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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30437/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27591/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Jelo di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha indicato l’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della Lombardia, n. 1784/17/2017, depositata in data 20 aprile 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il ricorrente, esercente l’attività di tassista, impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano l’avviso di accertamento n.

T9D012D03023/2012, con il quale l’Agenzia delle Oggetto IRPEF ed [OSCURATO:PERSONA] 2008 - Sentenza - Motivazione apparente - Affermazioni inconciliabili entrate recuperava ad imposizione ai fini IRPEF ed IRAP, per l’anno 2008,maggior reddito (Euro 75.936,00 a fronte di Euro 12.518,00 dichiarati) e maggiori ricavi (Euro 83.688,00 a fronte di Euro 20.270,00 dichiarati).

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso riducendo di circa il 24% il maggior reddito accertato.

2. Il contribuente proponeva appello avverso la decisione dei giudici di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione di primo gradoritenendola concretamente ispirata ‘sul piano della logica, del buon senso e dell’equità’.

3. Contro la decisione della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato ad un unico motivo.

L’Ufficio resiste con controricorso.

È stata fissata l’adunanza camerale per il 5 novembre2025.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente lamenta l’assenza di motivazione del provvedimento gravato, in quanto illogica e contraddittoria; precisamente, evidenzia che, pur avendo la CTR individuato i giorni lavorativi in 190 e le ore lavorate 7 al giorno, il reddito attribuito al ricorrente (Euro 57.846,00) corrisponderebbe a 13,5 ore di lavoro al giorno, in aperta contraddizione con la detta premessa.

Più correttamente il reddito percepito dovrebbe essere di Euro 29.925,00, pari a Euro 22,50 x 7 x 190 giorni.

Apodittica, infine, sarebbe la riduzione del reddito nella misura (solo) del 24% in quanto contrastante con la normativa sull’orario massimo di lavoro dei tassisti milanesi (10 ore al giorno) e con le condizioni di salute del ricorrente.

1.1. Il motivo è in ammissibile perché muove da un presupposto di fatto non corrispondente al vero, ovvero dalla determinazione, ad opera della CTR, delle giornate lavorative in 190 e delle ore di lavoro in 7 pro die; di contro, dalla lettura della sentenza gravata, emerge chiaramente che il giudice di appello ha indicato in 261 il numero delle giornate lavorative del contribuente, fissandolo nella mediana tra il numero indicato dall’Ufficio (334) e quello affermato dal ricorrente (190).

In altri termini, la censura consiste nel ricalcolo del reddito sulla base di 190 giorni, senza considerare che tale ultimo numero era stato ritenuto incongruo dalla CTR stessa.

Inoltre, il ricorrente attribuisce alla CTR altra affermazione, circa le ore di lavoro espletate (7, in luogo di 10, pari alla media dei tassisti milanesi), che non si rinviene nella decisione impugnata.

In altri termini, il motivo non si confronta con la decisione della CTR, che ha confermato la sentenza dei giudici di prossimità in relazione all’individuazione dei giorni di lavoro (261) ed al conseguente calcolo delle ore di lavoro e del reddito percepito.

2. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27591/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Jelo di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha indicato l’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della Lombardia, n. 1784/17/2017, depositata in data 20 aprile 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il ricorrente, esercente l’attività di tassista, impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano l’avviso di accertamento n. T9D012D03023/2012, con il quale l’Agenzia delle Oggetto IRPEF ed [OSCURATO:PERSONA] 2008 - Sentenza - Motivazione apparente - Affermazioni inconciliabili entrate recuperava ad imposizione ai fini IRPEF ed IRAP, per l’anno 2008,maggior reddito (Euro 75.936,00 a fronte di Euro 12.518,00 dichiarati) e maggiori ricavi (Euro 83.688,00 a fronte di Euro 20.270,00 dichiarati). La CTP accoglieva parzialmente il ricorso riducendo di circa il 24% il maggior reddito accertato. 2. Il contribuente proponeva appello avverso la decisione dei giudici di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione di primo gradoritenendola concretamente ispirata ‘sul piano della logica, del buon senso e dell’equità’. 3. Contro la decisione della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato ad un unico motivo. L’Ufficio resiste con controricorso. È stata fissata l’adunanza camerale per il 5 novembre2025. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente lamenta l’assenza di motivazione del provvedimento gravato, in quanto illogica e contraddittoria; precisamente, evidenzia che, pur avendo la CTR individuato i giorni lavorativi in 190 e le ore lavorate 7 al giorno, il reddito attribuito al ricorrente (Euro 57.846,00) corrisponderebbe a 13,5 ore di lavoro al giorno, in aperta contraddizione con la detta premessa. Più correttamente il reddito percepito dovrebbe essere di Euro 29.925,00, pari a Euro 22,50 x 7 x 190 giorni. Apodittica, infine, sarebbe la riduzione del reddito nella misura (solo) del 24% in quanto contrastante con la normativa sull’orario massimo di lavoro dei tassisti milanesi (10 ore al giorno) e con le condizioni di salute del ricorrente. 1.1. Il motivo è in ammissibile perché muove da un presupposto di fatto non corrispondente al vero, ovvero dalla determinazione, ad opera della CTR, delle giornate lavorative in 190 e delle ore di lavoro in 7 pro die; di contro, dalla lettura della sentenza gravata, emerge chiaramente che il giudice di appello ha indicato in 261 il numero delle giornate lavorative del contribuente, fissandolo nella mediana tra il numero indicato dall’Ufficio (334) e quello affermato dal ricorrente (190). In altri termini, la censura consiste nel ricalcolo del reddito sulla base di 190 giorni, senza considerare che tale ultimo numero era stato ritenuto incongruo dalla CTR stessa. Inoltre, il ricorrente attribuisce alla CTR altra affermazione, circa le ore di lavoro espletate (7, in luogo di 10, pari alla media dei tassisti milanesi), che non si rinviene nella decisione impugnata. In altri termini, il motivo non si confronta con la decisione della CTR, che ha confermato la sentenza dei giudici di prossimità in relazione all’individuazione dei giorni di lavoro (261) ed al conseguente calcolo delle ore di lavoro e del reddito percepito. 2. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato
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