con la previsione della responsabilità della società beneficiaria, nei limiti del suo patrimonio netto, per gli elementi del passivo non assegnati, ai sensi dell'art. 2506 bis, comma 3, e comunque per i debiti della società scissa dalla stessa non soddisfatti, secondo l'art. 2506 quater, comma 3, cod. civ.. Da tanto non deriva tuttavia una conclusione in termini generali, per la quale la scissione non assumerebbe connotazioni di rilevanza penale in materia fallimentare, con particolare riguardo all'ipotesi della bancarotta fraudolenta per distrazione. Le condotte riferibili a tale ipotesi presentano connotati intrinseci di offensività (Sez. 5, n. 16759 del 24/03/2010, Fiume, Rv. 246879) nei confronti della garanzia generica che il patrimonio dell'imprenditore, secondo la previsione dell'art. 2740 4 cod. civ., offre ai creditori, messa in pericolo dalla destinazione di componenti del patrimonio a finalità diverse da quelle inerenti all'attività imprenditoriale (Sez. 5, n. 36629 del 05/06/2003, Longo, Rv. 227148). Tale dimensione di pericolosità, costantemente riconosciuta come tipica dell'offesa propria dei reati di bancarotta (Sez. 5, n. 12897 del 06/10/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 214860; Sez. 5, n. 11633 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252307; Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012, Rossetto, Rv. 253932), assume, per effetto della previsione di punibilità del fatto a seguito dell'intervento della dichiarazione di fallimento o degli altri provvedimenti alla stessa a tali fini equiparati, il contenuto effettivo del pericolo che, nell'eventualità dell'intervento della procedura concorsuale, il soddisfacimento per quanto possibile delle pretese creditorie, a cui la stessa è funzionale, sia pregiudicato dalla pregressa e indebita diminuzione patrimoniale (Sez. 5, n. 1354 del 07/05/2014, Daccò). E tanto prescinde dall'eventuale, astratta riconducibilità della condotta ad una categoria di atti gestionali leciti e disciplinati dall'ordinamento. Ciò che rileva, in altri termini, è che una determinata operazione, per le modalità con le quali è stata realizzata, si presenti come produttiva di effetti immediatamente e volutamente depauperativi del patrimonio (connotazione che distingue la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione da quella della bancarotta semplice per compimento di operazioni manifestamente imprudenti di cui alla L. Fall., art. 217, comma 2, n. 2, v. Sez. 5, n. 15850 del 26/06/1990, Bordoni, Rv. 185886; Sez. 5, n. 6462 del 04/11/2004, dep. 2005, Garattoni, Rv. 231394) e in prospettiva pregiudizievoli per i creditori laddove si addivenga a una procedura concorsuale. Orbene, come pure già rilevato da questa Corte (Sez. 5, n. 1597 del 28/11/2013, Vigilante), le descritte tutele normative per la posizione dei creditori, rispetto agli effetti della scissione, risultano inidonee ad escludere interamente il danno o quanto meno il pericolo per le ragioni dei creditori della società scissa, nel caso in cui venga dichiarato il fallimento di quest'ultima. Se è vero infatti che ai creditori è riconosciuto il diritto di rivalersi sui beni conferiti alle società beneficiane, che rimangono obbligate per i relativi debiti, è vero altresì che un pregiudizio per gli stessi è comunque ravvisabile nella necessità di ricercare detti beni. Ma, soprattutto, all'esito di tale ricerca i creditori potranno trovarsi nella condizione di dover concorrere con i portatori di crediti nel frattempo maturatisi nei confronti delle società beneficiarie, con la concreta possibilità che tanto riduca le possibilità di un effettivo soddisfacimento delle loro pretese (Sez. 5, n. 20370 del 10/04/2015, Piscedda, Rv. 264078 - 01; Sez. 5, n. 27930 del 01/07/2020, Abete, Rv. 279636 - 02). 3.1.2. Nel caso di specie il giudice di merito ha operato una adeguata valutazione in concreto circa il carattere distrattivo dell'operazione in rassegna.La "doppia conforme" di condanna evidenzia che: - è stato trasferito alla nuova società l'intero sostanzioso patrimonio attivo della fallita (impianti fissi del valore di oltre 300mila euro, macchine industriali del valore di oltre 250mila euro, opificio e area pertinenziale del valore di quasi tre milioni di euro il primo e di oltre 250mila euro il secondo, crediti verso il Ministero per lo sviluppo pari a 750mila euro); - sono passati alla nuova società soltanto le posizioni debitorie finalizzate a garantire la continuità aziendale (debiti bancari garantiti da ipoteca sull'opificio, debiti verso i fornitori e parte dei debiti commerciali); - mentre i debiti più consistenti (quelli verso l'erario e verso i dipendenti) sono rimasti in capo alla scissa; - alcuni dipendenti della scissa sono stati assunti dalla nuova società, mentre gli altri sono stati collocati in mobilità; - la società scissa è stata trasformata in una società "fantasma", priva di qualunque capacità produttiva, svuotata del patrimonio attivo, gravata di ingenti debiti ai quali non poteva far fronte, destinata, quindi, inevitabilmente al fallimento. I giudici di merito danno conto, quindi, di una situazione evidentemente depauperativa del patrimonio della società scissa e tale da creare pericolo, in caso di fallimento, per i creditori che potrebbero trovarsi, già in partenza, nella procedura concorsuale, nella impossibilità di aggredire i beni della fallita, affidati interamente alla garanzia della società beneficiaria, con le problematiche sopra evidenziate. 3.2. La censura sollevata con il secondo punto circa il valore negativo del patrimonio netto ceduto è aspecifica. Il ricorso si limita a una generica asserzione che — pur richiamando la necessità di valutare le macchine e gli arredi al netto degli ammortamenti, i capannoni industriali al netto delle rivalutazioni e in considerazione delle ipoteche iscritte sugli stessi, il credito ex legge n. 488 del 1992 alla luce delle riduzioni derivanti dalle revoche — non spiega, nel concreto, come possa perveniersi a un risultato negativo. 3.3. Le tre ulteriori doglianze espresse con il primo motivo sono manifestamente infondate. Il giudice di merito: - ha chiarito come la società scissa sia stata resa una società inoperativa, avviata al fallimento; - ha risposto alle questioni rilevanti coltivate con le memorie difensive; mentre non era tenuto ad occuparsi delle deduzioni inidonee ad incidere sull'esito della decisione;- l'informativa della polizia giudiziaria del 9 giugno 2015 non viene allegata al ricorso in violazione del principio di autosufficienza, d'altra parte non possono certo inficiare una decisione giudiziale le (assente) valutazioni giuridiche espresse dalla polizia giudiziaria circa la sussistenza o meno di un reato (peraltro complesso come la bancarotta fraudolenta patrimoniale da scissione societaria). 4. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili. 4.1. La censura sull'elemento soggettivo richiama la sentenza Corvetta (vedi sopra paragrafo 2), inoltre non si confronta con la risposta già ottenuta dalla Corte di appello (pag. 5 sentenza impugnata). 4.2. La richiesta di riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 217 legge fall. è manifestamente infondata, in quanto la ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta implica, in via automatica, l'insussistenza del meno grave delitto di bancarotta semplice. 5. È inammissibile anche il quarto motivo, che deduce l'assenza di motivazione sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena inflitta. Il ricorso cade nella aspecificità poiché non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre alla concessione del beneficio. Tanto più che, come risulta dal certificato del casellario giudiziale, l'imputato ha già ottenuto, in precedenza, la sospensione condizionale della pena detentiva di anni uno e mesi due di reclusione (pena che, cumulata alla nuova condanna - anni uno e mesi quattro di reclusione -, supera il limite stabilito, per la seconda concessione, dall'art. 164 comma quarto, cod. pen., in relazione all'art. 163 cod. pen.). 6. Il quinto motivo è infondato. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità poiché l'art. 597, terzo comma, cod. proc. pen. non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi inibiti al giudice d'appello nell'ipotesi di impugnazione proposta dal solo imputato, quelli concernenti le pene accessorie - le quali, secondo il disposto dell'art. 20 cod. pen., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa - al giudice di secondo grado è consentito applicare d'ufficio le pene predette qualora non vi abbia provveduto quello di primo grado, e ciò ancorché la cognizione della specifica questione non gli sia stata devoluta con il gravame del pubblico ministero (cfr. per tutte Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, Ishaka, Rv. 210979 - 01).Le pene accessorie di cui all'art. 216 u.c. legge fall., che la Corte di appello ha applicato di ufficio, rientrano pacificamente nel novero di quelle che conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa. A differenza di quanto sostenuto in ricorso, la sentenza della Corte cost n. 222 del 2018 ha inciso non su tale caratteristica delle pene accessorie in rassegna (che rimangono obbligatorie), ma soltanto sulla predeterminazione fissa della loro durata. La minima durata delle stesse (un anno e quattro mesi), stabilita dal giudice di appello, non richiede impegno argomentativo, potendosi trarre le ragioni della decisione dal complesso della motivazione. 7. La memoria di replica trasmessa dalla difesa ripercorre i motivi di ricorso senza introdurre ulteriori argomenti decisivi.