CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35586/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA, letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché: a)quello di [OSCURATO:PERSONA] riposa unicamente sulla misura del trattamento sanzionatorio irrogato, genericamente contestata a fronte di una valutazione, resa dalla Corte del merito sul punto, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive, tale da portare la decisione in parte qua al riparo da censure utilmente prospettabili in questa sede di legittimità; b)quello di [OSCURATO:PERSONA] si sostanzia in profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte del merito all'esito di una puntuale e compiuta lettura delle emergenze acquisite, dirette a conclamare la responsabilità concorsuale del ricorrente e il ruolo dallo stesso svolto nella cessione illecita contestata (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata), che la difesa mira a contrastare senza metterne in evidenza effettive ragione di incongruenza logica bensì attraverso indicazioni in fatto e un alternativa rivalutazione delle fonti probatorie avulse dalla pertinente individuazione di effettivi e dirimenti travisamenti; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre