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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26778/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Milano, investito del riesame ex art. 309 cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata all'indagato per vari episodi di furto in abitazione (tentato e consumato), ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'indagato.

Si lamenta che il Tribunale del riesame avrebbe omesso di valutare l'incidenza delle attuali condizioni di salute del Bushi rispetto alla concretezza delle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura custodiale carceraria.

Si specifica che, nel corso dell'inseguimento, Bushi "cadeva" dal tetto di un palazzo, procurandosi fratture multiple alla gamba, al braccio e alla mascella, per le quali si trova tutt'ora ricoverato presso l'ospedale Sant'Anna di Como "e non è nota la data delle sue dimissioni".

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Anzitutto il ricorrente sottopone alla corte di legittimità una questione di fatto inedita, sulla quale non ha mai sollecitato l'esame da parte del giudice di merito: l'incidenza delle attuali condizioni di salute dell'imputato sulla concretezza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura.

Le condizioni fisiche dell'imputato erano state evidenziate al Tribunale del riesame al limitato fine di valutarne la compatibilità con il regime carcerario, non anche in relazione ai punti in rassegna.

Inoltre il ricorso si rivela generico laddove richiama fratture a gamba, braccio e mascella, non meglio specificate, senza illustrarne l'incidenza sull'apparato motivazionale della ordinanza impugnata che ha fatto leva proprio sulla estrema pericolosità dell'indagato desunta non solo dalla modalità del fatto e dai numerosi precedenti penali per furto e rapina, ma anche dall'agire impavido e spregiudicato, che si è concretizzato nella decisione di "gettarsi" da un tetto pur di sfuggire all'arresto.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, commal-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, commal-ter, disp. att. cod. proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Milano, investito del riesame ex art. 309 cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata all'indagato per vari episodi di furto in abitazione (tentato e consumato), ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'indagato. Si lamenta che il Tribunale del riesame avrebbe omesso di valutare l'incidenza delle attuali condizioni di salute del Bushi rispetto alla concretezza delle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura custodiale carceraria. Si specifica che, nel corso dell'inseguimento, Bushi "cadeva" dal tetto di un palazzo, procurandosi fratture multiple alla gamba, al braccio e alla mascella, per le quali si trova tutt'ora ricoverato presso l'ospedale Sant'Anna di Como "e non è nota la data delle sue dimissioni". 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Anzitutto il ricorrente sottopone alla corte di legittimità una questione di fatto inedita, sulla quale non ha mai sollecitato l'esame da parte del giudice di merito: l'incidenza delle attuali condizioni di salute dell'imputato sulla concretezza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura. Le condizioni fisiche dell'imputato erano state evidenziate al Tribunale del riesame al limitato fine di valutarne la compatibilità con il regime carcerario, non anche in relazione ai punti in rassegna. Inoltre il ricorso si rivela generico laddove richiama fratture a gamba, braccio e mascella, non meglio specificate, senza illustrarne l'incidenza sull'apparato motivazionale della ordinanza impugnata che ha fatto leva proprio sulla estrema pericolosità dell'indagato desunta non solo dalla modalità del fatto e dai numerosi precedenti penali per furto e rapina, ma anche dall'agire impavido e spregiudicato, che si è concretizzato nella decisione di "gettarsi" da un tetto pur di sfuggire all'arresto. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, commal-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, commal-ter, disp. att. cod. proc
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