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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 31576/2022

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Numero registro generale 28266/2021 Numero sezionale 8653/2022 Numero di raccolta generale 31576/2022 Data pubblicazione 25/10/2022- resistente - avverso la sentenza n. 162/2021 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 26/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Messina n. 162 del 26.

3. 2021, che, accogliendo il suo appello, aveva riformato la decisione di primo grado sulle spese del giudizio e quindi compensato per la metà le spese del giudizio di secondo grado, in ragione del fatto che l’Amministrazione appellata non si era costituita e non aveva contrastato l’impugnazione; la Prefettura-UTG di Messina si è costituita in giudizio senza depositare controricorso; con unico motivo la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per non avere condannato l’Amministrazione appellata, in applicazione del criterio della soccombenza, all’integrale pagamento delle spese del giudizio di appello, disponendone la parziale compensazione in assenza delle condizioni di legge ed adottando sul punto una motivazione del tutto incongrua ed insufficiente; il ricorso appare manifestamente fondato, tenuto conto che la statuizione impugnata di parziale compensazione delle spese di lite, fondata sul solo rilievo della contumacia dell’Amministrazione, risulta del tutto incongrua e non conforme ai criteri posti dalla nuova formulazione dell’art. 92 cod. proc. civ., a seguito del d.l. n. 132 del 2014, conv. in legge n. 162 del 2014 ( art. 13, comma 1 ) e della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, applicabile nel caso di specie per essere stato il giudizio introdotto nel 2017, che ammette la facoltà discrezionale del giudice di compensare le spese nel caso di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza o di altre analoghe F i r m a t o D a : L O R U S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 4 c 9 d 3 c 0 c 5 4 0 a c d a 1 e 6 e 9 5 d 6 4 e 9 d f a 7 5 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Numero registro generale 28266/2021 Numero sezionale 8653/2022 Numero di raccolta generale 31576/2022 Data pubblicazione 25/10/2022- resistente - avverso la sentenza n. 162/2021 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 26/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Messina n. 162 del 26. 3. 2021, che, accogliendo il suo appello, aveva riformato la decisione di primo grado sulle spese del giudizio e quindi compensato per la metà le spese del giudizio di secondo grado, in ragione del fatto che l’Amministrazione appellata non si era costituita e non aveva contrastato l’impugnazione; la Prefettura-UTG di Messina si è costituita in giudizio senza depositare controricorso; con unico motivo la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per non avere condannato l’Amministrazione appellata, in applicazione del criterio della soccombenza, all’integrale pagamento delle spese del giudizio di appello, disponendone la parziale compensazione in assenza delle condizioni di legge ed adottando sul punto una motivazione del tutto incongrua ed insufficiente; il ricorso appare manifestamente fondato, tenuto conto che la statuizione impugnata di parziale compensazione delle spese di lite, fondata sul solo rilievo della contumacia dell’Amministrazione, risulta del tutto incongrua e non conforme ai criteri posti dalla nuova formulazione dell’art. 92 cod. proc. civ., a seguito del d.l. n. 132 del 2014, conv. in legge n. 162 del 2014 ( art. 13, comma 1 ) e della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, applicabile nel caso di specie per essere stato il giudizio introdotto nel 2017, che ammette la facoltà discrezionale del giudice di compensare le spese nel caso di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza o di altre analoghe F i r m a t o D a : L O R U S S O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 4 c 9 d 3 c 0 c 5 4 0 a c d a 1 e 6 e 9 5 d 6 4 e 9 d f a 7 5 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b
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