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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23684/2024

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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 12 628 / 20 23 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso , da gli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ai quali si è aggiunto con successiva procura speciale l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale indicato in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 12628/2023a.c.20 /6/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – e Agenzia delle Entrate Riscossione , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG.

L AZIO - ROMA , n. 5502/2022, depositatain data 29 / 1 1 /20 22 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 20 giugno 2024 ; Rilevato che: Con ricorso dinanzi alla C.T.P. di Roma, [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, “il ricorrente” o “il contribuente” ) impugnò un’intimazione di pagamento relativa a cartelle di pagamento portanti crediti di natura tributaria.

Nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, la C.T.P. accolse il ricorso solo relativamente ad una cartella di pagamento.

Il contribuente appellò la sentenza di primo grado, deducendo, per quel che ancora rileva, l’inutilizzabilità della documentazione prodotta in copia dall’agente della riscossione. r.g. n. 12628/2023a.c.20 /6/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] seguito alla notificazione della proposta di decisione accelerata ex art. 380 bis. c.p.c., il contribuente ha chiesto ritualmente la decisione del ricorso.

Il contribuente ha anche depositato una memoria in vista dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.

Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e /o falsa applicazionedegli artt. 2712 e 2719 cod. civ., artt. 22 e ss. d.lgs. n. 82/2005, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.”, il contribuente impugna la sentenza d’appello nella parte in cui ha affermatola non necessità della produzione dei documenti in originale, ritenendo affetto da genericitàil disconoscimento della conformità agli originali delle fotocopie.

Il contribuente deduce che il suo disconoscimento, avvenuto in primo grado, sarebbe stato tempestivo e circostanziato.

Egli, infatti, avrebbe negato l’esistenz a della necessaria attestazione di conformità agli originali, ritenuti non esistenti.

Il contribuente ha citato l’orientamento di questa Corte secondo il quale, quando la parte neghi in radice l’esistenza degli originali, non è necessario che essa specifichi le difformità dagli originali.

Non sarebbe stato rispettato il disposto dell’art. 22 del d.lgs. n. 82 del 2005, perché mancherebbe l’attestazione di conformità agli originali analogici o informatici da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

I documenti relativi alla notifica degli atti presuppo s ti, dunque, avrebbero dovuto essere considerati inutilizzabili. 1.1 I l motivo è inammissibile .

La sentenza impugnata, in relazione alla questione della conformità delle copie agli originali, si fonda, in realtà, anche su una ratio decidendi diversa da quella attaccata dal ricorso del contribuente. r.g. n. 12628/2023a.c.20 /6/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] parte finale della motivazione, la C.T.R. afferma che “l’attestato di conformità che il contribuente assume inesistente, è in effetti presente nei documenti depositati”.

In realtà, tale ratio decidendi si pone come logicamente assorbente rispetto a quella fondata sulla contestazione della conformità agli originali delle copie fotostatiche depositate.

Né è ammissibile, in questa sede di legittimità, l’affermazione, contenuta nel ricorso del contribuente, secondo la quale mancherebbe l’attestazione di conformità, ex art. 2719 c.c., da parte di un pubblico ufficiale autorizzato.

Qualora, infatti, la sentenza d’appello si fosse basata sulla supposta esistenza di un fatto inesistente, si concretizzerebbe, al più, un vizio revocatorio ex art. 395, comma 4, c.p.c., ma non un motivo di ricorso per cassazione.

Nell’accertata presenza, dunque, di una attestazione di conformità, diventa irrilevante il disconoscimento, operato in primo grado, della conformità delle fotocopie ai documenti originali, in quanto il contribuente, per contestare la conformità delle fotocopie agli originali, avrebbe dovuto esperire querela di falso (Cass., sez. 3, n. 19190 del 2003).

2. Dall’inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese in favore delle controparti, liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 380 bis. c.p.c. , ultimo comma, il contribuente deve essere condannato al pagamento in favore di ciascuna controparte di una somma equitativamente determinata in dispositivo.

Il contribuente, ai sensi dell’indicata disposizione normativa, deve essere anche condannato al pagamentodi una somma in favore della cassa delleammende, liquidata in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da r.g. n. 12628/2023a.c.20 /6/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro5.800 (cinquemilaottocento) in favore delle controricorrenti, oltre alle spese prenotate a debito. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, della somma di euro 2.500(duemilacinquecento) in favore di ciascuna di esse. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro1.500 (millecinquecento) .

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 12 628 / 20 23 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso , da gli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ai quali si è aggiunto con successiva procura speciale l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale indicato in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 12628/2023a.c.20 /6/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – e Agenzia delle Entrate Riscossione , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. L AZIO - ROMA , n. 5502/2022, depositatain data 29 / 1 1 /20 22 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 20 giugno 2024 ; Rilevato che: Con ricorso dinanzi alla C.T.P. di Roma, [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, “il ricorrente” o “il contribuente” ) impugnò un’intimazione di pagamento relativa a cartelle di pagamento portanti crediti di natura tributaria. Nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, la C.T.P. accolse il ricorso solo relativamente ad una cartella di pagamento. Il contribuente appellò la sentenza di primo grado, deducendo, per quel che ancora rileva, l’inutilizzabilità della documentazione prodotta in copia dall’agente della riscossione. r.g. n. 12628/2023a.c.20 /6/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] seguito alla notificazione della proposta di decisione accelerata ex art. 380 bis. c.p.c., il contribuente ha chiesto ritualmente la decisione del ricorso. Il contribuente ha anche depositato una memoria in vista dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e /o falsa applicazionedegli artt. 2712 e 2719 cod. civ., artt. 22 e ss. d.lgs. n. 82/2005, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.”, il contribuente impugna la sentenza d’appello nella parte in cui ha affermatola non necessità della produzione dei documenti in originale, ritenendo affetto da genericitàil disconoscimento della conformità agli originali delle fotocopie. Il contribuente deduce che il suo disconoscimento, avvenuto in primo grado, sarebbe stato tempestivo e circostanziato. Egli, infatti, avrebbe negato l’esistenz a della necessaria attestazione di conformità agli originali, ritenuti non esistenti. Il contribuente ha citato l’orientamento di questa Corte secondo il quale, quando la parte neghi in radice l’esistenza degli originali, non è necessario che essa specifichi le difformità dagli originali. Non sarebbe stato rispettato il disposto dell’art. 22 del d.lgs. n. 82 del 2005, perché mancherebbe l’attestazione di conformità agli originali analogici o informatici da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. I documenti relativi alla notifica degli atti presuppo s ti, dunque, avrebbero dovuto essere considerati inutilizzabili. 1.1 I l motivo è inammissibile . La sentenza impugnata, in relazione alla questione della conformità delle copie agli originali, si fonda, in realtà, anche su una ratio decidendi diversa da quella attaccata dal ricorso del contribuente. r.g. n. 12628/2023a.c.20 /6/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] parte finale della motivazione, la C.T.R. afferma che “l’attestato di conformità che il contribuente assume inesistente, è in effetti presente nei documenti depositati”. In realtà, tale ratio decidendi si pone come logicamente assorbente rispetto a quella fondata sulla contestazione della conformità agli originali delle copie fotostatiche depositate. Né è ammissibile, in questa sede di legittimità, l’affermazione, contenuta nel ricorso del contribuente, secondo la quale mancherebbe l’attestazione di conformità, ex art. 2719 c.c., da parte di un pubblico ufficiale autorizzato. Qualora, infatti, la sentenza d’appello si fosse basata sulla supposta esistenza di un fatto inesistente, si concretizzerebbe, al più, un vizio revocatorio ex art. 395, comma 4, c.p.c., ma non un motivo di ricorso per cassazione. Nell’accertata presenza, dunque, di una attestazione di conformità, diventa irrilevante il disconoscimento, operato in primo grado, della conformità delle fotocopie ai documenti originali, in quanto il contribuente, per contestare la conformità delle fotocopie agli originali, avrebbe dovuto esperire querela di falso (Cass., sez. 3, n. 19190 del 2003). 2. Dall’inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese in favore delle controparti, liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 380 bis. c.p.c. , ultimo comma, il contribuente deve essere condannato al pagamento in favore di ciascuna controparte di una somma equitativamente determinata in dispositivo. Il contribuente, ai sensi dell’indicata disposizione normativa, deve essere anche condannato al pagamentodi una somma in favore della cassa delleammende, liquidata in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da r.g. n. 12628/2023a.c.20 /6/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro5.800 (cinquemilaottocento) in favore delle controricorrenti, oltre alle spese prenotate a debito. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, della somma di euro 2.500(duemilacinquecento) in favore di ciascuna di esse. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro1.500 (millecinquecento) . Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per
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