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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41406/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Palermo, esclusa l'aggravante della violenza sulle cose, ha confermato la condanna dell'imputato in ordine ai reati di furto e di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, unificati dal vincolo della continuazione, e ha rideterminato la pena inflitta allo stesso.

Ritenuto che inammissibile è il primo motivo, proposto per vizio di motivazione in ordine al reato di cui al capo a) dell'imputazione, con il quale il ricorrente si limita a reiterare le argomentazioni già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha spiegato le ragioni per le quali la vicenda contestata al Bondì si configura come delitto consumato e non come delitto tentato.

Considerato che inammissibile è anche il secondo motivo, proposto per vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo b) dell'imputazione, volto a prefigurare, in sede di legittimità, un'inammissibile rivalutazione e un'alternativa lettura delle fonti probatorie, tenuto conto del quadro chiaro e coerente che emerge dalla pronuncia in verifica nella quale la corte territoriale ha valorizzato il rinvenimento degli attrezzi da scasso in prossimità dell'imputato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e del versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Palermo, esclusa l'aggravante della violenza sulle cose, ha confermato la condanna dell'imputato in ordine ai reati di furto e di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, unificati dal vincolo della continuazione, e ha rideterminato la pena inflitta allo stesso. Ritenuto che inammissibile è il primo motivo, proposto per vizio di motivazione in ordine al reato di cui al capo a) dell'imputazione, con il quale il ricorrente si limita a reiterare le argomentazioni già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha spiegato le ragioni per le quali la vicenda contestata al Bondì si configura come delitto consumato e non come delitto tentato. Considerato che inammissibile è anche il secondo motivo, proposto per vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo b) dell'imputazione, volto a prefigurare, in sede di legittimità, un'inammissibile rivalutazione e un'alternativa lettura delle fonti probatorie, tenuto conto del quadro chiaro e coerente che emerge dalla pronuncia in verifica nella quale la corte territoriale ha valorizzato il rinvenimento degli attrezzi da scasso in prossimità dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e del versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 41406/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris