CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 15538/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6364-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis - ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 5674/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania - Salerno che ha confermato la pronuncia della C IP di Avellino, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di deducibilità erogazioni liberali a società sportive dilettantistiche; che il ricorso è affidato a due motivi; che il contribuente ha spiegato difese; che in prossimità dell'adunanza; CONSIDERATO che con il primo motivo si profila censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 90 L. n. 289/2002 per non aver la CTR considerato che la predetta norma vincola il riconoscimento del beneficio fiscale all'accertamento (oltre agli altri presupposti) della circostanza che le somme erogate siano volte alla promozione dell'immagine del soggetto erogante e che la promozione dell'immagine sia effetto di specifica attività del beneficiario. In sostanza il patrono erariale lamenta che la CTR non avrebbe accertato se le suddette somme fossero state effettivamente spese per la promozione dell'immagine del soggetto erogante grazie all'attività svolta da parte del soggetto beneficiario, con attribuzione del relativo onere probatorio in capo al contribuente; Ric. 2020 n. 06364 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- che con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza di secondo grado per omessa pronuncia per non aver la CTR esaminato la specifica censura mossa dall'Amministrazione finanziaria nel proprio appello e di cui al primo motivo del ricorso, così proponendo la medesima censura ma sotto il diverso profilo dell'omessa pronuncia; che i due motivi possono essere trattati congiuntamente per evidente connessione; che deve premettersi la fattispecie in esame rientrare nell'ambito di applicazione di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2000, che prevede che «il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 curo, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917». La citata disposizione ha, quindi, introdotto, a favore del solo "soggetto erogante" il corrispettivo (nella specie la società contribuente), una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese. E questa Corte ha più volte ribadito, al riguardo, che «in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della I. n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza a condizione che: a) il Ric. 2020 n. 06364 sez. MT - ud. 13-04-2022 -3- soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale» (Cass. n. 31080 del 2021; Cass. n. 14232 del 2017), «senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori» (Cass. n. 5203 del 2022; Cass. n. 31080 del 2021; Cass. n. 8981 del 2017; v., altresì, Cass. n. 7202 del 2017 e nn. 1420 e 13508 del 2018)». Pertanto, in presenza delle sopra indicate condizioni, nel caso di specie tutte sussistenti, le valutazioni circa l'inerenza e la congruità di quei costi restano del tutto irrilevanti ed il chiaro tenore letterale del citato art. 90 non consente di ipotizzare un'interpretazione diversa da quella operata da questa Corte, dei cui principi la CTR ha fatto corretta applicazione. che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.quattromilacento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nella misura f