CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 45619/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 28 gennaio 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Tivoli del 10 dicembre 2015 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di rapina impropria, ha concesso le circostanze attenuanti generiche e, per l'effetto, ha rideterminato la pena, confermando nel resto. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata derubricazione della rapina nell'ipotesi tentata, è manifestamente infondato in quanto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica (v. Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848-01; v. anche Sez. 2, n. 7500 del 26/01/2017, Hamidovic, Rv. 269576-01). I giudici di merito hanno nella specie evidenziato che l'imputato, dopo essersi impossessato del prosciutto sottraendosi ai controlli all'uscita del supermercato, per assicurarsi l'impunità aveva minacciato i testimoni e la dipendente che lo avevano inseguito e, nel corso della fuga, aveva occultato la merce sotto un'autovettura, al fine di recuperarla in seguito. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, nell'esercizio del potere discrezionale che le è proprio, con argomentazione esente da criticità giustificative, ha ritenuto che il valore patrimoniale del bene sottratto non fosse irrisorio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA]