CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07468/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza n. n. 20047/2024 del 27/03/2024 della Corte di cassazione. Con questa decisione, la Sesta Sezione penale, per quanto qui rileva, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal medesimo Shao avverso la pronuncia emessa il 9 febbraio 2023 dalla Corte di appello di Bologna, che lo aveva condannato alla pena di giustizia per i delitti di cui agli artt. 81-630, 628, 582 e 648 cod. pen. e 2, 4 e 7, I. 2 ottobre 1967, n. 895. 2. Deduce il ricorrente che la suddetta sentenza di legittimità, per quanto attiene alla valutazione del secondo motivo di ricorso, si fonderebbe su un errore di fatto, derivante da «una serie di sviste e di equivoci incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità». In particolare, la Corte di cassazione avrebbe qualificato come generici i ricorsi presentati dai quattro imputati, trattandoli congiuntamente e restando inottemperante al proprio onere motivazionale rispetto ad ogni singola posizione (nonostante Shao non rivestisse un ruolo assimilabile a quello degli altri ricorrenti). Se fossero stati vagliati tutti i motivi di impugnazione, conclude la difesa, la decisione sarebbe stata diversa. In ogni caso, il travisamento dei fatti, «inteso come considerazione di prove mai acquisite e quale falsata considerazione di prove effettivamente acquisite», avrebbe impedito una corretta valutazione della offensività dei reati, elemento alla base della distinzione tra estorsione ed estorsione "tenue" e della dosimetria della pena. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti e comunque insuperabilmente generici. 2. Per pacifica giurisprudenza, che il Collegio condivide appieno e ribadisce, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità suscettibile di tutela ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e tale da incidere sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. È opportuno precisare che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì - se del caso - di giudizio (Sez. 6, ord. n. 28424 del 23/06/2022, Ricciarelli, Rv. 283667-01; Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021, Desiderato, Rv. 282384-01; Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, Tullio, Rv. 279065-01; Sez. 1, n. 50489 del 17/10/2019, Corradini, Rv. 277453-01. Cfr. anche Sez. 5, n. 20520 del 20/03/2007, Pecoriello, Rv. 236731-01, citata anche nel ricorso con impropria indicazione del principio di diritto espresso, secondo cui non è deducibile, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., la mancata disamina di doglianze non decisive, o che debbono essere considerate implicitamente disattese, in quanto incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, restando onere del ricorrente dimostrare che la doglianza era invece decisiva, per cui il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione). 3. Tanto premesso, appare evidente l'insussistenza, nel caso di specie, di qualsivoglia errore di percezione o di fatto, nei termini intesi dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice. La Sesta Sezione ha correttamente registrato i profili di censura articolati nel ricorso, riferiti unicamente al diniego dell'attenuante speciale della lieve entità del sequestro di persona a scopo di estorsione, introdotta dalla sentenza n. 68 del 23/03/2012 della Corte costituzionale, e della mancata applicazione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. nella massima estensione. La motivazione della sentenza qui impugnata si innesta su un sostrato processuale correttamente percepito e di cui è data sintetica ma chiarissima illustrazione (pp. 5 e 11). La Sesta Sezione - dopo avere illustrato la nozione di genericità del ricorso per cassazione, onde rispondere alle comuni censure di gran parte degli imputati - lungi dal trascurare i due motivi di impugnazione articolati da Shao, li affronta poi entrambi, richiamando, da un lato, la predisposizione di una complessa logistica e le «sistematiche violenze e torture», evidenziate dai giudici di merito in maniera del tutto coerente con le emergenze processuali (così da escludere radicalmente la lieve entità dei fatti), e dall'altro, l'assenza di resipiscenza, l'oggettività gravità delle vicende e l'inconferenza dell'avvalimento del diritto al silenzio per quel che concerne il giudizio di pericolosità sociale (onde confermare la correttezza delle valutazioni poste a fondamento della diminuzione inferiore a un terzo per le attenuanti generiche). 4. Non soltanto, dunque, nessuno dei presunti vizi dedotti nel ricorso straordinario è, con ogni evidenza, anche solo astrattamente sussistente, in difetto di qualsivoglia errore percettivo o omissione motivazionale, ma le doglianze proposte si palesano come assolutamente prive di specificità, difettando nell'articolazione dei motivi una specifica critica a specifici elementi istruttori e profili di censura, potenzialmente idonei a disarticolare il discorso giustificativo della sentenza impugnata: non è possibile cogliere, nelle generiche deduzioni del ricorrente, alcuna effettiva correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (stigmatizzate solo per l'asserita - e inesistente - "cumulatività") e le riflessioni poste, in termini del tutto vaghi, a fondamento dell'impugnazione. 5. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.