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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21623/2026

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iliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, pressol’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 4758/2025 del TRIBUNALE di SALERNO,depositata in data 25/11/2025;Numero registro generale 1980/2026Numero sezionale 1635/2026Numero di raccolta generale 21623/2026Data pubblicazione 24/06/2026udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon la sentenza impugnata il Tribunale di Salerno ha accoltol’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 170 delD.P.R. n. 115 del 2002, avverso il provvedimento di rigetto dell’istanzadi liquidazione del compenso spettante al difensore d’ufficio nominatoin un procedimento penale, ritenendo sufficienti i tentativi di recuperodel credito posti in essere dall’odierno ricorrente.Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Ministerodella Giustizia, affidandosi ad un unico motivo.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo del ricorso, la parte ricorrente lamenta laviolazione o falsa applicazione dell’art. 116 del D.P.R. n. 115 del 2002,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunaleavrebbe erroneamente ritenuto sufficiente il tentativo di recupero delcredito posto in essere dal ricorrente, il quale aveva chiesto ed ottenutodecreto ingiuntivo per le proprie spettanze, notificato il titolounitamente al precetto e curato due successivi tentativi dipignoramento mobiliare presso il domicilio della debitrice.

Secondo laparte ricorrente, non sarebbe sufficiente un mero tentativo di accessoal domicilio del debitore, ma occorrerebbe la dimostrazione di avereseguito un tentativo di pignoramento con esito negativo.La censura è infondata.Il Tribunale ha correttamente ritenuto sufficiente l’attività direcupero posta in essere dal ricorrente, anche se i due tentativi diNumero registro generale 1980/2026Numero sezionale 1635/2026Numero di raccolta generale 21623/2026Data pubblicazione 24/06/2026pignoramento mobiliare non avevano avuto buon esito in quantol’ufficiale giudiziario aveva trovato la porta chiusa.

Secondo il giudicedi merito, tale attività dimostrava l’assolvimento, da parte delcreditore, dell’obbligo di tentare con la dovuta diligenza l’esazione delproprio credito direttamente dal debitore.La doglianza del Ministero, secondo cui occorrerebbe un verbalenegativo, e non soltanto un tentativo di accesso, è errata, in quantonon si confronta con il principio affermato da questa Corte, che meritadi essere ribadito, secondo cui “In tema di patrocinio a spese delloStato, ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ildifensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario acarico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e nonpretestuoso tentativo di recupero (nella specie attraverso l'emissionedel decreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale dipignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto a provare anchel'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivoe non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio” (Cass. Sez. 2,Sentenza n. 8359 del 29/04/2020, Rv. 657594; conf.

Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 31899 del 07/12/2025, Rv. 676478).

Non è quindinecessario che sia provata l’effettiva impossidenza del debitore,mediante l’accesso alla sua residenza o domicilio e la compilazione diun verbale dal quale risulti l’assenza di beni utilmente pignorabili –come asserisce la parte ricorrente– ma è sufficiente che il creditoreabbia condotto un serio tentativo di recupero, non andato a buon fine.In tal senso, con l’espressione “pignoramento negativo” lagiurisprudenza di questa Corte non intende che sia necessario (comeargomenta il Ministero ricorrente un “verbale negativo”, bensì che iltentativo di pignoramento sia risultato infruttuoso, per qualsiasi motivonon dipendente dal fatto attivo o omissivo del creditore.Numero registro generale 1980/2026Numero sezionale 1635/2026Numero di raccolta generale 21623/2026Data pubblicazione 24/06/2026Da quanto precede deriva il rigetto del ricorso e la condanna dellaparte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente,delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese delpresente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.200,00 di cui € 200per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%,iva, cassa avvocata ed accessori tutti come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 23 giugno 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, pressol’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 4758/2025 del TRIBUNALE di SALERNO,depositata in data 25/11/2025;Numero registro generale 1980/2026Numero sezionale 1635/2026Numero di raccolta generale 21623/2026Data pubblicazione 24/06/2026udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon la sentenza impugnata il Tribunale di Salerno ha accoltol’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 170 delD.P.R. n. 115 del 2002, avverso il provvedimento di rigetto dell’istanzadi liquidazione del compenso spettante al difensore d’ufficio nominatoin un procedimento penale, ritenendo sufficienti i tentativi di recuperodel credito posti in essere dall’odierno ricorrente.Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Ministerodella Giustizia, affidandosi ad un unico motivo.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo del ricorso, la parte ricorrente lamenta laviolazione o falsa applicazione dell’art. 116 del D.P.R. n. 115 del 2002,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunaleavrebbe erroneamente ritenuto sufficiente il tentativo di recupero delcredito posto in essere dal ricorrente, il quale aveva chiesto ed ottenutodecreto ingiuntivo per le proprie spettanze, notificato il titolounitamente al precetto e curato due successivi tentativi dipignoramento mobiliare presso il domicilio della debitrice. Secondo laparte ricorrente, non sarebbe sufficiente un mero tentativo di accessoal domicilio del debitore, ma occorrerebbe la dimostrazione di avereseguito un tentativo di pignoramento con esito negativo.La censura è infondata.Il Tribunale ha correttamente ritenuto sufficiente l’attività direcupero posta in essere dal ricorrente, anche se i due tentativi diNumero registro generale 1980/2026Numero sezionale 1635/2026Numero di raccolta generale 21623/2026Data pubblicazione 24/06/2026pignoramento mobiliare non avevano avuto buon esito in quantol’ufficiale giudiziario aveva trovato la porta chiusa. Secondo il giudicedi merito, tale attività dimostrava l’assolvimento, da parte delcreditore, dell’obbligo di tentare con la dovuta diligenza l’esazione delproprio credito direttamente dal debitore.La doglianza del Ministero, secondo cui occorrerebbe un verbalenegativo, e non soltanto un tentativo di accesso, è errata, in quantonon si confronta con il principio affermato da questa Corte, che meritadi essere ribadito, secondo cui “In tema di patrocinio a spese delloStato, ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ildifensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario acarico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e nonpretestuoso tentativo di recupero (nella specie attraverso l'emissionedel decreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale dipignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto a provare anchel'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivoe non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio” (Cass. Sez. 2,Sentenza n. 8359 del 29/04/2020, Rv. 657594; conf. Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 31899 del 07/12/2025, Rv. 676478). Non è quindinecessario che sia provata l’effettiva impossidenza del debitore,mediante l’accesso alla sua residenza o domicilio e la compilazione diun verbale dal quale risulti l’assenza di beni utilmente pignorabili –come asserisce la parte ricorrente– ma è sufficiente che il creditoreabbia condotto un serio tentativo di recupero, non andato a buon fine.In tal senso, con l’espressione “pignoramento negativo” lagiurisprudenza di questa Corte non intende che sia necessario (comeargomenta il Ministero ricorrente un “verbale negativo”, bensì che iltentativo di pignoramento sia risultato infruttuoso, per qualsiasi motivonon dipendente dal fatto attivo o omissivo del creditore.Numero registro generale 1980/2026Numero sezionale 1635/2026Numero di raccolta generale 21623/2026Data pubblicazione 24/06/2026Da quanto precede deriva il rigetto del ricorso e la condanna dellaparte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente,delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese delpresente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.200,00 di cui € 200per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%,iva, cassa avvocata ed accessori tutti come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 23 giugno 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci
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