CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18254/2026
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dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 12 domicilia ex lege e con domicilio digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso giusta procura speciale in attidall'[OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 243/2025depositata il 11/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10128/2025Numero sezionale 1875/2026Numero di raccolta generale 18254/2026Data pubblicazione 06/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decretoingiuntivo n. 259/2014, emesso su istanza del Ministero della Giustizia, conil quale gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 22.897,09,oltre interessi e spese, a titolo di reintegrazione dell’ammanco relativo asomme da lui incassate e custodite nella qualità di dipendente UNEP,risultate mancanti dalla cassetta metallica affidatagli.Nel corso del giudizio civile, interveniva la sentenza del Tribunalepenale di [OSCURATO:PERSONA] n. 97/2016 che assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reatidi peculato e di simulazione di reato aggravata, a lui ascritti, con la formula“per non aver commesso il fatto”.Il Tribunale civile di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 122/2019,accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo, sulrilievo che il Ministero non aveva assolto all’onere probatorio in ordine allafonte del credito azionato, non potendosi ritenere dimostrato, alla luce dellerisultanze del giudizio penale, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse sottratto la sommacorrispondente a quella ingiunta.2. Avverso la sentenza di primo grado il Ministero della Giustizia haproposto appello.La Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 243/2025, harigettato il gravame, escludendo la sussistenza di un inadempimentodell’obbligo di custodia in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che lo stesso avevaosservato la diligenza richiesta ex art. 1768 c.c., dovendosi ricondurrel’ammanco a circostanze a lui non imputabili. La Corte territoriale ha, altresì,confermato la condanna del Ministero alle spese del primo grado, ponendoa suo carico anche quelle del giudizio di appello.3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministerodella Giustizia, affidato a quattro motivi; ha resistito con controricorsoSaverio [OSCURATO:PERSONA].La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio.Numero registro generale 10128/2025Numero sezionale 1875/2026Numero di raccolta generale 18254/2026Data pubblicazione 06/06/2026Il Ministero della Giustizia ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo.Il Ministero ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 74 r.d. n. 2440/1923, 178 r.d. n. 827/1924, 116 e ss. d.P.R. n.1229/1959, 1176, 1218, 1768 c.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avereritenuto sufficiente, ai fini dell’esonero da responsabilità, la prova delladiligenza, senza considerare che gravava sul sig. [OSCURATO:PERSONA] l’onere didimostrare l’esistenza di un fatto non imputabile idoneo a giustificarel’inadempimento.2. Con il secondo motivo.Si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omessoesame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, individuatonella concreta modalità di custodia della cassetta, assumendosi, dalricorrente, che la Corte territoriale abbia trascurato di considerare elementiistruttori idonei a escludere che la stessa fosse custodita, chiusa a chiave,all’interno della cassettiera, essendo invece emerso che era collocata in unvarco esterno alla medesima.3. Con il terzo motivo.Il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.1176, 1768 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,nonché vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,deducendo l’erroneità e contraddittorietà della decisione nella parte in cuiha ritenuto rilevante, ai fini dell’accertamento della diligenza, la custodiadella cassetta chiusa a chiave all’interno della cassettiera, laddove, secondola prospettazione del Ministero, l’adempimento dell’obbligo di custodiaavrebbe imposto la conservazione della stessa nella cassaforte dell’ufficioUNEP.Numero registro generale 10128/2025Numero sezionale 1875/2026Numero di raccolta generale 18254/2026Data pubblicazione 06/06/20264. Con il quarto motivo.Si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., censurandosi lastatuizione sulle spese nella parte in cui la Corte d’Appello ha ritenutopreclusa la riforma della relativa regolamentazione per mancata confermadella richiesta in sede di precisazione delle conclusioni.5. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato,non risultando neppure estranei al proposto mezzo profili d’inammissibilità.I motivi dal primo al terzo sono esaminabili congiuntamente in quantotra loro strettamente connessi.La Corte territoriale ha accertato in fatto – con apprezzamentoimmune dai vizi deducibili in sede di legittimità – che [OSCURATO:PERSONA] avevaadempiuto all’obbligo di custodia con la diligenza esigibile in relazione allanatura dell’incarico, conformando la propria condotta al parametro delladiligenza esigibile.Tanto ha fatto la Corte di merito richiamando gi esiti testimoniali delparallelo giudizio penale all’esito del quale l’odierno controricorrente erastato assolto dal reato ascrittogli.I giudici di appello hanno in tal modo dato conto della prassi in usopresso gli uffici UNEP di [OSCURATO:PERSONA] che incassavano somme di denaro,quale il settore protesti cui apparteneva il controricorrente, per i quali eraprevisto che “a fine giornata lavorativa (ore 13/14) ciascun prepostoredigeva il foglio di cassa del proprio settore e lo consegnava alla dirigentee nello stesso tempo depositava in ufficio la cassetta portavalori (incassaforte, armadi blindati etc.) e riportava giornalmente il totale generaledel settore in quella data”.A puntualizzazione della riferita condotta, la Corte d’Appello riportaancora i contenuti della deposizione della teste D’Ermenegildo laddoveaveva riferito circa la prassi in uso presso tutto l’ufficio di tenere le cassettevicino alla scrivania solo ed esclusivamente durante le operazioni di cassa,Numero registro generale 10128/2025Numero sezionale 1875/2026Numero di raccolta generale 18254/2026Data pubblicazione 06/06/2026per poi, in tutti gli altri momenti, riporre le cassette portavalori all’internodelle scrivanie dei funzionari UNEP, incluso il [OSCURATO:PERSONA].Conclude quindi la Corte di merito nel senso che l’odiernocontroricorrente, appellato nel grado, avesse osservato la diligenza del buonpadre di famiglia (art. 1176, secondo comma, 1768 c.c.) richiestagli,provvedendo a chiudere a chiave la cassetta metallica in uso e riponendolaall’interno del cassetto della propria scrivania, chiudendo anch’esso achiave, in tal modo non incorrendo in responsabilità.Tale accertamento risulta conforme all’indirizzo consolidato dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui la diligenza costituisce il criteriodi valutazione dell’esatto adempimento e impone al debitore di realizzaretutte le attività necessarie a soddisfare l’interesse creditorio, avuto riguardoalla concreta natura della prestazione e al contesto in cui essa si svolge.In particolare, è stato chiarito che, anche nell’ambito delleobbligazioni connotate da contenuto professionale o qualificato, il debitorerisponde dell’inadempimento ove la condotta si discosti dallo standard didiligenza esigibile, mentre l’osservanza di tale standard integraadempimento e, dunque, esclude la responsabilità (v. Cass., Sez. 2,Ordinanza n. 15526 del 10/06/2025; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 25889 del22/09/2025).Ne consegue che, una volta accertata la conformità della condotta deldebitore al parametro legale di diligenza, ricostruito in fatto, e benidentificabile, anche, nella prassi in uso nell’ufficio presso cui lavorava ilpreteso responsabile, va esclusa in radice la configurabilitàdell’inadempimento, non essendo in tal caso necessario procedere allaverifica della prova liberatoria nei termini prospettati dal ricorrente.Le censure del Ministero – che postulano, invece, la necessità per ilcustode di dimostrare comunque la sussistenza di una causa non imputabile– si fondano su un presupposto non condivisibile, escluso con motivazioneche non si espone a censura in sede di legittimità, dalla Corte di merito.Numero registro generale 10128/2025Numero sezionale 1875/2026Numero di raccolta generale 18254/2026Data pubblicazione 06/06/2026La decisione impugnata si pone poi in linea con il principio secondocui la valutazione del grado di diligenza esigibile deve essere condotta inconcreto (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2756 del 06/02/2020), conriferimento alle circostanze del caso e alle modalità organizzativedell’attività, non potendo essere ridotta a un criterio astratto opredeterminato, né risolversi nell’imposizione di cautele ulteriori nonrisultanti esigibili in base al contesto operativo accertato.Parimenti infondata è la doglianza formulata ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., atteso che il fatto relativo alle modalità dicustodia della cassetta risulta essere stato espressamente scrutinato dallaCorte territoriale, la quale ha compiuto una valutazione complessiva dellerisultanze istruttorie, pervenendo alla conclusione che le modalità adottatenon integrassero profili di negligenza.La censura, nel prospettare una diversa ricostruzione delle emergenzeprobatorie e una differente valutazione del grado di diligenza richiesto, sirisolve peraltro in una richiesta di rivalutazione del merito, inammissibile insede di legittimità.Il terzo motivo è inammissibile laddove si limita a contrapporre allavalutazione operata dalla Corte territoriale una diversa e alternativa letturadelle regole di condotta esigibili, senza evidenziare un effettivo “error iniudicando”, né un vizio motivazionale rilevante.6. Il quarto motivo è parimenti infondato, avendo la Corte territorialecorrettamente applicato i principi in tema di devoluzione delle questioniinerenti alle spese di lite, rilevando la mancata riproposizione della relativadomanda in sede di precisazione delle conclusioni.7. In definitiva, la decisione impugnata si sottrae alle censureformulate, avendo fatto corretta applicazione dei principi in materia diresponsabilità da custodia, valorizzando – in conformità all’orientamento diquesta Corte – il rispetto dello standard di diligenza quale parametrodecisivo per l’accertamento dell’adempimento.Numero registro generale 10128/2025Numero sezionale 1875/2026Numero di raccolta generale 18254/2026Data pubblicazione 06/06/2026In tema di obbligazioni aventi ad oggetto la custodia, l’adempimentodel debitore deve essere valutato, ai sensi degli artt. 1176 e 1768 c.c., conriguardo alla diligenza concretamente esigibile in relazione alla naturadell’attività e alle modalità del suo svolgimento; ne consegue che, ove ilgiudice di merito accerti la conformità della condotta del debitore allostandard di diligenza così ricostruito, va esclusa la configurabilitàdell’inadempimento, senza che assuma rilievo la mancata prova di unacausa non imputabile al debitore.8. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata indispositivo.Va escluso il raddoppio del contributo unificato nella natura delsoggetto soccombente, Amministrazione dello Stato che, mediante ilmeccanismo della prenotazione a debito, è esentato dal pagamento delleimposte e tasse che gravano sul processo (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n.1778 del 29/01/2016). P.Q.MLa Corte,Rigetta il ricorso;Condanna il ricorrente Ministero al pagamento in favore del controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 percompensi oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/04/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]