CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 aprile 2023
Cassazione n. 20979/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26383/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappres. e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], conprocura speciale a margine de l ricorso; -ricorrente- -contro- Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l , in pe rsona del legale rappres. p.t., elett.tedomic. presso il dott. [OSCURATO:PERSONA], r appres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],con procura sp eciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 808/2019, d ella Corte d’appello di Salerno , depositata il 7/6/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 2913 il Tribunale di Salerno, accogliendo la domanda proposta dalla curatela del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., condannò l’amministratore [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni liquidati nella somma di euro 1.344.512,97 oltre rivalutazione ed interessi, osservando che: circa il primo addebito, il convenuto aveva registrato due fatture, emesse dalla coop. Trionfo nel 1989, relative ad operazioni inesistenti, inserendole in contabilità, per complessive lire 1.786.892.328, senza rifiutare tali fatture e non contestando immediatamente alla banca la cessione del creditoal Banco di Napoli, debito poi ammesso al passivo per lire 2.490.824.965; circa il secondo addebito, essendosi verificata la causa di scioglimento della società per perdita integrale del capitale, il convenuto aveva omesso di intraprendere le iniziative di legge, ponendo in liquidazione la società o ricostituendo il capitale al minimo legale, compiendo invece nuove operazioni, per euro 1.344.512,97; sulla scorta di c.t.u. fondata sul metodo dei netti patrimoniali, il danno alla società era stato stimato in euro 1.344.512,97 oggetto di condanna di cui la componente più rilevante era costituita dall’importo del fittizio credito del Banco di Napoli per euro 1.286.403,73; gli altri addebiti erano risultati invece infondati (in ordine ai pagamenti a favore della coop. Trionfo, ed a distrazione di marchie vetture). Con sentenza del 7.6.2019 la Corte territoriale rigettò l’appello di EugenioCrudele, osservando che: non era stato contestato il fatto che il convenuto avesse accettato le due fatture false emesse dalla coop., inserendole in contabilità, né che tale fittizio credito della coop. Trionfo era stato ceduto al Banco di Napoli al fine di estinguere un debito della stessa società poi fallita; lo stesso Banco aveva chiesto il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ottenendo l’ammissione al passivo della somma di euro 2.490.824.965; tale condotta aveva costituito concausa dello stato d’insolvenza, a nulla rilevando l’ammissione al passivo di un debito inesistente, dato che la condotta dell’amministratore aveva determinato lo squilibrio patrimoniale attraverso una falsa rappresentazione in bilancio di passività inesistenti ed un’irregolare tenuta delle scritture contabili; era al riguardo irrilevante il mancato riconoscimento del debito poiché la lettera inviata alla banca conteneva un riconoscimento della qualità di debitore che non cessava con la nota di credito per somma molto inferiore al debito ceduto; il convenuto aveva continuato a pagare somme alla suddetta cooperativa pur consapevole della falsità delle due citate fatture e della cessione del credito; quanto alla contestazione della distrazione dei beni sociali e dei marchi, quest’ultimi, anche se non inseriti in contabilità, rientravano nel patrimonio sociale come comprovato anche dalla annotazione in contabilità dei beni ammortizzabili; le scritture contabili non erano dunque rappresentativedel patrimonio della società fallita, non rendendo possibile il riscontro con i dati di riferimento delle operazioni annotate, come accertato dal c.t.u.; infine, la responsabilità dell’amministratore era consistita nella mancata attivazione per la ricostituzione del capitale sociale o per lo scioglimento della società, in presenza di perdite perduranti dal 1988 al 1992, che avevano causato l’azzeramento del capitale; né al riguardo, era possibile ritenere che la rinuncia dei soci ai propri finanziamenti fosse idonea a ripianare le suddette perdite, in quanto non era emersa la prova certa che i relativi versamenti fossero stati eseguiti a fondo perduto, conseguendone l’impossibilità di considerarli parte del capitale sociale non essendo univoca la volontà dei soci di rinunciare effettivamente a pretese future di restituzione; il convenuto aveva altresì violato il divieto di nuove operazioni sebbene compiendo atti di ordinaria amministrazione, comunque costituenti una prosecuzione dell’attività sociale; il danno causato dalla predette plurime violazioni dei doveri dell’amministratore convenuto, come accertato dal c.t.u., per il periodo tra il 31.12.90, allorché si era verificato l’azzeramento del capitale sociale, e il fallimento, ammontava a euro 1.344.512,97, determinato attraverso il criterio dei netti patrimoniali; la mancata applicazione del criterio correttivo consistente nel raffronto comparato ed omogeneo tra le due situazioni esaminate, era giustificata nel caso concreto dal lasso di tempo decorso tra il momento della riduzione del capitale , la prosecuzione dell’attività d’impresa e la dichiarazione di fallimento. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con tre motivi. Il fallimento resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.2392, 2393, 2697 c.c., 112, 115, c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto che la condotta dell’amministratore, consistita nell’inserimento in contabilità delle due fatture false per operazioni fittizie (circa il debito verso il Banco di Napoli), omettendo di contestarle, avesse determinato un danno alla società per l’inesistente credito, poi ammesso al passivo, attribuendo a tale condotta un rilievo causale nell’insorgenza dello stato d’insolvenza, senza tenere conto della successiva condotta del curatore il quale nella piena consapevolezza di tale falsità, aveva ammesso al passivo il relativo credito della banca cessionaria, non promuovendo poi il procedimento di revocazione. In particolare, il ricorrente assume che tale condotta del curatore avrebbe costituito causa efficiente dell’evento dannoso, sia sotto il profilo della teoriadella condicio sine qua non, che sotto quello della cd. “ causalità adeguata ” , quale fatto sopravvenuto idoneo a determinare l’evento dannoso per la società e i suoi creditori. Pertanto, il ricorrente si duole: che la Corte territoriale sia incorsa in ultrapetizione, in quanto aveva fondato l’obbligo risarcitorio del convenuto su un titolo (la dichiarazione di fallimento) diversoda quello sul quale era stata fondata la pronuncia del Tribunale (l’ammissione al passivo del Banco di Napoli); che la Corte d’appelloabbia ravvisato il danno risarcibile nella dichiarazione di fallimento, nonostante che il convenuto non avesse effettuato nessun pagamento alla banca circa il suddetto credito inesistente, anche perché il passivo societario era costituito quasi esclusivamente da tale credito. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2446, 2447, c.c., 115 c.p.c., nonché omessa pronuncia, per aver la Corte d’appello imputato all’amministratore di non aver adottato le dovute iniziative per ripianare il capitale azzerato, e di aver proseguito l’attività d’impresa, non attribuendo invece rilievo alla decisione dei soci di rinunziare al rimborso dei loro finanziamenti in conto-capitale prima dell’integrale pagamento dei creditori, fatto che aveva comunque inciso sulle perdite, generando un patrimonio netto positivo. Il ricorrente si duole altresì che la Corte d’appello abbia ritenuto illecita la prosecuzione dell’attività d’impresa, attraverso atti dì ordinaria amministrazione, senza specificare i singoli atti gestori e idanni da essi conseguiti, non considerandoche gli atti compiuti erano compatibili con la finalitàdi liquidazione della società. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2393, 2394, 2446, 2447, c.c., per aver la Corte d’appello determinato il danno risarcibile attraverso il criterio dei netti patrimoniali omettendo però di comparare il bilancio ordinario d’esercizio redatto e quello fallimentare, e di applicare le dovute rettifiche senza le quali era emerso un valore non realistico o sopravvalutato dell’attivo posto a raffronto con quello configurabile in sede fallimentare. Al riguardo, il ricorrente si duole altresì della mancata motivazione sulla mancata applicazione delle suddette rettifiche, indicate analiticamente nell’atto d’appello.Il primo motivo è infondato. La Corte d’appello ha adeguatamente motivato sulla responsabilità dell’amministratore in ordine alle varie violazioni dei suoi doveri; in particolare, è stato ritenuto che l’inserimento in contabilità del fittizio debito verso la cooperativa Trionfo, poi ceduto al Banco di Napoli, sulla base delle due fatture aventi ad oggetto operazioni inesistenti, abbia costituito una concausa della produzione dello stato d’insolvenza, determinando lo squilibrio patrimoniale fatto valere dalla suddetta banca attraverso il ricorso per fallimento e la successiva ammissione al passivo. Né può dirsi plausibile la critica sulla mutatio libelli, in quanto la Corte d’appelloha deciso sulla base degli stessi fatti oggetto della domanda, sebbene in parte diversamente valutati dal Tribunale. Giova comunque rilevare che entrambe le sentenze hanno attribuito al convenuto la causazione dell’insolvenza in ragione della contabilizzazione delle suddette passività inesistenti e della prosecuzione dell’attività d’impresa dopo il verificarsi della causa di scioglimento costituita dall’azzeramento del capitale sociale per perdite. La doglianza èaltresì infondata nella parte in cui censura la condotta delcuratore il quale avrebbe ammesso al passivo il credito inesistente, pur consapevole della fittizietà delle due fatture, omettendo altresì di chiedere la revocazione dei crediti inesistenti insinuati al passivo; invero, premesso che l’invocata responsabilità del curatore sarebbe limitata al parere non veritiero espresso in ordine alla domanda d’insinuazione al passivo, da sottoporre al vaglio del giudice delegato, non sono stati allegati elementi rappresentativi dell’invocata consapevolezza del curatore della suddetta falsità, o della omessa richiesta di revocazione dei crediti ammessi, considerando altresì che il debito fittizio era stato ceduto in adempimento di un debito reale della cooperativa nei confronti della banca.Il secondo motivo è parimenti infondato. La Corte territoriale ha chiaramente rilevato che la deliberazione dei soci di postergare il rimborso dei finanziamenti effettuati non potesse essere considerata incidente sul ripianamento delle perdite in quanto non era stata provata la natura di tali conferimenti, cioè se a fondo perduto o "in conto capitale". Invero, la natura di quest’ultimi - a differenza dei finanziamentiin senso stretto, che comportano un diritto del socio alla loro restituzione anche se questi ceda a terzi la propria partecipazione - sono assimilabili ai conferimenti ed al capitale "di rischio" della società, così da entrare a far parte del suo patrimonio, senza che sorga alcun credito alla restituzione, che è solo eventuale, in quanto dipendente dalla condizione in cui si troverà il patrimonio sociale al momento della liquidazione e, in particolare, dalla presenza di valori sufficienti a consentire il rimborso dopo l'integrale soddisfacimento dei creditorisociali (Cass., n. 33957/22). E’ stato infatti osservato che, in tema di società di capitali, l'erogazione di somme di denaro "in conto futuro aumento di capitale", effettuata dal socio in favore della società, deve essere iscritta in bilancio come riserva, e non come finanziamento - soci , in quanto, ove l'aumento intervenga, le somme confluiscono automaticamente nel capitale sociale, mentre, in caso contrario, devono essere restituite, in conseguenza del mancato perfezionamento della fattispecie programmata (Cass., n. 34503/21). In tema di società di capitali, le dazioni di denaro dei soci in favore della società possono essere effettuate per finalità tra loro molto diverse, a cui risponde una diversità di disciplina (conferimenti, finanziamenti, versamenti a fondo perduto o in conto capitale, versamenti in conto futuro aumento di capitale), sicché l'organo amministrativo non è arbitro di appostare in bilancio tali dazioni, né di mutare la voce relativa, successivamente alla iscrizione originaria, dovendo quest'ultima rispecchiare l'effettiva natura e la causa concreta delle medesime, il cui accertamento, nell'interpretazione della volontà delle parti, è rimesso all'apprezzamento riservato al giudice del merito (Cass., n. 3628/2021; n. 29325/2020), con la precisazione che in caso di riserva "in conto capitale"non nasce un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, connotato dalla postergazione della sua restituzione rispetto al soddisfacimento dei creditori sociali e dalla posizione del socio quale residual claimant (Cass., n. 7919/2020; n. 24861/15). Ora, nel caso concreto, il ricorrente si duole che il giudice di secondo grado abbia reputato che la rinuncia dei soci al rimborso dei finanziamenti fosse astrattamente idonea a ripianare le perdite, ma che ciò in concreto non fosse stato provato, non avendo valutato che la natura della rinuncia era dimostrata dal verbale assembleare d’approvazione del bilancio al 31.12.90 nel quale i soci avevano espressamente postergato la restituzione all’integrale pagamento dei crediti. La doglianza non è condivisibile in quanto la Corte d’appelloha escluso che la suddetta rinuncia fosse idonea a ripianare le perdite non perché non era stata provata, bensì perché non era stato dimostrato, piuttosto, che i finanziamenti in questione fossero a fondo perduto, cioè che essi fossero stati versati in conto-capitale, alla stregua della consolidata, sopra richiamata, giurisprudenza di questa Co rte , cui il collegio intende dare continuità. Il terzo motivo è del pari da rigettare. Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, secondo comma, legge fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile siadeterminato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo (Cass., SU, n. 9100/15). Sull’abbrivio della citata pronuncia delle Sezioni Unite,è stato precisato chenell'azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l.fall. nei confronti dell'amministratore, ed ai fini della liquidazione del danno cagionato da quest'ultimo per aver proseguito l'attività dopo l'avvenuta riduzione per perdite del capitale sociale al di sotto del minimo legale (così come previsto dall'art. 2449 c.c. nel testo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ratione temporisapplicabile al caso di specie), il giudice può avvalersi in via equitativa, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili, del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, indicandone le ragioni ed a condizione che sia stato allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e siano state specificate le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore (Cass., n. 4347/22). Qualora l'ex amministratore di una società, poi fallita, abbia violato il divieto di compiere nuove operazioni sociali dopo l'avvenuta riduzione, per perdite, del capitale sociale al di sotto del minimo legale, il giudice, ove, nellaquantificazione del danno risarcibile, si avvalga, ricorrendone le condizioni, del criterio equitativo della differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, deve indicare le ragioni per le quali, da un lato, l'insolvenza sarebbe stata conseguenza delle condotte gestionali dell'amministratore e, dall'altro, l'accertamento del nesso di causalità materiale tra queste ultime ed il danno allegato sarebbe stato precluso dall'insufficienza delle scritture contabili sociali, rivelandosi, invece, insufficiente il solo generico confronto tra la situazione patrimoniale della società all'inizio della gestione del suddetto amministratore e quella risultante al momento della dichiarazione di fallimento(Cass., n. 19733/15; n. 9983/17). Ora, nella fattispecie, la Corte d’appello ha affermato che: “ il criterio del differenziale dei netti patrimoniali è stato adottato come correttivo dell’altro criterio della differenza tra attività e passività fallimentare, in presenza di una possibile ricostruzione dei movimenti contabili e degli affari della parte(v. penultima pagina della sentenza impugnata); tale criterio, se pur caratterizzato da un margine di presunzione, consistente nell’impossibilità di ricondurre a singoli atti di gestione l’incremento della perdita patrimoniale, è validamente utilizzabile là dove la complessiva attività dell’amministratore abbia comportato il dissesto finanziario, come nel caso di specie; pertanto, se è vero che un criterio correttivo è quello di rendere omogenee le situazioni patrimoniali comparate, tal criterio non trova ragione di applicazione nel caso di specie, dato il lasso di tempo trascorso tra il momento della riduzione del capitale sociale, e la prosecuzione dell’attività d’impresa e quello della dichiarazione di fallimento”. Tali argomentazioni non meritano censure. Anzitutto, la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi consolidati affermati da questa Corte (con continuità a partire da dalle SU del 2015) in ordine alla necessità, al fine di ricorrere al criterio dei netti patrimoniali, di indicare le ragioni che hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo. Tale impedimentoè stato, infatti, ravvisato sia nell’incompletezza della contabilità sociale, sia nell’indicazione didati non veritieri, come detto. Inoltre, la critica in esame è inammissibile nella parte afferente alla parte della motivazione con la quale la Corte d’appello, nel determinare i criteri di liquidazione dei danni arrecati al patrimonio della società poi fallita, non avrebbe re so omogenee le situazioni patrimoniali comparate, dato il lasso di tempo trascorso tra il momento della riduzione del capitale sociale, e la prosecuzione dell’attività d’impresa e quellodella dichiarazione di fallimento Invero, il ricorrente non attinge la ratio della sentenza impugnata, poichéanzitutto la motivazione non è apparente, come lamentato dal ricorrente, contenendo un’esaustiva trattazione delle varie questioni; inoltre, il motivo non contiene adeguata censura della parte della motivazione concernente il lasso di tempo decorso tra il momento della riduzione del capitale sociale e la dichiarazione di fallimento, che secondo la Corte territoriale aveva precluso la possibilità di rendere omogenee le situazioni patrimoniali comparate, declinando una generica elencazione divarie poste in contabilità – le quali avrebbero potuto indurre una diversaricostruzione delle passività - che non incide però sulla questione della rilevanza temporalesegnalata dalla Corte di merito al fine di evidenziare l’impossibilità di utilizzare un correttivo alla liquidazione del danno secondo il criterio differenziale dei netti patrimoniali. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta i l ricorso e condanna i l ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 10.200,00 di cui 200,00 per oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r.