CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 marzo 2023
Cassazione n. 17583/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e correggersi l'errore materiale della sentenza, concedendo il beneficio della non menzione lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], pervenute in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo con sentenza del 8/3/2022 concedeva il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ad [OSCURATO:PERSONA], appellante avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Marsala in data 25/2/2021, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. alla pena di mesi otto di reclusione ed euro trecento di multa, con la sospensione condizionale della pena.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo violazione di legge in relazione all'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento al contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza. La Corte territoriale ha riconosciuto nel corpo della motivazione il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, ma di tanto non vi è traccia nel dispositivo della sentenza, che riforma quella di primo grado. Siffatto contrasto comporta la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. 2.1 Con il secondo motivo censura violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen. e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., in relazione all'art. 640 cod. pen. La Corte di appello avrebbe dovuto assolvere l'imputato, non essendo emersa oltre ogni ragionevole dubbio la prova della sua responsabilità. In particolare, non ha valutato una circostanza decisiva, vale a dire la denunzia di smarrimento della carta postapay sulla quale era stato accreditato il profitto della truffa; né ha tenuto conto che i documenti di riconoscimento, inviati dal venditore all'acquirente come garanzia della serietà della proposta di vendita, recavano i dati anagrafici di altro soggetto, diverso dall'imputato. 2.2 Con il terzo motivo eccepisce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] si trova nelle condizioni per poter usufruire del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen., in considerazione della pena prevista per il reato per cui si procede. 2.3 Con il quarto motivo si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pienamente concedibili in ragione della episodicità del fatto, della sua minima offensività e della incensuratezza del Caruso. In ogni caso, eccepisce l'eccessività della sanzione irrogata, di cui chiede la rideterminazione ai sensi dell'art. 133 cod. pen., con particolare attenzione allo stato di incensuratezza ed al principio risocializzante della pena. 2.4 In data 17/3/2023 sono pervenute conclusioni scritte, con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, ma nondimeno occorre disporre il rinvio degli atti alla Corte di appello di Palermo, affinché proceda alla rettifica del dispositivo della sentenza di secondo grado, quanto alla avvenuta concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. 1.1 Lasciando alla fine l'esame del primo motivo ed iniziando per ragioni di priorità logica dallo scrutinio dei motivi successivi, si osserva che la seconda doglianza è inammissibile. Occorre premettere che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce in punto di affermazione della responsabilità e del trattamento sanzionatorio una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu ocuif, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sez. 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazíone, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice). Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, integrandosi e completandosi reciprocamente la sentenza del Tribunale e quella della Corte di appello, le risposte ai motivi di ricorso sono contenute in entrambe le decisioni. 1.2 Il terzo motivo di ricorso è parimenti inammissibile, in quanto è reiterativo di medesime doglianze inerenti il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto del motivo di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comnna 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Del resto, nel caso di specie, la Corte territoriale ha riesaminato e valorizzato gli stessi elementi già sottoposti al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in relazione alla non applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 1.3 Ugualmente inammissibile è il quarto motivo con cui il ricorrente lamenta la mancata concessione delle circostanze generiche, essendo la motivazione esente da manifesta illogicità, con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01). In particolare, va evidenziato che la Corte territoriale ha negato le circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi favorevoli di valutazione e per altro verso evidenziando che a distanza di anni dalla commissione del reato non era intervenuta alcuna forma di resipiscenza, quale ad esempio il risarcimento del danno cagionato alla persona offesa. Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Risulta, invece, assolutamente generico - dunque, parimenti inammissibile - nella parte in cui eccepisce l'eccessivo rigore del trattamento sanzionatorio, posto che si limita ad una mera asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese, a fronte dell'irrogazione di una pena prossima ai minimi edittali. 1.4 Passando all'esame del primo motivo, occorre evidenziare che, pur non venendo in rilievo alcun profilo di nullità, tuttavia gli atti devono essere rimessi alla Corte di appello di Palermo, affinché provveda alla rettifica della sentenza impugnata, con riferimento all'omissione contenuta nel dispositivo in relazione alla concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Come si evince chiaramente dal tenore della motivazione, il dispositivo contiene un errore materiale manifestatosi in forma omissiva. Ed invero, dalla motivazione della sentenza - in cui il giudice di appello dà conto delle ragioni per le quali il beneficio in discorso deve essere concesso all'imputato - è agevole evincere che non si è trattato di un'omessa pronuncia, ma solo di un mero errore materiale nel quale è incorsa la Corte territoriale, che potrà sempre essere corretto con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. In altri termini, come è stato autorevolmente ritenuto, «l'errore rimediabile con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. consiste, nella sostanza, nel frutto di una svista, di un lapsus espressivo, da cui derivano il divario tra volontà del giudice e materiale rappresentazione grafica della stessa e difformità tra il pensiero del decidente e l'estrinsecazione formale dello stesso, senza alcuna incidenza sul processo cognitivo e valutativo da cui scaturisce la decisione» (Sezioni Unite n. 16103 del 27/3/2002, Basile). In tutti questi casi, è stato affermato che la correzione dell'errore materiale «non si pone come (inammissibile) rimedio ad un vizio della volontà del giudice o ad un suo errore di giudizio, ma è soltanto lo strumento per eliminare la disarmonia tra quanto emerge dal percorso logico argomentativo seguito nella motivazione ed il dispositivo. Dunque, la correzione non incide, modificandolo, né sul processo volitivo o valutativo del giudice, né sulla sua decisione di interpretazione che, anche se errata, sia stata posta a fondamento della pronuncia finale sul thema decidendum» (Sezioni Unite n. 7945 del 31/1/2008, Boccia, Rv. 238426 - 01). Ciò posto, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, la divergenza fra dispositivo e motivazione, conseguenza di un errore materiale contenuto nel dispositivo stesso, è obiettivamente riconoscibile attraverso la lettura della motivazione. In proposito, è stato condivisibilmente ritenuto che «il principio per il quale, in caso di contrasto fra dispositivo e motivazione non contestuale del provvedimento, occorre dare prevalenza al dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà di decisione del giudice, non può costituire un canone interpretativo inderogabile, alla luce della diversità dei contrasti che in concreto possono verificarsi fra dispositivo e motivazione. Difatti la sentenza ha un carattere unitario nell'ambito del quale dispositivo e motivazione si integrano a vicenda, concorrendo a rendere comprensibile la volontà del giudice; ciò comporta che, se la divergenza dipende, come nel caso di specie, da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, il contrasto si rivela solo apparente ed è legittimo il ricorso alla motivazione per chiarire l'effettiva portata del dispositivo» (Sez. 2, n. 35424 del 13/7/2022, Raimondi, Rv. 283516 - 01; Sez. feriale, n. 35516 del 19/8/2013, Liuni, Rv. 257203 - 01;Sez. 1, n. 4055 del 4/12/2012, Mancini, Rv. 254218 - 01; Sez. 4, n. 40796 del 18/9/2008, Marchetti, Rv. 241472 - 01). Occorrerà, dunque, che il giudice del rinvio proceda alla correzione dell'errore materiale di cui si è detto, stante l'inammissibilità del presente ricorso (l'art. 130 cod. proc. pen. specifica espressamente che la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione, solo se quest'ultima non è dichiarata inammissibile). Ritiene, invero, il Collegio che nel caso di specie non possa trovare applicazione il rimedio di cui all'art. 619 cod. proc. pen., che - dettato specificamente per il giudizio di cassazione - costituisce norma speciale rispetto all'art. 130 cod. proc. pen., che disciplina tutti i giudizi di impugnazione (Sez. 3, n. 30286 del 9/3/2022, Nardelli, Rv. 283650 - 01). Invero, la lettera dell'art.619 cod. proc. pen. risulta descrittiva di situazioni - quali la necessità di correggere errori di diritto nella motivazione ed erronee indicazioni di testi di legge, che non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo (comma 1), ovvero di rettificare la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo (comma 2) o ancora di apportare rettifiche nei "casi di legge più favorevole all'imputato, anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto" (comma 3) - che non comprendono la fattispecie in esame (Sezioni Unite n. 47502 del 29/9/22, Galdini, Rv. 283754 - 02). Non di questo si tratta nel caso oggetto di scrutinio, vertendosi piuttosto in tema di omissione relativa alla indicazione in dispositivo della concessione del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissib