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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20581/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'i giugno 2022 il Giudice di pace di Roma ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di inottemperanza, senza giustificato motivo, all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato emesso, nei suoi confronti, dal Questore di Salerno il 30 gennaio 2016 e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di 6.667 euro di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva richiesta da una parte, costituita dalla testimonianza degli agenti che procedettero al suo fermo che, già ritualmente richiesta dal pubblico ministero, non è stata ammessa dal giudice, che la ha ritenuta superflua.

Eccepisce, in proposito, che la decisione adottata dal Giudice di pace ha pregiudicato il suo diritto di difesa, essendogli stato impedito di esaminare i verbalizzanti con specifico riferimento alla eventuale sussistenza di un giustificato motivo, tale da impedirgli di ottemperare al comando ricevuto.

Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione per essere il Giudice di pace pervenuto all'affermazione della sua penale responsabilità in ordine al reato ascrittogli senza indicare il percorso argomentativo attraverso il quale è pervenuto all'accertamento dell'insussistenza di un giustificato motivo all'inottemperanza.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. È pacifico che la documentazione acquisita dal Giudice di pace, su impulso, del pubblico ministero è idonea a dimostrare compiutamente che [OSCURATO:PERSONA], raggiunto da decreto di espulsione e da conseguente ordine di allontanamento dal territorio nazionale, emesso, nei suoi confronti, dal Questore di Salerno il 30 gennaio 2016, non vi ottemperò entro il prescritto termine del 6 febbraio 2016, come dimostrato dall'essere egli stato sottoposto a controllo, in Roma, la sera del 29 febbraio 2016.È questa la ragione per cui il Giudice di pace ha stimato, ai sensi dell'art. 29, comma 7, d.lgs. 28 settembre 2000, n. 274, la superfluità della prova testimoniale dedotta dalla pubblica accusa e costituita dall'audizione degli agenti che, il 29 febbraio 2016, procedettero al fermo di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di pace — dopo aver dato atto della richiesta, avanzata all'udienza dal difensore dell'imputato, di ammettere, comunque, quella testimonianza, che avrebbe potuto, a suo modo di vedere, concorrere al più completo accertamento dei fatti in contestazione, specie in vista dell'apprezzamento dell'eventuale sussistenza di un motivo tale da giustificare la contestata inottemperanza — la ha disattesa sul rilievo, invero ineccepibile anche perché coerente con il consolidato e condiviso indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, Sulayman, Rv. 282216 - 01; Sez. 1, n. 47191 del 27/04/2016, Abdelkassem, Rv. 268212 - 01), che il relativo onere di allegazione grava sull'interessato il quale, nel caso di specie, è rimasto del tutto inerte.

In questo contesto, assolutamente corretta si palesa la decisione del Giudice di pace di non dare ingresso ad una prova, su estemporaneo impulso di una parte diversa da quella che la ha indicata, a scopo meramente esplorativo rispetto a circostanze che, peraltro, non trovano, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, alcun aggancio nella documentazione versata in atti, dalla quale risulta che [OSCURATO:PERSONA] era residente in Perugia, [OSCURATO:PERSONA], n. 72, e non era, quindi, privo di fissa dimora.

Al cospetto, allora, della esaustiva dimostrazione dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato oggetto di addebito ed in assenza, al contempo, di significativi indizi (a tal fine essendo insufficiente, è bene ribadire, la mera condizione di disagio economico, normalmente connessa alla condizione di migrante clandestino) circa l'obiettiva impossibilità, per [OSCURATO:PERSONA], di adempiere a quanto prescrittogli, esente da vizi si rivela il giudizio di superfluità riservato dal Giudice di pace ad un approfondimento istruttorio che, irrilevante nella prospettiva di accusa, è invocato dall'odierno ricorrente in termini la cui tangibile genericità emerge ictu °cui/ anche dal riferimento al connotato meramente potenziale dell'incidenza dell'apporto conoscitivo de quo agitur sull'oggetto della contestazione.

Utile appare, a quest'ultimo riguardo, il richiamo all'indirizzo ermeneutico, formatosi in relazione all'ipotesi di revoca di prova già ammessa ma estensibile a quella che viene qui in rilievo, secondo cui «La parte che intende censurare con ricorso per cassazione l'ordinanza del giudice che, all'esito dell'istruttoria, abbia revocato una prova testimoniale già ammessa è tenuta, in ossequio al principio di specificità di all'art. 581, comma primo, lett. c). cod. proc. pen., a spiegare il livello di decisività delle prove testimoniali che il giudice ha ritenuto superflue. (Nella specie, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo con cui la parte si limitava ad affermare che la testimonianza revocata sarebbe stata "potenzialmente contrastante" con quelle assunte)» (Sez. 6, n. 15673 del 19/12/2011, dep. 2012, Ceresoli, Rv. 252581 - 01).

3. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'i giugno 2022 il Giudice di pace di Roma ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di inottemperanza, senza giustificato motivo, all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato emesso, nei suoi confronti, dal Questore di Salerno il 30 gennaio 2016 e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di 6.667 euro di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva richiesta da una parte, costituita dalla testimonianza degli agenti che procedettero al suo fermo che, già ritualmente richiesta dal pubblico ministero, non è stata ammessa dal giudice, che la ha ritenuta superflua. Eccepisce, in proposito, che la decisione adottata dal Giudice di pace ha pregiudicato il suo diritto di difesa, essendogli stato impedito di esaminare i verbalizzanti con specifico riferimento alla eventuale sussistenza di un giustificato motivo, tale da impedirgli di ottemperare al comando ricevuto. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione per essere il Giudice di pace pervenuto all'affermazione della sua penale responsabilità in ordine al reato ascrittogli senza indicare il percorso argomentativo attraverso il quale è pervenuto all'accertamento dell'insussistenza di un giustificato motivo all'inottemperanza. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. È pacifico che la documentazione acquisita dal Giudice di pace, su impulso, del pubblico ministero è idonea a dimostrare compiutamente che [OSCURATO:PERSONA], raggiunto da decreto di espulsione e da conseguente ordine di allontanamento dal territorio nazionale, emesso, nei suoi confronti, dal Questore di Salerno il 30 gennaio 2016, non vi ottemperò entro il prescritto termine del 6 febbraio 2016, come dimostrato dall'essere egli stato sottoposto a controllo, in Roma, la sera del 29 febbraio 2016.È questa la ragione per cui il Giudice di pace ha stimato, ai sensi dell'art. 29, comma 7, d.lgs. 28 settembre 2000, n. 274, la superfluità della prova testimoniale dedotta dalla pubblica accusa e costituita dall'audizione degli agenti che, il 29 febbraio 2016, procedettero al fermo di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di pace — dopo aver dato atto della richiesta, avanzata all'udienza dal difensore dell'imputato, di ammettere, comunque, quella testimonianza, che avrebbe potuto, a suo modo di vedere, concorrere al più completo accertamento dei fatti in contestazione, specie in vista dell'apprezzamento dell'eventuale sussistenza di un motivo tale da giustificare la contestata inottemperanza — la ha disattesa sul rilievo, invero ineccepibile anche perché coerente con il consolidato e condiviso indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, Sulayman, Rv. 282216 - 01; Sez. 1, n. 47191 del 27/04/2016, Abdelkassem, Rv. 268212 - 01), che il relativo onere di allegazione grava sull'interessato il quale, nel caso di specie, è rimasto del tutto inerte. In questo contesto, assolutamente corretta si palesa la decisione del Giudice di pace di non dare ingresso ad una prova, su estemporaneo impulso di una parte diversa da quella che la ha indicata, a scopo meramente esplorativo rispetto a circostanze che, peraltro, non trovano, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, alcun aggancio nella documentazione versata in atti, dalla quale risulta che [OSCURATO:PERSONA] era residente in Perugia, [OSCURATO:PERSONA], n. 72, e non era, quindi, privo di fissa dimora. Al cospetto, allora, della esaustiva dimostrazione dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato oggetto di addebito ed in assenza, al contempo, di significativi indizi (a tal fine essendo insufficiente, è bene ribadire, la mera condizione di disagio economico, normalmente connessa alla condizione di migrante clandestino) circa l'obiettiva impossibilità, per [OSCURATO:PERSONA], di adempiere a quanto prescrittogli, esente da vizi si rivela il giudizio di superfluità riservato dal Giudice di pace ad un approfondimento istruttorio che, irrilevante nella prospettiva di accusa, è invocato dall'odierno ricorrente in termini la cui tangibile genericità emerge ictu °cui/ anche dal riferimento al connotato meramente potenziale dell'incidenza dell'apporto conoscitivo de quo agitur sull'oggetto della contestazione. Utile appare, a quest'ultimo riguardo, il richiamo all'indirizzo ermeneutico, formatosi in relazione all'ipotesi di revoca di prova già ammessa ma estensibile a quella che viene qui in rilievo, secondo cui «La parte che intende censurare con ricorso per cassazione l'ordinanza del giudice che, all'esito dell'istruttoria, abbia revocato una prova testimoniale già ammessa è tenuta, in ossequio al principio di specificità di all'art. 581, comma primo, lett. c). cod. proc. pen., a spiegare il livello di decisività delle prove testimoniali che il giudice ha ritenuto superflue. (Nella specie, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo con cui la parte si limitava ad affermare che la testimonianza revocata sarebbe stata "potenzialmente contrastante" con quelle assunte)» (Sez. 6, n. 15673 del 19/12/2011, dep. 2012, Ceresoli, Rv. 252581 - 01). 3. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
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