CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04026/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo sul trattamento sanzionatorio, reiterativo di censura formulata in appello, disattesa con motivazione congrua, con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso. I giudici, con motivazione insindacabile in questa sede, hanno evidenziato, a pagina 3, che è stata comminata una pena corrispondente al minimo edittale della fattispecie in considerazione della tenuità del fatto, di tal che tale circostanza non può essere nuovamente valorizzata ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Né le stesse possono essere riconosciute in virtù della scelta difensiva di prestare consenso alla acquisizione di taluni degli atti del fascicolo del pubblico ministero. Infine, la circostanza che l'imputato abbia commesso un fatto in stato di ebbrezza, rammenta la Corte, più che un'attenuante potrebbe costituire una aggravante. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il