CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 maggio 2025
Cassazione n. 14472/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. 1CONSIDERATO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 22 maggio 2025 dal Tribunale di Palmi, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 385 cod. pen. e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, travisamento della prova nella parte in cui ha ritenuto che il ricorrente fosse stato autorizzato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi ad uscire il lunedì e il sabato dalle ore 9,00 alle ore 10,00, mentre - in realtà - il ricorrente era stato autorizzato dal Giudice a uscire due giorni alla settimana, senza indicazione di giorni specifici e orari, che sarebbero stati concordati tra lo stesso ricorrente e la Stazione dei carabinieri di Rosarno. Nonostante lo specifico motivo di gravame, la sentenza ha omesso di analizzare lo specifico provvedimento autorizzativo, assumendo che nello stesso fossero indicati i giorni e le ore di permesso. 2.2. Con il secondo motivo, motivazione apparente in ordine alla affermazione di responsabilità, risultando tronca la relativa motivazione, riportata nell'atto. 2.3. Con il terzo motivo, omessa motivazione in ordine alla richiesta applicazione della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 3. In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha depositato le conclusioni scritte di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è genericamente proposto, rispetto allo stesso pertinente motivo di appello, che faceva leva sulla mancata ridefinizione dell'autorizzazione da parte del GIP - dopo la sua sospensione a seguito della carcerazione dell'imputato -, assumendo l'esistenza di un precedente accordo con i Carabinieri in data 22.09.2018, secondo il quale il ricorrente poteva allontanarsi dalla abitazione il lunedì e il sabato dalle ore 9 alle ore 10. Secondo la difesa dell'imputato, la mancata ridefinizione dell'orario di uscita, aveva indotto in errore lo stesso imputato, convinto di essersi legittimamente allontanato dall'abitazione. Invero, di tale conformazione "concordata" delle prescrizioni non v'è traccia alcuna, come annotato dalla prima sentenza, risultando - invece - il solo provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi del 14.09.2018 che autorizzava il ricorrente a uscire il 2lunedì e il sabato dalle ore 9 alle ore 10, mentre l'imputato fu sorpreso al di fuori della sua abitazione alle ore 16.10. 3. Il secondo motivo è genericamente proposto rispetto alle ragioni, sopra ricordate, in ordine alla accertata volontà di allontanamento dall'abitazione e all'assenza di qualsiasi elemento scriminante, apparendo inverosimile che l'imputato ricordasse i giorni in cui gli era permesso di uscire, ma non l'orario. 4. Il terzo motivo è genericamente proposto, sin dalla proposizione del relativo motivo in appello — limitato a sostenere assertivamente la speciale tenuità del fatto -, tenuto conto della implicita valutazione negativa del Giudice di merito che, nel confermare la pena, ha condiviso il discostamento dal minimo edittale. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara ina P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 2 1 APR 2026 O [OSCURATO:PERSONA]. FUN Dorts tua Cirimele 3