CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18518/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],1854 CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 493/2020 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 16/06/2020 R.G.N. 1281/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 571/2021Numero di raccolta generale 18518/20261.- La Corte di appello di Catanzaro ha rigettato il gravameData pubblicazione 08/06/2026proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale diCastrovillari che aveva rigettato il ricorso avverso il provvedimentodi cancellazione dagli elenchi anagrafici agricoli per gli anni 2008,2009, 2010, 2011 e 2012.La Corte di appello, in particolare, ha ritenuto corretta lavalutazione delle prove da parte del Tribunale e che, in presenzadi un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, spettasseall’odierna ricorrente l’onere di provare l’esistenza e la durata delrapporto di lavoro in agricoltura.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] due censure.3.- L’INPS resiste con controricorso.4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo la parte ricorrente deduce violazione efalsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.(art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.), affermando che la sentenzaè errata in quanto ha ritenuto dirimente ai fini della prova il verbaleispettivo INPS del 2013, ma non ha considerato i verbali ispettiviprecedenti del 28 febbraio 2005, del 22 luglio 2009, del 5 maggio2010, del 21 aprile 2011 e del 17 giugno 2011.2.- Con il secondo motivo lamenta violazione e falsaapplicazione dell’art. 132 c.p.c. per omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.),consistente nell’esame dei verbali ispettivi precedenti a quello del2013, che avrebbe potuto portare a una decisione diversa, di talNumero registro generale 571/2021ché la motivazione della sentenza è inidonea a consentirNeum eirol sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 18518/2026controllo degli elementi posti a fondamento delle domande.Data pubblicazione 08/06/20263.- I due motivi possono essere esaminati congiuntamente,trattandosi di motivi tra loro connessi, essendo volti, sotto diversiprofili, a censurare il medesimo profilo della sentenza impugnata.In particolare, la ricorrente censura la valutazione del quadroprobatorio operata dalla Corte di appello nella parte in cui non havalutato precedenti verbali ispettivi, che, qualora esaminati,avrebbero potuto condurre l’organo giudicante a una diversavalutazione.3.1.- La censura secondo cui la Corte di appello non avrebbemotivato sulla circostanza che il giudice di primo grado nelrigettare il ricorso ha attribuito rilevanza esclusivamente al verbaleispettivo del 2013, in base al quale l’istituto ha disposto lacancellazione della ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli,ma non anche ai verbali ispettivi precedenti eseguiti nei confrontidell’azienda presunta datrice di lavoro, risulta infondata in quantoil giudice di secondo grado ha fornito un’ampia e coerentemotivazione sul punto, fondando il rigetto della censura sullacarenza di allegazione del ricorso.Infatti, la Corte di appello rileva che la ricorrente non avevamenzionato la circostanza relativa all’esistenza e al contenuto dialtri verbali ispettivi nel ricorso e nel corso dell’udienza, per cui ilgiudice di primo grado non avrebbe potuto autonomamente, inassenza di allegazioni sul punto, trarre da tali verbali argomenti diprova in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro incontestazione.3.2.- L’affermazione della Corte di appello è conforme aprincipi consolidati espressi da questa Corte secondo cui nel ritodel lavoro “gli elementi di fatto e di diritto posti a base dellerispettive domande e richieste (anche probatorie) delle partidevono essere specificati nei rispettivi atti iniziali dellaNumero registro generale 571/2021controversia e costituisce ormai ius receptum che nel ritoN udmeerol sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 18518/2026lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, diData pubblicazione 08/06/2026contestazione e di prova, che richiede la necessità che, ai sensidegli artt. 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti abase delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenutosiano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali(ricorso e memoria difensiva) e richiede altresì che risultiindividuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiestoal giudice (petitum), con conseguente impossibilità di dimostrarecircostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nelricorso (cfr. al riguardo: Cass. Sez. Un., 17 giugno 2004n. 11353 cit., cui adde: Cass. Sez. Un., 20 aprile 2005n. 8202; Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761) … il merodeposito di documenti … anche se avvenuto contestualmente alricorso introduttivo della lite non può supplire alla carenza dellacausa petendi e del petitum, risultando la loro completaformulazione in ricorso un passaggio obbligato per la definizionedel thema decidendum e per l'individuazione dei fatti da accertareed eventualmente da provare, se non contestati o ammessi dacontroparte. In altri termini, l'indicata circolarità degli oneri diallegazione, di contestazione e di prova, per essere espressione diun assetto normativo incentrato sull'oralità, concentrazione edimmediatezza, caratterizzante il rito del lavoro, è funzionalizzatoal perseguimento del principio della "ragionevole durata delprocesso" (art. 111 Cost., comma 2) in quanto la determinazionedell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a basedella domanda stessa ex art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, consentono alconvenuto, con il prendere posizione sui fatti di causa, di assolvereagli oneri di contestazione nonché a quelli probatori aventi adoggetto i fatti ritualmente e tempestivamente allegati in ricorso.Ne consegue che in un siffatto contesto non è consentito supplirealle carenze del ricorso riguardanti l'oggetto della domanda ed iNumero registro generale 571/2021suoi elementi costitutivi tramite una integrazione del ricorso stNeusmseoro sezionale 1854/2026Numero di raccolta generale 18518/2026ad opera dei documenti allegati, cui deve assegnarsi solo laData pubblicazione 08/06/2026funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportatinell'atto introduttivo della lite e di mostrarne la fondatezza” (Cass.n. 13825/2008).La censura proposta dalla ricorrente, pertanto, non siconfronta in alcun modo con l’iter motivazionale descritto nellasentenza, limitandosi ad affermare che la Corte sul punto nonavrebbe fornito alcuna motivazione.3.3.- I motivi rappresentati dalla ricorrente, tuttavia, lungi daldenunciare violazioni di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn.4 e 5, c.p.c., mirano essenzialmente a sindacare l’accertamentodei fatti operato dal giudice di appello, come tale sottratto algiudizio di legittimità.In sostanza, la ricorrente attraverso la violazione e falsaapplicazione della legge mira ad una rivalutazione del quadroprobatorio acquisito nel giudizio di merito, al fine di pervenire aduna diversa qualificazione da attribuirsi alle risultanze probatoriesottoposte al vaglio del giudice.3.4.- Le deduzioni dell'odierna ricorrente, in realtà, si risolvononella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da partedel giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed unsignificato difformi dalle sue aspettative (Cass. n. 20322/2005), enell'inammissibile pretesa di una lettura dell'assetto probatoriodiversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass.n. 8932/2006).Per tale via, la ricorrente in realtà sollecita, contra ius ecercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità,un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio diquesta Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudiziodi merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi allagià considerati dai giudici del merito, al fine di pervenirNeu maedro reugnist ro generale 571/2021Numero sezionale 1854/2026diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. 5443/2006).Numero di raccolta generale 18518/2026Il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimitàDa tna opunbb licazione 08/06/2026il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale,ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezzagiuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazionisvolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, ilcompito di individuare le fonti del proprio convincimento, dicontrollarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra lecomplessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dandocosì liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di provaacquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (in questitermini, ex multis, Cass. n. 23055/2024 e n. 331/2020).3.5.- Nel merito della questione, si deve evidenziare che laCorte di appello ha fatto corretta applicazione del principioaffermato costantemente da questa Corte secondo cui “l'iscrizionedi un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge unafunzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione diprestazioni previdenziali che viene meno qualora l'INPS, a seguitodi un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro,esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993. Neconsegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provarel'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto afondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro dirittoconsequenziale” (Cass. n. 2739/2016).4.- Infine, si deve rilevare che, in ordine all’omesso esame dialcuni elementi di prova, denunciato con il secondo motivo ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., la censura non risultaammissibile, ai sensi del quarto comma dello stesso art. 360 c.p.c.,in virtù della valutazione conforme operata in entrambi i gradi delgiudizio di merito.5.- Conclusivamente il ricorso va respinto con condaNnunmaer oa relgleist ro generale 571/2021Numero sezionale 1854/2026spese di lite del presente giudizio di cassazione secondoNumero di raccolta generale 18518/2026soccombenza. Data pubblicazione 08/06/2026In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente arifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio,che liquida in € 1.000,00 per compensi, in € 200,00 per esborsi,oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agliaccessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 15 aprile 2026La PresidenteLucia Esposito