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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02813/2025

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Venezia ha - per quanto qui rileva - rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza applicativa nei suoi confronti della misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione al reato continuato di cessione di cocaina, a lui ascritto al capo I) della provvisoria incolpazione.

2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta persistenza di esigenze cautelari.

Si censura la mancata considerazione, da parte del Tribunale, del fatto che l'attività illecita monitorata dagli inquirenti aveva riguardato il [OSCURATO:PERSONA] solo nel periodo gennaio-aprile 2022, e che - nonostante la prosecuzione dell'attività investigativa con intercettazioni, servizi di o.c.p., ecc. - egli non era mai risultato coinvolto in alcuna delle condotte illecite accertate in quel successivo periodo.

Si censura inoltre la valorizzazione, a fini cautelari, dell'unico elemento peraltro totalmente privo di rilievo penale, costituito dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato visto aprire con le chiavi il ristorante utilizzato dai coindagati per svolgere l'attività di spaccio (il ricorrente era stato in effetti assunto presso quel ristorante con funzioni di lavapiatti).

La difesa osserva trattarsi di una congettura priva di confronto con l'assenza di elementi a carico del [OSCURATO:PERSONA] a partire dall'aprile 2022, censurando altresì le valutazioni negative operate quanto al fatto che il ricorrente, al controllo del 07/04/2022, non aveva ritenuto di declinare le proprie generalità: egli, in realtà, già il giorno successivo aveva reso dichiarazioni spontanee ai Carabinieri, pienamente ammissive della sua responsabilità.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, evidenziando la necessità di non confondere l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari con l'attualità e concretezza delle condotte criminose, e ritenendo immuni da censure i rilievi del Tribunale in ordine alla irrilevanza del c.d. tempo silente.

4. Con memoria di replica, il difensore riprende e sviluppa i motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Al [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la misura degli arresti domiciliari in relazione ai numerosissimi episodi di cessione di cocaina, a lui ascritti in concorso con VIOLA Giuseppe, PLACONA' Christian e MARRAZZO Barbara, a lui contestati nel periodo gennaio-aprile 2022 al capo F) della provvisoria incolpazione: episodi ricostruiti attraverso l'attività investigativa svolta, anche a mezzo di intercettazioni, che aveva consentito l'emersione di un fiorente commercio di stupefacenti nella zona del lago di Garda, facente capo al VIOLA - nei cui confronti si era proceduto separatamente - che operava in stretto contatto con gli altri due, i quali, a loro 2 volta, si avvalevano di alcuni dipendenti del ristorante "I Mari del Sud" da lorò stessi gestito: cfr. il capo C della rubrica).

Emerge dal provvedimento impugnato che le indagini avevano consentito di monitorare la condotta del [OSCURATO:PERSONA], il quale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo aver incontrato il VIOLA, aveva ceduto cocaina a POZZANI Ada, grazie alla quale erano emerse gli ulteriori analoghi suoi acquisti compiuti presso il ricorrente nei mesi precedenti.

Erano state poi evidenziate, grazie all'analisi del suo cellulare, le numerose ulteriori operazioni analoghe, precedentemente compiute dal [OSCURATO:PERSONA] in stretto contatto con il VIOLA (cfr. sul punto pag. 36 dell'ordinanza impugnata); peraltro, nell'immediatezza del fatto, egli aveva ammesso di svolgere l'attività di spaccio per conto di altro soggetto, ma non ne aveva voluto rivelare le generalità agli operanti che lo avevano sottoposto a controllo.

La difesa non ha inteso contestare il quadro indiziario qui richiamato in estrema sintesi, ma ha censurato le argomentazioni poste a sostegno della ritenuta sussistenza di esigenze cautelari ritenute, dal Tribunale, fronteggiabili con una misura detentiva quale quella degli arresti domiciliari.

3. Secondo un indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte che si condivide, e che si intende qui ribadire, «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 -

01. Nello stesso senso, tra le molte altre, cfr. da ultimo Sez. 1, n. 47251 del 25/10/2024, Traili).

In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, l'ordinanza del Tribunale di Brescia resiste alle censure difensive, volte a ritenere insussistenti le esigenze cautelari.

3.1. Il Tribunale di Brescia ha ritenuto configurabile il pericolo di recidiva richiamando, da un lato, la serialità che connota le azioni criminose poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA], l'epoca dei fatti in contestazione (non particolarmente remota rispetto all'adozione della misura), la proclività a delinquere palesata dal ricorrente in occasione del controllo seguito alla cessione alla POZZANI, occasione in cui - esercitando un proprio indiscutibile diritto - aveva evidenziato la propria intenzione di non recidere i legami con il proprio fornitore, evitando di fare il suo nome.3 Il Tribunale ha poi ritenuto di collegare tali elementi richiamando il successivo episodio del giugno 2023, in cui il [OSCURATO:PERSONA] era stato visto aprire con le chiavi il predetto ristorante, presso il quale - secondo quanto da lui stesso affermato in sede di interrogatorio di garanzia - era stato assunto nel successivo mese di luglio dello stesso anno, con mansioni di aiuto cuoco.

Tale circostanza, unita a quanto accertato in ordine alla intensa attività di corriere-spacciatore svolta dal [OSCURATO:PERSONA] per conto del VIOLA e all'abitudine del PLACONA' e della MARRAZZO di avvalersi, nell'attività illecita, proprio di dipendenti di quel loro ristorante, ha indotto il Tribunale a concludere nel senso della persistenza di una collaborazione dell'odierno ricorrente, fino a tempi recentissimi, nell'attività illecita dei titolari dell'esercizio, palesando una spregiudicatezza ed assenza di controllo (anche per la condizione di consumatore di cocaina, anch'essa emersa dall'analisi dei contatti con il VIOLA) fronteggiabili con la sola misura detentiva applicata dal G.i.p.

Si tratta di una valutazione che dà adeguatamente conto del ritenuto pericolo di reiterazione, in termini immuni dalle "illogicità evidenti" qui deducibili, ove si consideri che il [OSCURATO:PERSONA] era riuscito ad evitare l'arresto nonostante la cessione di cocaina alla POZZANI, e nonostante le dichiarazioni rese da quest'ultima nell'immediatezza, comprovanti l'esistenza di propri ulteriori pregressi acquisti dall'odierno ricorrente.

3.2. In tale quadro - che deve ovviamente essere apprezzato nei limiti dell'orizzonte valutativo riservato a questa Corte - deve escludersi la possibilità di censurare in termini di evidente illogicità la valorizzazione, da parte del Tribunale, della scelta del [OSCURATO:PERSONA] di rimanere - oltre un anno e mezzo dopo la cessione alla POZZANI monitorata dagli operanti, per la quale aveva rischiato l'arresto - a strettissimo contatto con i protagonisti del narcotraffico insieme al VIOLA, facendosi assumere ed addirittura dimorando presso il ristorante del PLACONA' e della MARRAZZO, i quali - come emerge con assoluta chiarezza dal provvedimento oggi impugnato (cfr. pag. 10 dell'ordinanza impugnata) - venivano spesso ivi raggiunti dall'altro indagato, avvalendosi dei dipendenti del ristorante per lo svolgimento dell'attività illecita (cfr. pag. 20).

Si deve al contrario ritenere che la valutazione congiunta di tale stabile presenza del [OSCURATO:PERSONA] nel luogo destinato alla organizzazione del narcotraffico, unita alla intensità delle pregresse condotte di cessione di cocaina, ricostruite anche attraverso l'analisi degli apparati telefonici e alla decisione del ricorrente di non recidere i legami fiduciari con i propri fornitori, consenta di ritenere correttamente applicato l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del 4 giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01).

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Venezia ha - per quanto qui rileva - rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza applicativa nei suoi confronti della misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione al reato continuato di cessione di cocaina, a lui ascritto al capo I) della provvisoria incolpazione. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta persistenza di esigenze cautelari. Si censura la mancata considerazione, da parte del Tribunale, del fatto che l'attività illecita monitorata dagli inquirenti aveva riguardato il [OSCURATO:PERSONA] solo nel periodo gennaio-aprile 2022, e che - nonostante la prosecuzione dell'attività investigativa con intercettazioni, servizi di o.c.p., ecc. - egli non era mai risultato coinvolto in alcuna delle condotte illecite accertate in quel successivo periodo. Si censura inoltre la valorizzazione, a fini cautelari, dell'unico elemento peraltro totalmente privo di rilievo penale, costituito dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato visto aprire con le chiavi il ristorante utilizzato dai coindagati per svolgere l'attività di spaccio (il ricorrente era stato in effetti assunto presso quel ristorante con funzioni di lavapiatti). La difesa osserva trattarsi di una congettura priva di confronto con l'assenza di elementi a carico del [OSCURATO:PERSONA] a partire dall'aprile 2022, censurando altresì le valutazioni negative operate quanto al fatto che il ricorrente, al controllo del 07/04/2022, non aveva ritenuto di declinare le proprie generalità: egli, in realtà, già il giorno successivo aveva reso dichiarazioni spontanee ai Carabinieri, pienamente ammissive della sua responsabilità. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, evidenziando la necessità di non confondere l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari con l'attualità e concretezza delle condotte criminose, e ritenendo immuni da censure i rilievi del Tribunale in ordine alla irrilevanza del c.d. tempo silente. 4. Con memoria di replica, il difensore riprende e sviluppa i motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Al [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la misura degli arresti domiciliari in relazione ai numerosissimi episodi di cessione di cocaina, a lui ascritti in concorso con VIOLA Giuseppe, PLACONA' Christian e MARRAZZO Barbara, a lui contestati nel periodo gennaio-aprile 2022 al capo F) della provvisoria incolpazione: episodi ricostruiti attraverso l'attività investigativa svolta, anche a mezzo di intercettazioni, che aveva consentito l'emersione di un fiorente commercio di stupefacenti nella zona del lago di Garda, facente capo al VIOLA - nei cui confronti si era proceduto separatamente - che operava in stretto contatto con gli altri due, i quali, a loro 2 volta, si avvalevano di alcuni dipendenti del ristorante "I Mari del Sud" da lorò stessi gestito: cfr. il capo C della rubrica). Emerge dal provvedimento impugnato che le indagini avevano consentito di monitorare la condotta del [OSCURATO:PERSONA], il quale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo aver incontrato il VIOLA, aveva ceduto cocaina a POZZANI Ada, grazie alla quale erano emerse gli ulteriori analoghi suoi acquisti compiuti presso il ricorrente nei mesi precedenti. Erano state poi evidenziate, grazie all'analisi del suo cellulare, le numerose ulteriori operazioni analoghe, precedentemente compiute dal [OSCURATO:PERSONA] in stretto contatto con il VIOLA (cfr. sul punto pag. 36 dell'ordinanza impugnata); peraltro, nell'immediatezza del fatto, egli aveva ammesso di svolgere l'attività di spaccio per conto di altro soggetto, ma non ne aveva voluto rivelare le generalità agli operanti che lo avevano sottoposto a controllo. La difesa non ha inteso contestare il quadro indiziario qui richiamato in estrema sintesi, ma ha censurato le argomentazioni poste a sostegno della ritenuta sussistenza di esigenze cautelari ritenute, dal Tribunale, fronteggiabili con una misura detentiva quale quella degli arresti domiciliari. 3. Secondo un indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte che si condivide, e che si intende qui ribadire, «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 - 01. Nello stesso senso, tra le molte altre, cfr. da ultimo Sez. 1, n. 47251 del 25/10/2024, Traili). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, l'ordinanza del Tribunale di Brescia resiste alle censure difensive, volte a ritenere insussistenti le esigenze cautelari. 3.1. Il Tribunale di Brescia ha ritenuto configurabile il pericolo di recidiva richiamando, da un lato, la serialità che connota le azioni criminose poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA], l'epoca dei fatti in contestazione (non particolarmente remota rispetto all'adozione della misura), la proclività a delinquere palesata dal ricorrente in occasione del controllo seguito alla cessione alla POZZANI, occasione in cui - esercitando un proprio indiscutibile diritto - aveva evidenziato la propria intenzione di non recidere i legami con il proprio fornitore, evitando di fare il suo nome.3 Il Tribunale ha poi ritenuto di collegare tali elementi richiamando il successivo episodio del giugno 2023, in cui il [OSCURATO:PERSONA] era stato visto aprire con le chiavi il predetto ristorante, presso il quale - secondo quanto da lui stesso affermato in sede di interrogatorio di garanzia - era stato assunto nel successivo mese di luglio dello stesso anno, con mansioni di aiuto cuoco. Tale circostanza, unita a quanto accertato in ordine alla intensa attività di corriere-spacciatore svolta dal [OSCURATO:PERSONA] per conto del VIOLA e all'abitudine del PLACONA' e della MARRAZZO di avvalersi, nell'attività illecita, proprio di dipendenti di quel loro ristorante, ha indotto il Tribunale a concludere nel senso della persistenza di una collaborazione dell'odierno ricorrente, fino a tempi recentissimi, nell'attività illecita dei titolari dell'esercizio, palesando una spregiudicatezza ed assenza di controllo (anche per la condizione di consumatore di cocaina, anch'essa emersa dall'analisi dei contatti con il VIOLA) fronteggiabili con la sola misura detentiva applicata dal G.i.p. Si tratta di una valutazione che dà adeguatamente conto del ritenuto pericolo di reiterazione, in termini immuni dalle "illogicità evidenti" qui deducibili, ove si consideri che il [OSCURATO:PERSONA] era riuscito ad evitare l'arresto nonostante la cessione di cocaina alla POZZANI, e nonostante le dichiarazioni rese da quest'ultima nell'immediatezza, comprovanti l'esistenza di propri ulteriori pregressi acquisti dall'odierno ricorrente. 3.2. In tale quadro - che deve ovviamente essere apprezzato nei limiti dell'orizzonte valutativo riservato a questa Corte - deve escludersi la possibilità di censurare in termini di evidente illogicità la valorizzazione, da parte del Tribunale, della scelta del [OSCURATO:PERSONA] di rimanere - oltre un anno e mezzo dopo la cessione alla POZZANI monitorata dagli operanti, per la quale aveva rischiato l'arresto - a strettissimo contatto con i protagonisti del narcotraffico insieme al VIOLA, facendosi assumere ed addirittura dimorando presso il ristorante del PLACONA' e della MARRAZZO, i quali - come emerge con assoluta chiarezza dal provvedimento oggi impugnato (cfr. pag. 10 dell'ordinanza impugnata) - venivano spesso ivi raggiunti dall'altro indagato, avvalendosi dei dipendenti del ristorante per lo svolgimento dell'attività illecita (cfr. pag. 20). Si deve al contrario ritenere che la valutazione congiunta di tale stabile presenza del [OSCURATO:PERSONA] nel luogo destinato alla organizzazione del narcotraffico, unita alla intensità delle pregresse condotte di cessione di cocaina, ricostruite anche attraverso l'analisi degli apparati telefonici e alla decisione del ricorrente di non recidere i legami fiduciari con i propri fornitori, consenta di ritenere correttamente applicato l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del 4 giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ric
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