CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 28782/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 35853/2022, pubblicata il 22.11.2021 nel giudizio tra PREFETTURA -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 07/07/2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 35853/2021, pubblicata il 22.11.2021, nella parte in cui, in dispositivo, non ha disposto la distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio di Cassazione liquidate in favore del suo assistito, controricorrente nel giudizio di legittimità; rilevato che il relatore ha depositato proposta favorevole alla correzione dell’errore materiale; considerato che questa Corte ha affermato che l’istanza volta ad ottenere la distrazione delle spese del giudizio di Cassazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, può essere formulate anche in sede di memoria illustrative (Sez. L, sentenza n. 12111 del 29/05/2014) e che l’omessa adozione del provvedimento di distrazione delle spese è emendabile con la procedura di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. (Sezioni Unite n. 16037 del 2010); considerato che l’ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale, in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata correttamente avanzata dal controricorrente nella memoria ex art.378 c.p.c., mentre nulla si rinviene in tal senso in dispositivo; ritenuto che, pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo, nel dispositivo a pagina 3, le parole “con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]”; visto l’art. 391-bisc.p.c.; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 35853/2021, pubblicata il 22.11.2021, venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag. 3, le parole “con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]”. Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma,