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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2015/2021

ECLI:EU:T:2021:576
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0700_INF

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 settembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑700/19) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione europea – Elenco delle persone assoggettate a restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Decesso del ricorrente»

1. Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo delle prove e delle offerte di prova – Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 85) (v. punti 46, 47)

2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive in considerazione della situazione in Libia – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato – Ammissibilità di una motivazione sommaria – Ragioni individuali, specifiche e concrete che hanno motivato il mantenimento dell’interessato negli elenchi delle persone assoggettate a tali misure [Art. 296 TFUE; Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2019/1299 e (PESC) 2020/1137, allegati II e IV; regolamenti del Consiglio 2016/44, allegato III, 2019/1292 e 2020/1130] (v. punti 58-63)

3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive in considerazione della situazione in Libia – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2019/1299 e (PESC) 2020/1137, allegati II e IV; regolamenti del Consiglio 2016/44, allegato III, 2019/1292 e 2020/1130] (v. punti 76-81) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento, da un lato, della decisione di esecuzione (PESC) 2019/1299 del Consiglio, del 31 luglio 2019, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia ( GU 2019, L 204, pag. 44 ), e della decisione di esecuzione (PESC) 2020/1137 del Consiglio del 30 luglio 2020 che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia ( GU 2020, L 247, pag. 40 ), nella parte on cui mantengono il nome del sig. [OSCURATO:PERSONA]Gaoud negli elenchi contenuti negli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC ( GU 2015, L 206, pag. 34 ) e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1292 del Consiglio, del 31 luglio 2019, che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2019, L 2014, pag. 1), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1130 del Consiglio del 30 luglio 2020 che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia ( GU 2020, L 247, pag. 14 ), nella parte in cui mantengono il nome del sig. [OSCURATO:PERSONA]Gaoud nell’elenco contenuto nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 ( GU 2016, L 12, pag. 1 ).

Dispositivo 1) La decisione di esecuzione (PESC) 2019/1299 del Consiglio, del 31 luglio 2019, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, e la decisione di esecuzione (PESC) 2020/1137 del Consiglio del 30 luglio 2020 che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, sono annullate nella parte in cui mantengono il nome del sig. [OSCURATO:PERSONA]Gaoud negli elenchi contenuti negli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC. 2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1292 del Consiglio, del 31 luglio 2019, che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1130 del Consiglio del 30 luglio 2020 che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, sono annullati nella parte in cui mantengono il nome del sig. [OSCURATO:PERSONA]Gaoud nell’elenco contenuto nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011. 3) Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede del sig. [OSCURATO:PERSONA]Gaoud.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0700_INF Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 settembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑700/19) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione europea – Elenco delle persone assoggettate a restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Decesso del ricorrente» 1. Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo delle prove e delle offerte di prova – Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 85) (v. punti 46, 47) 2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive in considerazione della situazione in Libia – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato – Ammissibilità di una motivazione sommaria – Ragioni individuali, specifiche e concrete che hanno motivato il mantenimento dell’interessato negli elenchi delle persone assoggettate a tali misure [Art. 296 TFUE; Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2019/1299 e (PESC) 2020/1137, allegati II e IV; regolamenti del Consiglio 2016/44, allegato III, 2019/1292 e 2020/1130] (v. punti 58-63) 3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive in considerazione della situazione in Libia – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2019/1299 e (PESC) 2020/1137, allegati II e IV; regolamenti del Consiglio 2016/44, allegato III, 2019/1292 e 2020/1130] (v. punti 76-81) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento, da un lato, della decisione di esecuzione (PESC) 2019/1299 del Consiglio, del 31 luglio 2019, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia ( GU 2019, L 204, pag. 44 ), e della decisione di esecuzione (PESC) 2020/1137 del Consiglio del 30 luglio 2020 che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia ( GU 2020, L 247, pag. 40 ), nella parte on cui mantengono il nome del sig. [OSCURATO:PERSONA]Gaoud negli elenchi contenuti negli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC ( GU 2015, L 206, pag. 34 ) e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1292 del Consiglio, del 31 luglio 2019, che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2019, L 2014, pag. 1), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1130 del Consiglio del 30 luglio 2020 che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia ( GU 2020, L 247, pag. 14 ), nella parte in cui mantengono il nome del sig. [OSCURATO:PERSONA]Gaoud nell’elenco contenuto nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 ( GU 2016, L 12, pag. 1 ). Dispositivo 1) La decisione di esecuzione (PESC) 2019/1299 del Consiglio, del 31 luglio 2019, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, e la decisione di esecuzione (PESC) 2020/1137 del Consiglio del 30 luglio 2020 che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, sono annullate nella parte in cui mantengono il nome del sig. [OSCURATO:PERSONA]Gaoud negli elenchi contenuti negli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC. 2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1292 del Consiglio, del 31 luglio 2019, che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1130 del Consiglio del 30 luglio 2020 che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, sono annullati nella parte in cui mantengono il nome del sig. [OSCURATO:PERSONA]Gaoud nell’elenco contenuto nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011. 3) Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede del sig. [OSCURATO:PERSONA]Gaoud.
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