CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25768/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 13/04/2026 del Tribunale di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che con il ricorso, proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., si lamenta inosservanza della legge penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (da ultimo Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761-01); ritenuto che la declaratoria di inammissibilità va adottata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (v. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014-01) e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della sommadi €. 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) P.Q.M