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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 05497/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdatererreistrefffe-Perrti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 27583/2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 180/2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato pena a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato indicato nella imputazione.

Il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca mancanza di motivazione circa il rigetto di una richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche contrasta con il rito scelto e non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen, pertanto è inammissibile.

2. Dall'inammissibilità del ricorso dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA]1/9 Costanzo [OSCURATO:PERSONA] 16 -ffl 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdatererreistrefffe-Perrti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 27583/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 180/2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato pena a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato indicato nella imputazione. Il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca mancanza di motivazione circa il rigetto di una richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche contrasta con il rito scelto e non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen, pertanto è inammissibile. 2. Dall'inammissibilità del ricorso dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA]1/9 Costanzo [OSCURATO:PERSONA] 16 -ffl 202
Sentenza Cassazione n. 05497/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris