CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02209/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] , [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] , avverso la sentenza del 20/03/2025 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendodi dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, riformando la decisione del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rieti, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo I) per non aver commesso il fatto e, assorbiti il capo AA) nel capo 4), il capo E) nel capo CC) e il capo L) nel capo 4), ha rideterminato la pena;ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi 1), 2), 5), 6) e 7),per non aver commesso il fatto, e dal reato di cui al capo AA5) perché il fatto non sussiste e ha rideterminato la pena. Pertanto, all’esito del giudizio di appello, nei procc. n. 332/23 e 730/2023, Atwiaè stato condannato per il capo A e per il capo B) e nel proc. n. 479/2023 , Atwiaè stato condannato per i capi 1, 2,3,4 ( che assorbe i capi AA e L ), 5, 6,7, 8, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 9,10, A, B, C, D, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, BB, CC, DD, T, U, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i capi 3, 4, 8, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 9, 10, A1, A2, A3, AA1, AA2, AA3, AA4, AA6, A5, A6, A7, A8 2.Nei ricorsi congiunti, nei motivi nuovi e nella memoria di replica presentati daldifensore dei due imputati si chiede l’annullamento della sen tenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono vizio della motivazione e violazionedi legge in relazione al la condanna di At wia per i reati descritti nei capi Ae B. Relativamente al capo A, si assume che er roneamente la Corte ha ravvisato una cessione di sostanza stupefacente in quello che era invece un acquisto. Relativamente al capo B, si assume, che al diimprecise affermazioni del supposto acquirente, la cessioneindicata nel capo di imputazione non è mai avvenuta. 2.2. Con i l secondo motiv o di r icor so si deducono violazione di le gge e viziodella motivazione nell’assumere sussistente e reato di evasione contestato a [OSCURATO:PERSONA] senza confrontarsicon le deduzionidifensive che evidenziano come nessuno degliacquirenti del l a droga abbia indicato acquisti nel pe rio do in cui [OSCURATO:PERSONA] sar e bbe evaso. 2.3. Con i l terzo motiv o di ricorso e con il primo dei motivi nuovi si deduconovizio della motivazione e violazione di legge nell’ ident ificare gli i mput ati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali responsabili per i reati oggetto dei capi V e A6 valorizzando le incongrue ledichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] (p. 8 - 11 del ricorso ). 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione degli art. 73, commi 4 e 5 d.P.R. n. 309/1990 nell’escludere il caso di piccolo spaccio per i reati contestati ex art. 73, comma 4, nonostante che la q uantificazione della droga ceduta sia stata effettuata su basi solo presuntive e nonostante l’assenza di indicatori di una seppur rudimentale organizzazione. 2.5. Con il quinto motiv o di ricorso si deduce violazione di legge nel la mancata concessione della riduzio ne della pena per le circostanze att enuan ti generiche nellamassima estensione, peraltro trascurando che per molti dei reati contestati [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto in secondo grado. 2.6. Con i l sesto m otivo di r ico rso e con il secondo dei motivi nuovi si deduce violazionedell’art. 240-bis cod. pen. e viziodella m otivazione nel ravvisare unasproporzione fr a i redditi leciti percepiti dagli imputati e il quantum oggetto di confisca, pur avendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fondatamente addotto redditi leciti derivanti dalla gestione di un autolavaggio e di un bar. [OSCURATO:PERSONA] 1.Tutti i motividi ricorso, come sono gli argomenti sviluppati nella memorai di replicaalal requisitoria della Procura generale, risultano reiterativ i di questioni che erano state già poste alla Corte di appello e non dsia confortano compiutamente con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impunta e sono manifestamenteinfondati perché la Corte d’ appello ─ peraltro con esiti convergenti con quelli del giudiziodi primo grado ─ ha adottato lev sue valutazioni discrezionali sulla base di pertinenti massime di come un esperienza senza incorre re i n manifesteillogicità. 1.1. Il primo motivo di ricorso riguarda le condotte oggetto dei capi A e B per le qual èstato condannato [OSCURATO:PERSONA] . Per quanto riguarda il capo A, la sent enza im pugnata rileva che [OSCURATO:PERSONA] fu osservato dallapolizia giudiziaria sce ndere dalla sua autovettura e poi avvicinarsi al finestrino della vettura che aveva affiancato mettendo una altra vettura «mettendo in tasca e tornandonella propria autovettura», all’interno del la quale furono poi trovati grammi 2,23 di hashishe grammi 5,22 di cocaina, mentre 4,20 grammi di hashishfurono trovati addosso al la sua compagna nella loro abitazione, oltre un pacchetto di banconote per complessivi euro 46,720 ; in occasione dell’arresto pervenneroal ricorrente numerosi messaggi (p. 3) . La Corte d’ appello ha considerato(p. 9-10) che la droga è stata rinvenuta , suddivisa in dosi (2 e 6) distinte, mentreAtwia procedeva in auto e non nella sua abitazione e ha valutato questidati non compatibili con la tesi difensiva che vorrebbe l’ imputato acquirente e non cessionario della droga . Nel complessivo quadro degli elementi di valutazione concernentitutti i reati attribuiti al ricorrente non irragionevolmente i messaggi pervenuti a [OSCURATO:PERSONA]─ che solo successivamente si giustificò affe rmando di fare uso personale di droga ─ sono stati riconnessi alal attività di spaccio che riguarda 39 acquirenti e son o stati interpretati co me indizi che anche i n quel frangentel’imputato stesse spacciando. Per quanto riguarda il capo B, [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di conoscere l’imputato, soprannomato « zio » e di avere da lui acquistato a fine gennaio 2023 una dose di cocaina per 40 euro(p.3, 10). 1.2. Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, le evasioni di Atwiadagli arresti domiciliari risultano compiutamente provate sulla base delle convergenti dichiarazionidei testimoni Rili, Scardini e Rossi, i quali hanno dichiarato di avere acquistatoda lui droga nelle date indicate nelle imputazioni e la Rossi persino lo identifico anche tramite il documento di riconoscimentoquando sipresentò presso la sua azienda: p. 3-4, 11). 1.3. Relativamente ai capi V e A6 (oggetto del terzo motivo di ricorso e il primo dei motivi nuovi)la Corte di appello ha considerato che il testimone [OSCURATO:PERSONA] non ha riconosciutonelle foto i suoi cessionari ma ha ricordato che i due cessionari venivano appellati c on i soprannomi di «zio» o «Mimmo», con riferimentoa [OSCURATO:PERSONA] e «Tito» con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] , dati corrispondenti alle altre acquisizioniistruttorie ( p. 14) . 1.4. Quanto al quarto diricorso g li imputati sono stati ident ificat i, mediante ricognizione fotografica, dagliacquirenti del le sostanze stupefacenti (p.4 - 5) e tali acquirenti sono stati individuatianche nei contatti estratti dai cellulari sequestrati a [OSCURATO:PERSONA] in occasione del suo arresto (p. 10 - 11). La Corte ha escluso intenti calunniatoridei dichiaranti e ha considerato ch e alcune incongruenze fra le diverse dichiarazioni azionirese ai Carabinieri e poi al la G uadai di Finanza « non riescono aelidere la sostanza delle propalazioni r ese che, in sé e per i reciproc i riscontro di cui beneficiano, stante il numero elevatissimo di informatori , appaiono d el tutto genuine» (p. 13). Ha osservato che gli imputati sono stati riconosciti in m odo inequivocabiletramite le fotografie e anche indicati con i loro appellativi («zio» o «Mimmo», con riferimentoa [OSCURATO:PERSONA] e «Tito» con riferimento a [OSCURATO:PERSONA]). Per altro verso ─ adottando canoni di giudizio in linea con la giurisprduenza della Corte di cassazione ─ ha escluso il fatto di lieve entità valutando (p. 14-15): la diversità tipologicadellesost anze ( hashish , cocaina, marijuana), il numero degli acquirenti(più di 30 per [OSCURATO:PERSONA], poco meno di 30 per [OSCURATO:PERSONA]) dal 2019 al 2023 ma con una intens ificazione nel 2021/2022 e primi mesi del 2023; il ristretto ambito territoriale e l’assenzadi gruppi criminali concorrenti ; la reiterazione de lle condottenel tempo, quali indice della capacità di procurarsi co stantemente la sostanza; i rilevanti importi di denaro nella dispo ni bilità degl i imputati (tre sequestri a caricood [OSCURATO:PERSONA] per 18,430 euro, rinvenuti nella sua cantina il giorno dell’arresto, + 15484 + 44230 euro; il sequestro di 44230 euro a carico odi [OSCURATO:PERSONA]). 1.5. Quanto al quinto motivo di ricorso la Corte di appello ha adeguatamente indicato i criteridi valutazione seguito nell0’eserczio dle suo potere discrezionale osservando che non son o emersi elementi di v alutazione favorevoli al riconoscimentodelle circostanze att enuan ti generiche nella massima estensione, rimarcando per [OSCURATO:PERSONA] che questi è più volte evaso dagli arresti domiciliari per spacciaree la spiccata capacità a delinquere di entrambi gli imputati (p. 16) . 1.6. Quanto al sesto motiviodi ricorso e il secondo dei motivi nuovi si osserva come ─ posto che la sentenza n. 166 del 2025 della Corte costituzionale ha affermatoche la confisca allargata dei beni può essere applicata anche ai soggetti condannati per spaccio di stupefacenti di lieve entità, semprechéla disponibilità deibeni non sia giustificata da redditi leciti e risulti sproporzionat a rispetto alla situazione economica dell'imputato ─ come gli argomenti difen sivi sono si confrontanocompiutamente con la motivazione della sentenza i mpugnata che ha illustrato le ragion inessenziali che giustificano le confische ─anche richiamando le ordinanze cautelari definite in appello ─ evidenziando la porzione fra i redditi leciti degliimitatie il valore dei beni loro sequestrati , acquistati in periodo nei qual i furono commessele condotte delittuose in cui eran o furono commesse le condotte illecite(p. 17-18). 2. Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.