CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10511/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25832/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 108, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2123/2018 depositata il 23/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Verona ha accoltola domanda principale proposta da [OSCURATO:PERSONA]Erika e [OSCURATO:PERSONA], volta alla tutela del diritto di comproprietà di un cortile pertinenziale comune a più abitazioni, e ha rigettato la domanda riconvenzionale dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di usucapione di una porzione della stessa corte e di usucapione del diritto di parcheggio su altra porzione della medesima. Nella causa sono stati chiamati in garanzia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], danti causa dei convenuti La Corte d’appello di Venezia, adita dai soccombenti, ha confermato la decisione. La Corte territoriale, per quanto qui rileva, ha osservato che, mentre gli attori avevano fornito la prova dell’acquisto del loro diritto, il titolo dei convenuti non comprendeva alcun riferimento al diritto di comproprietà di una corte comune. La stessa Corte ha poi negato i presupposti dell’acquisto della proprietà per usucapione di distinte porzioni della corte comune, argomentando che gli acquirenti erano stati immessi nel possesso dell’unità immobiliare dalla data del rogito e non dalla data del contratto preliminare, non essendo pertanto decorso il ventennio. Secondo la corte di merito le clausole del contratto preliminare, sul punto della presa di possesso, erano superate dalle previsioni del contratto definitivo, nel quale era espressamente pattuita la consegna contestuale del bene agli acquirenti. La Corte territoriale osservava ancora che dai certificati di residenza risultava che i convenuti si erano trasferiti nell’immobile acquistato a partire dal 10 giugno 1992, non avendo quindi, prima di tale date, potuto esercitare il possesso sulla porzione in contestazione. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sei motivi. Si difendono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno eccepito preliminarmente la nullità della procura al difensore in assenza di qualsiasi riferimento nel suo contenuto al giudizio dinanzi alla Suprema Corte. Restano intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’eccezione dei controricorrenti è infondata, alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 36057 del 2022, trattandosi nella specie di procura apposta a margine del ricorso. 2. Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. art. 360 n. 4 c.p.c.,” la nullità della sentenza in quanto la motivazione è contraddittoria, incomprensibile, apparente, perplessa”. L’anomalia motivazionale consisterebbe in ciò: se fosse vero, come sostiene la Corte d’appello, che nel rogito di acquisto non è stato nemmeno preso in considerazione il mappale 22, è certamente contraddittorio poi sostenere che il rogito andrebbe a superare quanto pattuito in preliminare in ordine all’immissione in possesso della porzione del mappale 22. Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 2007, 2702, 2705, 2709, 2712-2715, 2720- 2726, 2730-2735, 2738 c.c.; 116, 239 cpc (art. 360 comma 1 n. 3 cpc) e/o omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360 comma 1 n. 5 cpc). La Corte d’appello avrebbe negato l’acquisto del possesso a partire dal contratto preliminare in contrasto con fatti non contestati e univoche risultanze istruttorie. Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 116 cpc, 2700, 2712, 2714 c.c. (art. 360 comma 1, n. 3 cpc) e/o omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360 comma 1 n. 5 cpc). Il quarto motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 183, comma 6, n. 1, 2 e3, c.p.c. Con il terzo e il quarto motivo la decisione è censurata nella parte relativa alla valutazione delle prove, in particolare delle certificazioni anagrafiche, le quali, correttamente intese, deponevano nel senso che gli attuali ricorrenti abitavano nell’immobile acquistato già prima del rogito. Si fa notare che il trasferimento dei ricorrenti presso il nuovo indirizzo non era stato contestato dagli attori, che solo in appello avevano poi prodotto le certificazioni anagrafiche. Il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e incomprensibile, nella parte in cui la Corte territoriale ha negato la possibilità di usucapione del diritto di parcheggio. L’insanabile contraddizione consiste in ciò: la Corte di merito ha applicato un orientamento della giurisprudenza di legittimità senza tener conto di precedenti di segno contrario, che avevano ammesso la costituzione della servitù avente ad oggetto il parcheggio. Il sesto motivo (indicato come settimo) denuncia omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 comma 1 n. 5 cpc). La decisione è censurata perché la Corte d’appello non ha dato corso ai mezzi istruttori richiesti in primo grado e reiterati in appello, attraverso i quali i ricorrenti avrebbero potuto provareil loro possesso della porzione contesa e ancora prima il possesso dei loro danti causa. 3. Il primo motivo è inammissibile. La contraddizione, oggetto di denuncia, seppure oggettivamente esistente, è priva di incidenza sulla decisione, come risulterà chiaro in base all’esame dei motivi di ricorso che investono la questione del possesso. 4. Il secondo, il terzo, il quarto e il sesto motivo, così rinumerati al netto dell'errore materiale che li interessa, sono strettamente collegati, in quanto pongono la questione della decorrenza del possesso dell’unità immobiliare acquistata dai ricorrenti con l’atto notarile dell’8 aprile 1992. Si pretende di fissare l’inizio del possesso non dal rogito dell’8 aprile 1992, ma da un momento precedente, o dalla data del preliminare (11 febbraio 1992) o al più dal 19 marzo 1992, data in cui l’agente di polizia ha accertato l’effettiva residenza degli acquirenti nell’immobile oggetto del preliminare. Il problema si pone perché la citazione è stata notificata il 5 aprile 2012, divenendo quindi dirimente la questione della decorrenza. Con il complesso delle censure, i ricorrenti intendono accreditare l’idea che essi avevano avuto il possesso dell’unità immobiliare acquistata, e correlativamente della porzione in contesa, già prima del rogito, esercitando da quella data il possesso utile per l’usucapione. Nel sesto motivo si aggiunge la censura sulla mancata ammissione delle prove, attraverso le quali si sarebbe potuto accertare che la situazione dei luoghi rendeva palese che la porzione in contesa faceva un tutt’uno con l’immobile oggetto del loro acquisto e che la stessa era stata nel possesso dei danti causa da tempo immemore. 5. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. Invero gli sforzi dei ricorrenti, in quanto intesi a sostenere di avere acquisito il possesso già dalla data del preliminare, sono a priori inutili ai fini che essi si ripropongono. La disponibilità acquisita in forza del preliminare non dà luogo al possesso utile per l’usucapione, ma solo a detenzione, come oramai pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., S.U., n. 7930/2008; n. 9896/2010; n. 5211/2016). Pertanto, pure a volere accreditare la tesi sull’avvenuta consegna della res a seguito del preliminare,rimarrebbe comunque non configurabile il possesso degli attuali ricorrente, permanendo fino all’atto traslativo definitivo il possesso dei venditori, dai quali i primi avevano ricevuto la consegna sia della casa di abitazione, sia di riflesso, dellacorte di pertinenza. È chiaro che tale constatazione, derivante dalla stessa linea difensiva dei ricorrenti, non sarebbe sufficiente ad escludere l’usucapione, a patto, però, di riconoscere la possibilità degli acquirenti di unire il proprio possesso a quello dei danti causa ai sensi dell’art. 1146 c.c.; possibilità che, nella specie, è stata implicitamente, ma univocamente negata dalla Corte d’Appello, avendo questa perentoriamente affermato che nel rogito non si fa mai riferimento “anche solo genericamente alla comproprietà di una corte”. Tale statuizione della sentenza impugnata, secondo cui l’acquisto operato dai ricorrenti non comprendeva la porzione in contesa, non è stata investita da uno specifico motivo di impugnazione. Infatti, la questione è proposta con il primo motivo per far risultare l’irrilevante vizio motivazionale, mentre è mancata una censura sulla interpretazione del titolo o la denuncia della violazione delle norme in tema di pertinenze. La mancanza di una specifica e apposita censura su questo punto chiude il passo a qualsiasi pretesa dei ricorrenti, di cumulare il proprio possesso a quello dei propri danti causa ai sensi dell’art. 1146 c.c., mancando il titolo astrattamente idoneo a giustificare la traditio del bene oggetto del possesso (Cass. n. 8596/2022; n. 22348/2011). 6. Il quinto motivo è infondato. La denuncia della nullità della sentenza per contraddittorietà della decisione impugnata non coglie l’esatta portata di un simile astratto vizio. Esso, invero, non consiste semplicemente nella decisione incoerente o contenente un percorso logico non condiviso, ma nella ineliminabile contraddittorietà tra affermazioni inconciliabili, tale da condurre ad una completa incomprensibilità della decisione. Che non è affatto il vizio nella specie denunciato, se è vero che la contraddizione è individuata nel fatto che la Corte territoriale avrebbe deciso sulla base di un principio giurisprudenziale difforme da un orientamento che i ricorrenti ritengono maggioritario e attendibile. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese in favore dei controricorrenti. Non occorre provvedere sulle spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in difetto di costituzione degli intimati. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. rigettail ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisd