CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 14180/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli di condanna per i reati di cui agli artt. 624 bis, 61 n. 7 e 337 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen., con specifico riferimento al riconoscimento fotografico e alla ricognizione personale effettuati a carico dell'imputato dalla persona offesa - è generico, sia per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; sia perché omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che ha correttamente replicato alle doglianze difensive, orientandosi in piena aderenza con consolidati orientamenti giurisprudenziali, puntualmente richiamati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2024.