Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2025

Cassazione n. 25217/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotta' dal ricorrente sono generici perché ripropongono le stesse questioni di fatto già adeguatamente valutate nel giudizio di merito sia con riferimento all'asserita resistenza passiva e sia con riferimento alla presenza di altre persone; ritenuto che il motivo è anche manifestamente infondato considerato che per integrare il reato di oltraggio non è richiesto che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale devono essere udite dai presenti: basta che possano esserlo perché già questa potenzialità è un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546); ritenuto che a le deduzioni sviluppate nell'ultimo motivo di ricorso in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono affette da genericità perché,- la Corte di appello, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato anche su tale punto; rilevato che nulla è dovuto in relazione alla memoria difensiva ed allegata nota spese depositata dalla parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della superfluità e genericità dei rilievi dedotti, del tutto ininfluenti nel merito della decisione (vedi Sez.

U, Ordinanza n.5466 del 28/01/2004; Rv. 226716 Sez. 6, n.9430 del 20/02/2019, Rv. 275882); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotta' dal ricorrente sono generici perché ripropongono le stesse questioni di fatto già adeguatamente valutate nel giudizio di merito sia con riferimento all'asserita resistenza passiva e sia con riferimento alla presenza di altre persone; ritenuto che il motivo è anche manifestamente infondato considerato che per integrare il reato di oltraggio non è richiesto che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale devono essere udite dai presenti: basta che possano esserlo perché già questa potenzialità è un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546); ritenuto che a le deduzioni sviluppate nell'ultimo motivo di ricorso in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono affette da genericità perché,- la Corte di appello, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato anche su tale punto; rilevato che nulla è dovuto in relazione alla memoria difensiva ed allegata nota spese depositata dalla parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della superfluità e genericità dei rilievi dedotti, del tutto ininfluenti nel merito della decisione (vedi Sez. U, Ordinanza n.5466 del 28/01/2004; Rv. 226716 Sez. 6, n.9430 del 20/02/2019, Rv. 275882); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 25217/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris