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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08880/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta il 19 gennaio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Gela il 14 giugno 2021, all'esito del giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida a tre motivi con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione: al difetto di prova circa lo stato di ebbrezza dell'imputato e alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2 sexies; alla ritenuta eccessività della pena inflitta e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; e in ordine all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato (pp. 3-7) con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al ricietto del gravame: l'imputato è stato fermato per il controllo alle ore 03:00 mentre si trovava alla guida del veicolo in stato di ebbrezza, come risultante dai sintomi rilevati dalla p.g. e dai risultati dell'alcoltest; la Difesa non ha prospettato alcun concreto elemento positivo ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, mentre assumono rilievo i diversi precedenti penali dell'imputato; questi ultimi, assieme all'elevato livello di tasso alcolemico, secondo i decidenti dimostrano la notevole pericolosità sociale del soggetto, tale da giustificare lo scostamento dal minimo edittale e l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nella durata massima.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta il 19 gennaio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Gela il 14 giugno 2021, all'esito del giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a tre motivi con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione: al difetto di prova circa lo stato di ebbrezza dell'imputato e alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2 sexies; alla ritenuta eccessività della pena inflitta e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; e in ordine all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato (pp. 3-7) con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al ricietto del gravame: l'imputato è stato fermato per il controllo alle ore 03:00 mentre si trovava alla guida del veicolo in stato di ebbrezza, come risultante dai sintomi rilevati dalla p.g. e dai risultati dell'alcoltest; la Difesa non ha prospettato alcun concreto elemento positivo ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, mentre assumono rilievo i diversi precedenti penali dell'imputato; questi ultimi, assieme all'elevato livello di tasso alcolemico, secondo i decidenti dimostrano la notevole pericolosità sociale del soggetto, tale da giustificare lo scostamento dal minimo edittale e l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nella durata massima. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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