CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 13842/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7203-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., cancellata dal registro delle imprese il 25.1.2013, rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA F. CESI, n. 21; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; IL - resistente - avverso la sentenza n. 5485/6/14 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] & C. [OSCURATO:PERSONA], un avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2004, contestando alla stessa l'indebita applicazione del regime del margine nell'acquisto di autovetture usate da fornitore italiano (la [OSCURATO:PERSONA] 2000 S.R.L.), Un conseguente recupero a tassazione dell'I.V.A. ordinaria; che la società contribuente impugnò il relativo avviso di accertamento innanzi alla C.T.P. di Roma che, con sentenza n. 124/6/12, accolse il ricorso; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. del [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 5485/6/14, depositata il 10.9.2014, in accoglimento del gravame riformò la, decisione impugnata osservando - per quanto in questa sede ancora interessa - come il contribuente non avesse fornito la prova di essersi attenuto al dovere di diligenza richiestogli per accedere al regime impositivo speciale in commento; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA], nella qualità, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; si è costituita, ai soli fini della partecipazione all'eventuale udienza di discussione, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; Rilevata, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, proposto dal [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale Ric. 2015 n. 7203 sez. ST - ud. 24-03-2022 -2- rappresentante di un soggetto di diritto non più esistente all'atto del conferimento della procura speciale al proprio difensore, per effetto della cancellazione della [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. avvenuta — per stessa allegazione della parte ricorrente - anteriormente alla proposizione dell'odierno giudizio di legittimità; che, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto — come nella specie - dall'ex legale rappresentante di una società (la ELLEMME) estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, perché la procura speciale conferita al difensore, indispensabile per la proposizione dell'impugnazione, è giuridicamente inesistente, in ragione della mancanza del mandante (Cass., Sez. 5, 17.6.2021, n. 17360, Rv. 661475- 01); Ritenuto, quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, che alcunché debba essere disposto al riguardo, essendosi l'AGENZIA costituita al solo fine dell'eventuale partecipazione alla pubblica udienza; che, per effetto del rilievo che precede (il quale, in punto di liquidazione delle spese di lite, implica che le conseguenze dell'inammissibile attività processuale iniziata col ricorso vanno riferite all'avvocato che ha sottoscritto l'atto introduttivo qualora, in base alle circostanze concrete, risulti la sua consapevolezza circa la mancanza di qualità di legale rappresentante in capo alla persona fisica che ha attribuito il mandato. cfr. Cass., Sez. 5, 17.6.2021, n. 17360, Rv. 661475- 01 ed ivi altri riferimenti giurisprudenziali) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (al Ric. 2015 n. 7203 sez. ST - ud. 24-03-2022 -3- quale, come detto, va riferita tale conseguenza dell'inammissibile iniziativa processuale dallo stesso intrapresa, per risultare dalla stessa epigrafe del ricorso che, al momento della proposizione del presente giudizio, lo stesso era consapevole che la ELLEMME era estinta), dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 24.3.2022 I