Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:257
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
26 marzo 2026 (
*
)
« Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Revoca dello status di protezione sussidiaria – Ordine pubblico – Principio di non-refoulement (non respingimento) – Possibilità di adottare una decisione di rimpatrio »
Nella causa C‑202/25 [Tadmur] (
i
),,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 12 marzo 2025, pervenuta in cancelleria in pari data, nel procedimento
HG
contro
[OSCURATO:PERSONA] van Asiel en Migratie,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da O. Spineanu-Matei, presidente di sezione, C. Lycourgos (relatore), presidente della Terza Sezione, facente funzione di giudice dell’Ottava Sezione, e N. Piçarra, giudice,
avvocato generale: A. Rantos
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per HG, da J.P. van Mulken, advocaat;
– per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da E.M.M. Besselink e J. Langer, in qualità di agenti;
– per il governo danese, da M.P. [OSCURATO:PERSONA], C.A.-S. Maertens e J. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti;
– per il governo svizzero, da R. Adam e L. Lanzrein, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da F. Blanc, M. Debieuvre, A. Katsimerou, e F. van Schaik, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 3, 5, 6, 8 e 9 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98), nonché degli articoli 17 e 19 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno
status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra HG, cittadino di un paese terzo, e il minister van Asiel en Migratie (Ministro dell’Asilo e della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «Ministro») in merito alla legittimità di una decisione di revoca dello
status
di protezione sussidiaria concesso a HG e che ordina a quest’ultimo di lasciare il territorio dei [OSCURATO:PERSONA].
Contesto normativo
Direttiva 2008/115
3
L’articolo 2 della direttiva 2008/115 così dispone:
«1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi:
a) sottoposti a respingimento alla frontiera (…) ovvero fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell’attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un’autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro;
b) sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di estradizione.
3. La presente direttiva non si applica ai beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione (…)».
4
L’articolo 3 di tale direttiva prevede quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(…)
3) “rimpatrio”: il processo di ritorno di un cittadino di un paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente:
– nel proprio paese di origine, o
– in un paese di transito in conformità di accordi comunitari o bilaterali di riammissione o di altre intese, o
– in un altro paese terzo, in cui il cittadino del paese terzo in questione decide volontariamente di ritornare e in cui sarà accettato;
4) “decisione di rimpatrio”: decisione o atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l’irregolarità del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga o attesti l’obbligo di rimpatrio;
(…)».
5
L’articolo 4, paragrafo 3, di detta direttiva stabilisce quanto segue:
«La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli alle persone cui si applica, purché compatibili con le norme in essa stabilite».
6
L’articolo 5 della stessa direttiva è del seguente tenore:
«Nell’applicazione della presente direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri tengono nella debita considerazione:
a) l’interesse superiore del bambino;
b) la vita familiare;
c) le condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato;
e rispettano il principio di non-refoulement».
7
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 precisa:
«[OSCURATO:PERSONA] membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5».
8
L’articolo 8 della summenzionata direttiva, al paragrafo 1, prevede quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria (…), o per mancato adempimento dell’obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria (…)».
9
Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva:
«[OSCURATO:PERSONA] membri rinviano l’allontanamento:
a) qualora violi il principio di non-refoulement (…)».
10
L’articolo 11 della medesima direttiva definisce il regime applicabile all’imposizione di un divieto d’ingresso.
11
L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 stabilisce garanzie in attesa del rimpatrio.
Direttiva 2011/95
12
L’articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 2011/95 così dispone:
«Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ove sussistano fondati motivi per ritenere che:
(…)
b) abbia commesso un reato grave;
(…)
d) rappresenti un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato in cui si trova».
13
L’articolo 19, paragrafo 3, lettera a), della medesima direttiva così recita:
«[OSCURATO:PERSONA] membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di protezione sussidiaria di un cittadino di un paese terzo o di un apolide se:
a) questi, successivamente al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, avrebbe dovuto essere escluso o è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
14
HG è giunto nei [OSCURATO:PERSONA] il 7 gennaio 2016 e, in data 23 marzo 2017, le autorità dei [OSCURATO:PERSONA] gli hanno concesso lo
status
di protezione sussidiaria nonché un permesso di soggiorno temporaneo valido fino al 7 gennaio 2021. Con decisione del 5 gennaio 2021, la durata di validità di detto permesso di soggiorno è stata prorogata sino al 7 gennaio 2026.
15
Il 1º febbraio 2022, HG è stato condannato dal rechtbank Limburg (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) a una pena detentiva di quattro anni, di cui un anno con sospensione condizionale, per fatti commessi il 21 e il 27 giugno 2021, qualificati come tentativo di omicidio, di perpetrazione collettiva di atti violenti contro persone e di minaccia di delitto contro la vita.
16
Con decisione del 23 maggio 2024, il Ministro ha ritenuto che HG costituisse una minaccia per l’ordine pubblico e, di conseguenza, ha revocato, con effetto dal 27 giugno 2021, lo
status
di protezione sussidiaria di cui HG godeva. In tale decisione, il Ministro ha inoltre ritenuto che a HG non potesse essere concesso un diritto di soggiorno nei [OSCURATO:PERSONA] ad altro titolo e ha specificato che, al fine di garantire il rispetto del principio di non-refoulement, non sarebbe stata emessa nei suoi confronti alcuna decisione di rimpatrio o divieto di ingresso sulla base della direttiva 2008/115. Inoltre, con decisione del 23 maggio 2024, il Ministro ha imposto a HG, in forza del diritto dei [OSCURATO:PERSONA], un obbligo di lasciare il territorio dei [OSCURATO:PERSONA].
17
A HG non è stato concesso un rinvio del suo obbligo di partenza ed egli è stato segnalato, per un periodo di 10 anni, nei sistemi di informazione delle forze dell’ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e successivamente nel sistema d’informazione Schengen (SIS).
18
Il 18 giugno 2024, HG ha proposto ricorso avverso la decisione del 23 maggio 2024, dinanzi al rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio.
19
Tale giudice ritiene, nell’ambito di una valutazione provvisoria, che i motivi di HG diretti contro la decisione di revoca dello
status
di protezione sussidiaria non possano essere accolti. Per contro, esso nutre dubbi circe le conseguenze che devono essere tratte da tale revoca, in quanto questa implica che HG si trovi in situazione di soggiorno irregolare nei [OSCURATO:PERSONA], sebbene non possa essere allontanato verso il suo paese d’origine senza violare il principio di non-refoulement.
20
Detto giudice rileva che la Corte ha dichiarato, nella sentenza del 6 luglio 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Rifugiato che ha commesso un reato grave) (C‑663/21, EU:C:2023:540), che una decisione di rimpatrio non può essere adottata qualora sia accertato che un allontanamento del cittadino interessato di un paese terzo verso il paese di destinazione previsto, in forza del principio di non-refoulement, è escluso a tempo indeterminato.
21
Esso ritiene tuttavia che detto cittadino di un paese terzo potrebbe essere obbligato a lasciare il territorio dell’Unione, verificando egli stesso se possa essere ammesso in un paese terzo diverso dal suo paese di origine, poiché il suo mantenimento in tale territorio costituisce una minaccia per l’ordine pubblico sufficiente a giustificare la revoca della protezione internazionale di cui beneficiava. Escludere l’adozione di una decisione di rimpatrio nella situazione di cui al procedimento principale avrebbe la conseguenza di assoggettare HG ad uno
status
intermedio, in quanto egli si troverebbe in situazione di soggiorno irregolare nel territorio di uno Stato membro, senza tuttavia essere obbligato a lasciare tale territorio.
22
In tale contesto, il giudice del rinvio ritiene che l’interpretazione che la Corte fornisce dell’articolo 5 della direttiva 2008/115 potrebbe essere diversa leggendo tale articolo in combinato disposto con gli articoli 3, 6, 8, e 9 di quest’ultima e prendendo in maggiore considerazione l’impianto sistematico di tale direttiva, la
ratio legis
dei motivi di revoca della protezione internazionale previsti dalla direttiva 2011/95 nonché la finalità degli atti che disciplinano il SIS.
23
A tal riguardo, detto giudice sottolinea, in particolare, che l’articolo 6 della direttiva 2008/115 prevede di imporre un obbligo di adottare una decisione di rimpatrio nei confronti dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, senza istituire deroghe nei confronti di quei cittadini di paesi terzi che non possano essere allontanati in forza del principio di non-refoulement.
24
Detto giudice sostiene altresì che l’obbligo di sospendere l’allontanamento risultante, in un caso del genere, dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva è sufficiente a garantire il rispetto di tale principio, in particolare se l’autorità competente conferma per iscritto il rinvio dell’allontanamento. La situazione sarebbe diversa solo in casi specifici, in cui gli interessi espressamente menzionati all’articolo 5 di detta direttiva osterebbero a qualsiasi esecuzione dell’obbligo di rimpatrio.
25
Peraltro, lo stesso giudice dubita della necessità di determinare un paese di destinazione ai fini dell’esecuzione volontaria dell’obbligo di rimpatrio, in una situazione in cui qualsiasi allontanamento sia escluso.
26
Il giudice del rinvio ritiene che un’interpretazione opposta a quella da lui prospettata avrebbe rilevanti conseguenze. In particolare, una siffatta interpretazione consentirebbe agli interessati di continuare ad avvalersi dei diritti previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dall’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, indebolirebbe i motivi di revoca della protezione internazionale enunciati dalla direttiva 2011/95, segnatamente non sfociando nella partenza dal territorio dell’Unione delle persone che rappresentano una minaccia per l’ordine pubblico, e impedirebbe di effettuare una segnalazione relativa a tali persone nel SIS.
27
Peraltro, nell’ipotesi in cui la Corte mantenga l’interpretazione dell’articolo 5 della direttiva 2008/115 da essa adottata, il giudice del rinvio si chiede se rientri nell’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri imporre ai cittadini di paesi terzi, che si trovino in una situazione come quella di cui al procedimento principale, un obbligo di lasciare il loro territorio sulla base di una normativa nazionale.
28
Ciò premesso, il rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 6 della direttiva 2008/115, letto in combinato disposto con gli articoli 3, 5, 8 e con l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/115, nonché in combinato disposto con l’articolo 17 e l’articolo 19, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/95, debba essere interpretato nel senso che, fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 6, paragrafi da 2 a 5 della direttiva 2008/115, lo Stato membro è tenuto a adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo che soggiorni irregolarmente nel suo territorio e che sia escluso dalla protezione sussidiaria, e che, qualora l’allontanamento verso il paese di destinazione sia contrario al principio di non respingimento, lo Stato membro è tenuto a confermare per iscritto, contemporaneamente all’adozione di una decisione di rimpatrio, che l’allontanamento di tale cittadino di un paese terzo viene rinviato».
Sulla questione pregiudiziale
29
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6 della direttiva 2008/115, letto in combinato disposto con gli articoli 3, 5, 8 e 9 di quest’ultima nonché con l’articolo 17, paragrafo 1, e con l’articolo 19, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/95, debba essere interpretato nel senso che esso osta all’adozione di una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui
status
di protezione sussidiaria sia stato revocato, qualora sia accertato che un allontanamento di tale cittadino di un paese terzo verso il paese di destinazione previsto è escluso in forza del principio di non-refoulement. Inoltre, se la Corte dovesse ritenere che una decisione di rimpatrio possa essere adottata in un’ipotesi del genere, il giudice del rinvio chiede se le suddette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che impongono allo Stato membro interessato, quando adotta tale decisione, di confermare per iscritto il rinvio dell’allontanamento di detto cittadino di un paese terzo.
30
Fatte salve le eccezioni previste dall’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2008/115, quest’ultima si applica a qualsiasi cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro sia irregolare. Inoltre, un cittadino di un paese terzo, qualora rientri nell’ambito di applicazione di tale direttiva, in linea di principio, deve essere assoggettato alle norme e alle procedure comuni da essa previste ai fini del suo rimpatrio, e ciò fintantoché il suo soggiorno non sia stato, eventualmente, regolarizzato [sentenze del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento - Cannabis per uso terapeutico), C‑69/21, EU:C:2022:913, punto 52 e del 6 luglio 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Rifugiato che ha commesso un reato grave), C‑663/21, EU:C:2023:540, punto 45].
31
In tale prospettiva, dall’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva risulta che, una volta accertato il carattere irregolare del soggiorno, ogni cittadino di un paese terzo deve, fatte salve le eccezioni previste ai paragrafi da 2 a 5 di tale articolo e nel rigoroso rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 5 della medesima direttiva, essere oggetto di una decisione di rimpatrio, la quale deve individuare, tra i paesi terzi di cui all’articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115, quello verso il quale deve essere allontanato [sentenze del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis per uso terapeutico), C‑69/21, EU:C:2022:913, punto 53, e del 6 luglio 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Rifugiato che ha commesso un reato grave), C‑663/21, EU:C:2023:540, punto 46].
32
A tale riguardo, la Corte ha precisato che un cittadino di un paese terzo, il cui
status
di rifugiato sia stato revocato, dovrà essere considerato in una situazione di soggiorno irregolare, a meno che non gli sia stato concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo dallo Stato membro in cui si trova [sentenza del 6 luglio 2023,
Bundesamt
für
Fremdenwesen
und
Asyl
(Rifugiato che ha commesso un reato grave)
, C‑663/21, EU:C:2023:540, punto 47].
33
Lo stesso vale nel caso di un cittadino di un paese terzo, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, il cui
status
di protezione sussidiaria sia stato revocato, in forza dell’articolo 19, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/95, letto in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 1, di quest’ultima, senza che a tale cittadino di un paese terzo sia stato concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo dallo Stato membro nel cui territorio si trova.
34
Tuttavia, come ricordato al punto 31 della presente sentenza, lo svolgimento di una procedura di rimpatrio nei confronti di tale cittadino di un paese terzo deve avvenire nel rigoroso rispetto dei requisiti fissati dall’articolo 5 della direttiva 2008/115.
35
Tale articolo 5, che costituisce una norma generale che si impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri dal momento in cui essi attuano tale direttiva, obbliga l’autorità nazionale competente a rispettare, in tutte le fasi della procedura di rimpatrio, il principio di non respingimento, garantito, in quanto diritto fondamentale, dall’articolo 18 della Carta, letto in combinato disposto con l’articolo 33 della Convenzione relativa allo
status
dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [
Recueil des traités des Nations unies
, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], nonché dall’articolo 19, paragrafo 2, della Carta. Ciò vale, in particolare, quando tale autorità, dopo aver ascoltato l’interessato, intende adottare una decisione di rimpatrio nei suoi confronti [v., in tal senso, sentenze del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento
–
Cannabis per uso terapeutico), C‑69/21, EU:C:2022:913, punto 55, e del 6 luglio 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Rifugiato che ha commesso un reato grave), C‑663/21, EU:C:2023:540, punto 49].
36
Di conseguenza, l’articolo 5 della direttiva 2008/115 osta a che un cittadino di un paese terzo sia oggetto di una decisione di rimpatrio allorché tale decisione prende in considerazione, come paese di destinazione, un paese in cui esistono seri e comprovati motivi per ritenere che, se fosse data esecuzione a siffatta decisione, tale cittadino sarebbe esposto a un rischio reale di trattamenti contrari all’articolo 18 o all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta [sentenze del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento - Cannabis per uso terapeutico), C‑69/21, EU:C:2022:913, punto 56, e del 6 luglio 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Rifugiato che ha commesso un reato grave), C‑663/21, EU:C:2023:540, punto 50].
37
Ciò si verifica precisamente in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui l’unico paese di destinazione potenziale individuato dall’autorità competente è il paese di origine del cittadino interessato di un paese terzo, ma tale autorità ha già constatato che il principio di
non-refoulement
osta al rimpatrio di tale cittadino di un paese terzo nel suo paese di origine.
38
A tal riguardo, occorre sottolineare che tale soluzione è stata in particolare adottata dalla Corte, nella sentenza del 6 luglio 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Rifugiato che ha commesso un reato grave) (C‑663/21, EU:C:2023:540), in un contesto in cui l’autorità competente aveva già espressamente escluso l’allontanamento del cittadino interessato di un paese terzo verso il suo paese d’origine.
39
L’obbligo di tenere conto del principio di
non-refoulement
nella fase in cui l’autorità competente statuisce sull’adozione di una decisione di rimpatrio si distingue quindi dall’obbligo, sancito dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/115, di rinviare l’allontanamento nel caso in cui quest’ultimo avvenga in violazione del principio di non-refoulement.
40
Pertanto, l’articolo 8 di tale direttiva, che definisce le norme relative all’allontanamento, non assume alcuna rilevanza ai fini della risposta alla questione sollevata.
41
Peraltro, alla luce degli interrogativi espressi dal giudice del rinvio nella motivazione della sua domanda di pronuncia pregiudiziale, occorre ancora rilevare, in primo luogo, che l’autorità competente non può, in una situazione come quella in esame nel procedimento principale, adottare una decisione di rimpatrio senza designare il paese di destinazione, al fine di ovviare alla circostanza che è escluso il rimpatrio del cittadino interessato di un paese terzo verso il suo paese d’origine.
42
Infatti, dalla formulazione stessa dell’articolo 3, punto 4 della direttiva 2008/115 emerge che il fatto di imporre o di enunciare un obbligo di rimpatrio costituisce uno dei due elementi costitutivi di una decisione di rimpatrio, fermo restando che un siffatto obbligo di rimpatrio non può essere concepito, alla luce del punto 3 di tale articolo, senza l’individuazione di una destinazione, la quale deve essere uno dei paesi di cui a tale punto 3 (sentenza del 14 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA] Igazgatóság, C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 115).
43
Ne consegue, in particolare, che è giuridicamente impossibile per l’autorità competente adottare una decisione di rimpatrio senza aver individuato un paese di destinazione verso il quale può essere operato un rimpatrio nel rispetto del principio di
non-refoulement
[v., in tal senso, sentenza del 24 febbraio 2021,
M
e a.
(Trasferimento verso uno Stato membro)
, C‑673/19, EU:C:2021:127, punti da 38 a 42).
44
In secondo luogo, occorre rilevare che, in una situazione in cui l’obbligo di rispettare il principio di non-refoulement, enunciato all’articolo 5 della direttiva 2008/115, osti all’adozione di una decisione di rimpatrio, l’autorità competente non può neppure adottare una decisione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che sia fondata sul diritto nazionale e che ordini al cittadino interessato di un paese terzo di lasciare il territorio dello Stato membro di cui trattasi, senza autorizzarne l’allontanamento né designare un paese di destinazione.
45
Infatti, come ricordato al punto 30 della presente sentenza, fatte salve le eccezioni previste dall’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2008/115, ogni cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro sia irregolare rientra nell’ambito di applicazione di quest’ultima e deve, in linea di principio, essere soggetto alle norme e alle procedure comuni da essa previste.
46
In tale contesto, detta direttiva procede all’armonizzazione delle norme e delle procedure relative all’adozione delle decisioni di rimpatrio nei confronti di tali cittadini di paesi terzi e all’esecuzione di tali decisioni [v., in tal senso, sentenza del 24 febbraio 2021, M e a. (Trasferimento verso uno Stato membro), C‑673/19, EU:C:2021:127, punto 43 e giurisprudenza citata], armonizzazione alla quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono derogare solo adottando disposizioni più favorevoli alle condizioni enunciate all’articolo 4, paragrafo 3, di detta direttiva.
47
Ne consegue che la circostanza che una decisione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, imponga al cittadino interessato di un paese terzo di recarsi nel territorio di un paese terzo o nel territorio di un altro Stato membro non è tale da sottrarlo all’ambito di applicazione della medesima direttiva.
48
Orbene, dato che, da un lato, l’obbligo sancito in tale decisione può essere eseguito, in particolare, recandosi nel territorio di un paese terzo e, dall’altro, che dall’articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115 risulta che la nozione di «rimpatrio», ai sensi di tale direttiva, riguarda non solo uno spostamento forzato verso un paese terzo, ma anche uno spostamento verso un paese terzo in adempimento volontario di un obbligo, si deve ritenere che una siffatta decisione imponga un obbligo di rimpatrio, in forza di detta direttiva. Pertanto, salvo disattendere i requisiti ricordati ai punti da 41 a 43 della presente sentenza, un siffatto obbligo di rimpatrio non può essere imposto senza designare un paese di destinazione.
49
Inoltre, come risulta dai punti da 34 a 39 della presente sentenza, qualora, nel momento in cui si prevede di adottare una decisione di rimpatrio, si constati che il principio di
non-refoulement
osta all’allontanamento del cittadino interessato di un paese terzo verso un determinato paese di destinazione, l’articolo 5 della direttiva 2008/115 osta non solo a tale allontanamento, ma anche all’imposizione a tale cittadino di un paese terzo di un obbligo di rimpatrio verso tale paese di destinazione. Pertanto, la mera circostanza che una decisione che impone un siffatto obbligo non consenta l’allontanamento dell’interessato non è sufficiente per poter considerare tale decisione compatibile con detto articolo 5.
50
Peraltro, se è vero che l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/115 precisa che quest’ultima si applica fatto salvo il diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli per le persone alle quali tale direttiva si applica, a condizione che tali disposizioni siano compatibili con detta direttiva, è sufficiente constatare che una normativa nazionale, che consente di adottare una decisione come quella menzionata al punto 44 della presente sentenza, non costituisce una disposizione più favorevole per tali persone.
51
In terzo luogo, occorre sottolineare che l’esclusione, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, dell’adozione di una decisione di rimpatrio, che designa il paese di origine dell’interessato come paese di destinazione o che non designa un paese di destinazione, non è tale da privare di effetto utile la revoca dello
status
conferito dalla protezione sussidiaria in applicazione dell’articolo 19 della direttiva 2011/95.
52
È vero che, conformemente al diritto dell’Unione, l’autorità competente può avere il diritto di revocare, in applicazione dell’articolo 19 della direttiva 2011/95, lo
status
di protezione sussidiaria concesso a un cittadino di un paese terzo, senza tuttavia essere necessariamente autorizzata ad allontanarlo verso il suo paese di origine [v., in tal senso, sentenza del 6 luglio 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Rifugiato che ha commesso un reato grave), C‑663/21, EU:C:2023:540, punto 39].
53
Infatti, l’articolo 4 e l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta vietano in termini assoluti la tortura nonché le pene e i trattamenti inumani o degradanti, indipendentemente dal comportamento dell’interessato, nonché l’allontanamento verso uno Stato in cui esiste un rischio serio che una persona sia sottoposta a siffatti trattamenti. Pertanto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono allontanare, espellere o estradare uno straniero qualora sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che egli correrà nel paese di destinazione un rischio effettivo di subire trattamenti vietati dall’articolo 4 e dall’articolo 19, paragrafo 2, della Carta [v., in tal senso, sentenze del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello
status
di rifugiato), C‑391/16, C‑77/17 e C‑78/17, EU:C:2019:403, punto 94, nonché del 6 luglio 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Rifugiato che ha commesso un reato grave), C‑663/21, EU:C:2023:540, punto 36].
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Tuttavia, non se ne può dedurre che, nel caso in cui sia escluso il rimpatrio, verso il suo paese d’origine, di un cittadino di un paese terzo il cui
status
di protezione sussidiaria sia stato revocato, l’applicazione dell’articolo 19 della direttiva 2011/95, in pratica, sia priva di effetti.
55
In particolare, anche in casi del genere, la revoca dello
status
di protezione sussidiaria ha come conseguenza diretta che il cittadino interessato di un paese terzo non disponga più di tutti i diritti e vantaggi previsti al capo VII della direttiva 2011/95, poiché essi sono associati alla protezione internazionale prevista da tale direttiva.
56
Inoltre, occorre ricordare che la direttiva 2008/115 consente, conformemente al suo articolo 3, punto 3, di imporre un obbligo di rimpatrio non solo verso il paese di origine del cittadino interessato di un paese terzo, ma anche, in forza del secondo e terzo trattino di tale punto 3, verso un paese di transito conformemente ad accordi o altre intese di riammissione o ancora verso un altro paese terzo nel quale tale cittadino di un paese terzo decide volontariamente di ritornare e nel cui territorio sarà ammesso.
57
Pertanto, l’esclusione, in una situazione come quella in esame nel procedimento principale, dell’adozione di una decisione di rimpatrio che designa il paese di origine dell’interessato come paese di destinazione o che non designa un paese di destinazione, non osta in alcun modo alla facoltà dell’autorità competente di adottare una decisione di rimpatrio che designa un paese di destinazione rientrante nel secondo o nel terzo trattino dell’articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115 e, se necessario, di procedere successivamente all’allontanamento del cittadino interessato di un paese terzo, garantendo così la partenza del cittadino interessato di un paese terzo dal territorio dello Stato membro di cui trattasi, nel pieno rispetto dei requisiti risultanti dall’articolo 5 di tale direttiva e dalla Carta.
58
Una siffatta decisione di rimpatrio potrà, inoltre, essere accompagnata, se del caso, da un divieto d’ingresso, nell’ambito definito all’articolo 11 della direttiva in parola.
59
Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 5 della direttiva 2008/115, letto in combinato disposto con gli articoli 3 e 6 di quest’ultima nonché con l’articolo 17, paragrafo 1, e con l’articolo 19, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/95, deve essere interpretato nel senso che esso osta all’adozione di una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui
status
di protezione sussidiaria sia stato revocato, qualora sia accertato che un allontanamento di tale cittadino di un paese terzo verso il paese di destinazione previsto è escluso in forza del principio di
non-refoulement
(non respingimento).
Sulle spese
60
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
L’articolo 5 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, letto in combinato disposto con gli articoli 3 e 6 di quest’ultima nonché con l’articolo 17, paragrafo 1 e con l’articolo 19, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno
status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta,
deve essere interpretato nel senso che:
esso osta all’adozione di una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui
status
di protezione sussidiaria sia stato revocato, qualora sia accertato che un allontanamento di tale cittadino di un paese terzo verso il paese di destinazione previsto è escluso in forza del principio di
non-refoulement
(non respingimento).
Firme
*
Lingua processuale: il neerlandese.
i
Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.