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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1907/2021

ECLI:EU:C:2021:632
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CO0281_INF

Ordinanza della vicepresidente della Corte del 16 luglio 2021 –

[OSCURATO:PERSONA] / ECHA

(causa C‑281/21 P(R)) «Impugnazione – Ordinanza in un procedimento sommario – Regolamento (CE) n. 1907/2006 – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) – Sostanza salicilato di 2-etilesile – Sostanza utilizzata esclusivamente per la fabbricazione di cosmetici – Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che invita la richiedente a presentare ulteriori studi e prove di tossicità – Domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza – Rigetto»

1. Domanda di provvedimenti provvisori – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 26-28)

2. Domanda di provvedimenti provvisori – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno prevedibile con sufficiente grado di probabilità (artt. 278 e 279 TFUE) (v. punto 40)

3. Domanda di provvedimenti provvisori – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno finanziario – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate (artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 41, 42) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] AG è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CO0281_INF Ordinanza della vicepresidente della Corte del 16 luglio 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / ECHA (causa C‑281/21 P(R)) «Impugnazione – Ordinanza in un procedimento sommario – Regolamento (CE) n. 1907/2006 – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) – Sostanza salicilato di 2-etilesile – Sostanza utilizzata esclusivamente per la fabbricazione di cosmetici – Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che invita la richiedente a presentare ulteriori studi e prove di tossicità – Domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza – Rigetto» 1. Domanda di provvedimenti provvisori – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 26-28) 2. Domanda di provvedimenti provvisori – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno prevedibile con sufficiente grado di probabilità (artt. 278 e 279 TFUE) (v. punto 40) 3. Domanda di provvedimenti provvisori – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno finanziario – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate (artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 41, 42) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] AG è condannata alle spese.
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