CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06315/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14368-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1138/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. /) Ric. 2020 n. 14368 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- Rg 14368/2020 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Liguria, n. 1138/2/19 dep. 1 ottobre 2019, che in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento per Irpef, anno 2009, ha respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo invalida la delega di firma dell'atto impositivo in quanto non circoscrive l'efficacia nel tempo del potere rappresentativo conferito e in quanto non specifica, "trattandosi di un corpus generico e generale che include una serie indiscriminata di deleghe senza nemmeno che emerga la motivazione specifica per il conferimento del potere sostitutivo.. trasformandosi in una sostituzione sine die". Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che: 1. Con l'unico motivo si deduce violazione di legge, art. 17 comma 1 bis d.lgs. 165/2001 e art. 42 dpr 600/73, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto invalida la delega di firma rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], avendo la CTR erroneamente richiamato la delega di funzioni, trattandosi invece nella fattispecie di delega di firma, come emerge dal avviso di accertamento impugnato contenente la dicitura "firma su delega del [OSCURATO:PERSONA]" 2. Il motivo è fondato. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità all'orientamento, recentemente confermato dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. nn. 11013/2019, 8814/2019, conf. n. 28850 del 08/11/2019), secondo cui non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l'emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (cfr. Cass. n. 13512/2011) - cfr. disposizione di servizio prodotta in primo grado e ritualmente trascritte in ricorso - che individuino il soggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa; 2.2. è stato poi specificato, quanto alla motivazione della delega di firma, che l'art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 è riferibile a una delega per la sottoscrizione, e non può dunque applicarsi ad una figura, quale la delega di firma, la disciplina dettata per la delega di funzioni, dovendo, sotto tale profilo, osservarsi che l'art. 17, comma 1 bis, del d.lgs n. 165 del 2001 si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla «delega di funzioni», laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidate (cfr. Cass. n. 8814/2019 cit.). 3. La CTR non si è adeguata ai superiori principi, per cui il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Liguria, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Liguria, anche p