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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 26905/2026

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ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOletto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 648 CP;considerato che in relazione ai primi due motivi di ricorso la Corte di appello si ècorrettamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati- al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n.5260 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delittodi cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recantimarchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazionegrossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta,non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesacome affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano leopere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anchea tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per lacui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindil'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e lecondizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti sianotratti in inganno;che pertanto alcun rilievo decisivo appare avere la dedotta parziale difformità trale calzature originali e quelle poste in vendita dall'imputato sussistendougualmente la contraffazione;che in relazione al difetto di elemento soggettivo del delitto di ricettazione laresponabil ità è stata affermata tenuto conto dell 'accertata, e maiconvincentemente giustificata, disponibilità delle calzature di provenienza illecitain oggetto (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi dicircolazione);che in tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto allaqualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questaCorte (per tutte, Sez.

II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv. 248265), peril quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la provadell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa onon attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale èsicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile conun acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

II, n. 45256 del 22/11/2007,Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventualequando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata oricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanzadi diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesicontravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.

Né si richiedeall'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto difornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime,assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione dielementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le partie per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati daparte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (intal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914);che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOletto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 648 CP;considerato che in relazione ai primi due motivi di ricorso la Corte di appello si ècorrettamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati- al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n.5260 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delittodi cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recantimarchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazionegrossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta,non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesacome affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano leopere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anchea tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per lacui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindil'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e lecondizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti sianotratti in inganno;che pertanto alcun rilievo decisivo appare avere la dedotta parziale difformità trale calzature originali e quelle poste in vendita dall'imputato sussistendougualmente la contraffazione;che in relazione al difetto di elemento soggettivo del delitto di ricettazione laresponabil ità è stata affermata tenuto conto dell 'accertata, e maiconvincentemente giustificata, disponibilità delle calzature di provenienza illecitain oggetto (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi dicircolazione);che in tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto allaqualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questaCorte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv. 248265), peril quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la provadell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa onon attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale èsicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile conun acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007,Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventualequando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata oricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanzadi diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesicontravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiedeall'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto difornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime,assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione dielementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le partie per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati daparte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (intal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914);che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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