Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 22715/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/4/2021 della Corte di appello di Perugia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sulla insussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. configurabile solo in presenza, rigorosamente dimostrata, di un danno grave e attuale alla persona, e nel caso in esame neppure prospettato come tale dal ricorrente ma come violazione del diritto di movimento , del ricorrente che sarebbe stato compromesso dalla decisione del padre di vendere l'autovettura in uso all'imputato, decisione avversata dall'imputato e che lo aveva indotto a lasciare l'abitazione ove era ristretto; né appare configurabile l'attenuante di cui all'art. 62, n. 2 cod. pen. dal momento che il ricorrente non era proprietario formale dell'autovettura ma mero utilizzatore della stessa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere r tore residente [OSCURATO:PERSONA] a Petr ellis b'30 O 099

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/4/2021 della Corte di appello di Perugia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sulla insussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. configurabile solo in presenza, rigorosamente dimostrata, di un danno grave e attuale alla persona, e nel caso in esame neppure prospettato come tale dal ricorrente ma come violazione del diritto di movimento , del ricorrente che sarebbe stato compromesso dalla decisione del padre di vendere l'autovettura in uso all'imputato, decisione avversata dall'imputato e che lo aveva indotto a lasciare l'abitazione ove era ristretto; né appare configurabile l'attenuante di cui all'art. 62, n. 2 cod. pen. dal momento che il ricorrente non era proprietario formale dell'autovettura ma mero utilizzatore della stessa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere r tore residente [OSCURATO:PERSONA] a Petr ellis b'30 O 099
Sentenza Cassazione n. 22715/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris