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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18183/2026

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le di Catania.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.Sentito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amato che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso e l’annullamento dellasentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Cataniarespingeva l'appello proposto nei confronti del rigetto dell'istanza di sostituzionedella misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari; lacustodia in carcere era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] per i reati diassociazione a delinquere finalizzata al compimento di rapine aggravate, lesioni edetenzione illecita di armi.2.Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il difensore diDomenico [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:2.1. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione inordine conferma della sussistenza delle esigenze cautelari: non sarebbe statevalorizzate le dichiarazioni collaborative del ricorrente; si allegava che l'indagatonon si sarebbe limitato a confessare quanto già emergente dagli atti ma avrebbefornito indicazioni ulteriori, in quanto avrebbe chiarito la genesi della rapina aidanni del Rausi individuando il ruolo propulsivo del Caruso e la funzioneinformativa del Caggegi.

Con riferimento alla vicenda relativa al Tomasi ilricorrente avrebbe anche svelato le tensioni con il gruppo di Canalicchio,evidenziando quale fosse il contesto nel quale erano maturate le azionipredatorie; si deduceva, inoltre, che il Tribunale non avrebbe valorizzatoquanto emerso dalle immagini tratte dalle registrazioni effettuate con l’impiantodi videosorveglianza che avrebbero dimostrato che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva avuto unareazione di dissociazione durante l’esecuzione del delitto dato che avevaofferto un bicchiere d'acqua alla moglie dell’offeso; si allegava, infine, che lostesso avrebbe agito a volto scoperto, dimostrando di non percepire la gravitàdel progetto criminoso.2.2. violazione di legge (artt. 274 e 275 cod. proc. pen.) e vizio dimotivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari: si deduceva (a)che non sarebbe stata valutata né la rottura del vincolo fiduciario tra ilricorrente e l’ambiente criminale di riferimento né che l’[OSCURATO:PERSONA] era una personaincensurata e che i fatti in contestazione erano “isolati” dunque non espressividi una scelta di vita deviante; (b) senza effettuare un giudizio prognostico“individualizzato” che considerasse il ruolo gregario del ricorrente; (c) infine, sicontestava la mancata valutazione dell'idoneità contenitiva di misure menoafflittive.1.4. violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbe stata fornitaalcuna risposta al motivo d'appello con la quale era stata eccepita la nullità delprovvedimento di rigetto; questo sarebbe stato redatto in forma manoscritta,priva dei requisiti minimi di intelligibilità, dunque, sarebbe inidoneo a renderecomprensibile il percorso logico seguito dal Giudice; secondo il ricorrente talevizio non avrebbe potuto essere sanato dal Tribunale per il riesame che nonavrebbe potuto “integrare” il contenuto del provvedimento genetico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.1.1.

I primi due motivi di ricorso non superano la soglia di ammissibilità inquanto non consentiti.Invero il ricorrente invoca una diversa valutazione della capacitàdimostrativa degli elementi di prova indicati dal tribunale per ritenere sussistenteil pericolo cautelare, ma non indica fratture logiche manifeste e decisive delpercorso motivazionale posto a fondamento del riconoscimento delle esigenzecautelari.

Tale attività di rivalutazione nel merito degli elementi di prova èesclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazionedella legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non puòeffettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativadelle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato allavalutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenzaalle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate – oindicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809del 17/03/2015,O., Rv. 262965).È, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice dilegittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad unarivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllosulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logicadella interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012,Aprovitola, Rv. 253774 - 01)Nel caso in esame, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, ilTribunale ha rilevato che le dichiarazioni confessore dell’[OSCURATO:PERSONA] erano state rese afronte di un quadro probatorio granitico e che le stesse, peraltro, risultavanocontraddette dalle dichiarazioni confessorie degli altri indagati; dunque talidichiarazioni - con motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali -venivano ritenute esclusivamente funzionali ad attenuare la responsabilità edsminuire il pericolo cautelare.In sintesi il Tribunale ha ritenuto che il contegno collaborativo tenuto dalricorrente non fosse idoneo ad attenuare le esigenze cautelari, tenuto conto cheil suo inserimento in pericolosi contesti associativi, la gravità e le modalitàesecutive dei delitti contestati e la emersione di una attività di programmazionedi nuovi obiettivi erano elementi che consentivano di ritenere la sussistenza diesigenze cautelari attuali e concrete contenibili unicamente con la custodia incarcere.La massima cautela veniva persuasivamente ritenuta l'unica idonea asalvaguardare le esigenze cautelari rilevate, tenuto conto che il pericolocautelare emerso veniva valutato come particolarmente intenso e che, pertanto,era assai probabile che il ricorrente potesse consumare altre condotte delittuose;il che ostava alla valutazione di adeguatezza di misure meno afflittive, in ipotesiaffidate all'auto-contenimento (pag. 2 dell’ordinanza impugnata).1.2.

Il terzo motivo di ricorso è infondato1.2.1. [OSCURATO:PERSONA] in punto di valutazione di provvedimenti scritti “a mano”,dei quali si contesta l’intellegibilità, conferma-che l’intellegibilità del testo deve essere valutata in concreto dal giudice(Sez. 4, n. 19825 del 09/03/2005, Ouni, Rv. 231358 – 01);-che non è rilevabile nessuna nullità del provvedimento redatto a mano congrafia di difficile lettura, qualora il testo non sia assolutamente non intellegibile,ma consenta alla parte di intenderne il contenuto e di esercitare il diritto diimpugnazione ed al giudice ad quem il relativo sindacato (Sez. 5, n. 841 del10/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268975 - 01);-che in caso di illeggibilità, anche parziale, di un'ordinanza cautelare redattaa mano con grafia di difficile lettura non sussiste nullità se la parte abbiatempestivamente proposto impugnazione e articolato specifiche censure avversotale provvedimento, così dimostrando di averne compreso il contenuto, ed ilgiudice ad quem abbia potuto esercitare il relativo sindacato (Sez. 3, n. 35715del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 - 01).- che la non intellegibilità del provvedimento, ove verificata, integraun’ipotesi di motivazione assente integrabile dal Giudice dell’impugnazione (Sez.5, n. 7401 del 26/09/2013, dep. 2014, Scardamaglia, Rv. 258979 – 01; Sez. 3,n. 9922 del 12/11/2009 - dep. 11/03/2010, Ignatiuk, Rv. 246227).1.2.2.

Nel caso in esame, preso atto del fatto che il Tribunale non hariservato alla doglianza relativa alla ipotetica illeggibilità del provvedimentoimpugnato nessuna espressa motivazione, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale omissioneimplichi la valutazione di comprensibilità del provvedimento confermata daltempestivo esercizio del diritto di impugnazione caratterizzato dalla critica mirataai contenuti del provvedimento manoscritto.2.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigettail ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata alpagamento delle spese del procedimento.Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà delricorrente, deve disporsi - ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, delledisposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessasia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trovaristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso, il giorno 6 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di Catania.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.Sentito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amato che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso e l’annullamento dellasentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Cataniarespingeva l'appello proposto nei confronti del rigetto dell'istanza di sostituzionedella misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari; lacustodia in carcere era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] per i reati diassociazione a delinquere finalizzata al compimento di rapine aggravate, lesioni edetenzione illecita di armi.2.Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il difensore diDomenico [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:2.1. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione inordine conferma della sussistenza delle esigenze cautelari: non sarebbe statevalorizzate le dichiarazioni collaborative del ricorrente; si allegava che l'indagatonon si sarebbe limitato a confessare quanto già emergente dagli atti ma avrebbefornito indicazioni ulteriori, in quanto avrebbe chiarito la genesi della rapina aidanni del Rausi individuando il ruolo propulsivo del Caruso e la funzioneinformativa del Caggegi. Con riferimento alla vicenda relativa al Tomasi ilricorrente avrebbe anche svelato le tensioni con il gruppo di Canalicchio,evidenziando quale fosse il contesto nel quale erano maturate le azionipredatorie; si deduceva, inoltre, che il Tribunale non avrebbe valorizzatoquanto emerso dalle immagini tratte dalle registrazioni effettuate con l’impiantodi videosorveglianza che avrebbero dimostrato che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva avuto unareazione di dissociazione durante l’esecuzione del delitto dato che avevaofferto un bicchiere d'acqua alla moglie dell’offeso; si allegava, infine, che lostesso avrebbe agito a volto scoperto, dimostrando di non percepire la gravitàdel progetto criminoso.2.2. violazione di legge (artt. 274 e 275 cod. proc. pen.) e vizio dimotivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari: si deduceva (a)che non sarebbe stata valutata né la rottura del vincolo fiduciario tra ilricorrente e l’ambiente criminale di riferimento né che l’[OSCURATO:PERSONA] era una personaincensurata e che i fatti in contestazione erano “isolati” dunque non espressividi una scelta di vita deviante; (b) senza effettuare un giudizio prognostico“individualizzato” che considerasse il ruolo gregario del ricorrente; (c) infine, sicontestava la mancata valutazione dell'idoneità contenitiva di misure menoafflittive.1.4. violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbe stata fornitaalcuna risposta al motivo d'appello con la quale era stata eccepita la nullità delprovvedimento di rigetto; questo sarebbe stato redatto in forma manoscritta,priva dei requisiti minimi di intelligibilità, dunque, sarebbe inidoneo a renderecomprensibile il percorso logico seguito dal Giudice; secondo il ricorrente talevizio non avrebbe potuto essere sanato dal Tribunale per il riesame che nonavrebbe potuto “integrare” il contenuto del provvedimento genetico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.1.1. I primi due motivi di ricorso non superano la soglia di ammissibilità inquanto non consentiti.Invero il ricorrente invoca una diversa valutazione della capacitàdimostrativa degli elementi di prova indicati dal tribunale per ritenere sussistenteil pericolo cautelare, ma non indica fratture logiche manifeste e decisive delpercorso motivazionale posto a fondamento del riconoscimento delle esigenzecautelari. Tale attività di rivalutazione nel merito degli elementi di prova èesclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazionedella legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non puòeffettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativadelle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato allavalutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenzaalle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate – oindicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809del 17/03/2015,O., Rv. 262965).È, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice dilegittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad unarivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllosulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logicadella interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012,Aprovitola, Rv. 253774 - 01)Nel caso in esame, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, ilTribunale ha rilevato che le dichiarazioni confessore dell’[OSCURATO:PERSONA] erano state rese afronte di un quadro probatorio granitico e che le stesse, peraltro, risultavanocontraddette dalle dichiarazioni confessorie degli altri indagati; dunque talidichiarazioni - con motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali -venivano ritenute esclusivamente funzionali ad attenuare la responsabilità edsminuire il pericolo cautelare.In sintesi il Tribunale ha ritenuto che il contegno collaborativo tenuto dalricorrente non fosse idoneo ad attenuare le esigenze cautelari, tenuto conto cheil suo inserimento in pericolosi contesti associativi, la gravità e le modalitàesecutive dei delitti contestati e la emersione di una attività di programmazionedi nuovi obiettivi erano elementi che consentivano di ritenere la sussistenza diesigenze cautelari attuali e concrete contenibili unicamente con la custodia incarcere.La massima cautela veniva persuasivamente ritenuta l'unica idonea asalvaguardare le esigenze cautelari rilevate, tenuto conto che il pericolocautelare emerso veniva valutato come particolarmente intenso e che, pertanto,era assai probabile che il ricorrente potesse consumare altre condotte delittuose;il che ostava alla valutazione di adeguatezza di misure meno afflittive, in ipotesiaffidate all'auto-contenimento (pag. 2 dell’ordinanza impugnata).1.2. Il terzo motivo di ricorso è infondato1.2.1. [OSCURATO:PERSONA] in punto di valutazione di provvedimenti scritti “a mano”,dei quali si contesta l’intellegibilità, conferma-che l’intellegibilità del testo deve essere valutata in concreto dal giudice(Sez. 4, n. 19825 del 09/03/2005, Ouni, Rv. 231358 – 01);-che non è rilevabile nessuna nullità del provvedimento redatto a mano congrafia di difficile lettura, qualora il testo non sia assolutamente non intellegibile,ma consenta alla parte di intenderne il contenuto e di esercitare il diritto diimpugnazione ed al giudice ad quem il relativo sindacato (Sez. 5, n. 841 del10/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268975 - 01);-che in caso di illeggibilità, anche parziale, di un'ordinanza cautelare redattaa mano con grafia di difficile lettura non sussiste nullità se la parte abbiatempestivamente proposto impugnazione e articolato specifiche censure avversotale provvedimento, così dimostrando di averne compreso il contenuto, ed ilgiudice ad quem abbia potuto esercitare il relativo sindacato (Sez. 3, n. 35715del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 - 01).- che la non intellegibilità del provvedimento, ove verificata, integraun’ipotesi di motivazione assente integrabile dal Giudice dell’impugnazione (Sez.5, n. 7401 del 26/09/2013, dep. 2014, Scardamaglia, Rv. 258979 – 01; Sez. 3,n. 9922 del 12/11/2009 - dep. 11/03/2010, Ignatiuk, Rv. 246227).1.2.2. Nel caso in esame, preso atto del fatto che il Tribunale non hariservato alla doglianza relativa alla ipotetica illeggibilità del provvedimentoimpugnato nessuna espressa motivazione, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale omissioneimplichi la valutazione di comprensibilità del provvedimento confermata daltempestivo esercizio del diritto di impugnazione caratterizzato dalla critica mirataai contenuti del provvedimento manoscritto.2. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigettail ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata alpagamento delle spese del procedimento.Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà delricorrente, deve disporsi - ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, delledisposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessasia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trovaristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso, il giorno 6 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]
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