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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05063/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha revocato l'affidamento in prova terapeutico ex art. 94 DPR n. 309 del 1990 al quale era sottoposto [OSCURATO:PERSONA], misura che era stata già sospesa con ordi- nanza del Magistrato di Sorveglianza di Mantova.

Tale decisione è stata assunta a seguito di alcuni episodi di trasgressione al percorso terapeutico (durante una uscita il detenuto aveva abusato di alcolici ed aveva introdotto tabacco nella struttura) e in generale per l'atteggiamento conflittuale tenuto con gli altri ospiti e con gli operatori della struttura, nonché con l'equipe multidisciplinare.

La decorrenza della revoca della misura è stata fissata al 20/2/2021, data in cui era avvenuto l'episodio che aveva determinato l'emissione di una diffida del Magistrato di sorveglianza.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, per le evidenti carenze dell'istruttoria che ha condotto alla revoca della misura alternativa, che si è svolta senza il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA]- denze del territorio, unico soggetto pubblico e terzo cui compete la valutazione dell'andamento e delle problematiche insorte durante il programma terapeutico.

Si rileva altresì che per i soggetti fragili indirizzati all'istituto ex art. 94 DPR n. 309 del 1990, la revoca del programma costituisce una extrema ratio che non dovrebbe conseguire a condotte banali come quelle invocate nel caso di specie, peraltro a fronte di una fruizione durata circa diciotto mesi, ma soltanto alla constatata impossibilità di prosecuzione del trattamento extramurario. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. Quanto al primo motivo, si osserva che nessun particolare ruolo è assegnato dall'ordinamento penitenziario al [OSCURATO:PERSONA] territoriale in materia di controllo dell'andamento del programma terapeutico ex art. 94 T.U.

Stupefacenti, sicché non vi era alcun onere del Tribunale di sorveglianza di interpellare detto servizio per avere delucidazioni in merito all'andamento e alle problematiche insorte durante il programma terapeutico.

Invero, anche detta misura alternativa specifica è affidata al controllo di regolare andamento da parte dell'UEPE, mentre alla struttura sanitaria pubblica compete l'elaborazione del programma terapeutico da allegare all'istanza di ammissione al beneficio, il cui giudizio di idoneità resta affidato al giudice, posto che questi è soggetto solo alla legge e non anche agli atti della P.A., essendo inoltre necessaria una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma proposto, in relazione ai parametri della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento nella società (Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982).

In egual modo, la revoca di detta misura alternativa, in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479: fattispecie in tema di affidamento in prova terapeutico ai sensi dell'art. 94, quarto comma, d.P.R. 10 settembre 1990, n. 309).

1.2. Sotto quest'ultimo profilo, costituente l'oggetto del secondo motivo di ricorso, si rileva che il Tribunale di sorveglianza ha congruamente motivato la revoca della misura alternativa, richiamando sia il disimpegno del Finotti in ordine alla finalità di recupero sociale propria della misura (tratto da significative affermazioni dello stesso ricorrente, il quale focalizza come unico vantaggio dell'affidamento speciale l'opportunità di uscita dal carcere), sia le conseguenti condotte di trasgressione integrate dall'interessato, insieme all'atteggiamento polemico e recriminatorio nei confronti degli operatori della struttura, nonché oppositivo rispetto alle proposte terapeutiche e foriero di contrasti con l'equipe mu ltid isci pli na re.

Da tali elementi univoci, ricavati dalla relazione dell'UEPE e da quella dei referenti della comunità terapeutica, quindi a seguito di compiuta istruttoria, i giudici di sorveglianza hanno dedotto l'inutilità di proseguire l'esecuzione della misura alternativa, ciò motivando con il rilievo della mancata adesione del Finotti al programma terapeutico, al quale si è accostato con intenti strumentali ed in assenza di una reale volontà di recupero delle problematiche di dipendenza.

Trattasi di una motivazione aderente ai dati istruttori ed ai principi giurisprudenziali in materia, sicché non presenta alcuno dei denunciati vizi di legittimità.

2. In conclusione, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha revocato l'affidamento in prova terapeutico ex art. 94 DPR n. 309 del 1990 al quale era sottoposto [OSCURATO:PERSONA], misura che era stata già sospesa con ordi- nanza del Magistrato di Sorveglianza di Mantova. Tale decisione è stata assunta a seguito di alcuni episodi di trasgressione al percorso terapeutico (durante una uscita il detenuto aveva abusato di alcolici ed aveva introdotto tabacco nella struttura) e in generale per l'atteggiamento conflittuale tenuto con gli altri ospiti e con gli operatori della struttura, nonché con l'equipe multidisciplinare. La decorrenza della revoca della misura è stata fissata al 20/2/2021, data in cui era avvenuto l'episodio che aveva determinato l'emissione di una diffida del Magistrato di sorveglianza. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, per le evidenti carenze dell'istruttoria che ha condotto alla revoca della misura alternativa, che si è svolta senza il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA]- denze del territorio, unico soggetto pubblico e terzo cui compete la valutazione dell'andamento e delle problematiche insorte durante il programma terapeutico. Si rileva altresì che per i soggetti fragili indirizzati all'istituto ex art. 94 DPR n. 309 del 1990, la revoca del programma costituisce una extrema ratio che non dovrebbe conseguire a condotte banali come quelle invocate nel caso di specie, peraltro a fronte di una fruizione durata circa diciotto mesi, ma soltanto alla constatata impossibilità di prosecuzione del trattamento extramurario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Quanto al primo motivo, si osserva che nessun particolare ruolo è assegnato dall'ordinamento penitenziario al [OSCURATO:PERSONA] territoriale in materia di controllo dell'andamento del programma terapeutico ex art. 94 T.U. Stupefacenti, sicché non vi era alcun onere del Tribunale di sorveglianza di interpellare detto servizio per avere delucidazioni in merito all'andamento e alle problematiche insorte durante il programma terapeutico. Invero, anche detta misura alternativa specifica è affidata al controllo di regolare andamento da parte dell'UEPE, mentre alla struttura sanitaria pubblica compete l'elaborazione del programma terapeutico da allegare all'istanza di ammissione al beneficio, il cui giudizio di idoneità resta affidato al giudice, posto che questi è soggetto solo alla legge e non anche agli atti della P.A., essendo inoltre necessaria una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma proposto, in relazione ai parametri della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento nella società (Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982). In egual modo, la revoca di detta misura alternativa, in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479: fattispecie in tema di affidamento in prova terapeutico ai sensi dell'art. 94, quarto comma, d.P.R. 10 settembre 1990, n. 309). 1.2. Sotto quest'ultimo profilo, costituente l'oggetto del secondo motivo di ricorso, si rileva che il Tribunale di sorveglianza ha congruamente motivato la revoca della misura alternativa, richiamando sia il disimpegno del Finotti in ordine alla finalità di recupero sociale propria della misura (tratto da significative affermazioni dello stesso ricorrente, il quale focalizza come unico vantaggio dell'affidamento speciale l'opportunità di uscita dal carcere), sia le conseguenti condotte di trasgressione integrate dall'interessato, insieme all'atteggiamento polemico e recriminatorio nei confronti degli operatori della struttura, nonché oppositivo rispetto alle proposte terapeutiche e foriero di contrasti con l'equipe mu ltid isci pli na re. Da tali elementi univoci, ricavati dalla relazione dell'UEPE e da quella dei referenti della comunità terapeutica, quindi a seguito di compiuta istruttoria, i giudici di sorveglianza hanno dedotto l'inutilità di proseguire l'esecuzione della misura alternativa, ciò motivando con il rilievo della mancata adesione del Finotti al programma terapeutico, al quale si è accostato con intenti strumentali ed in assenza di una reale volontà di recupero delle problematiche di dipendenza. Trattasi di una motivazione aderente ai dati istruttori ed ai principi giurisprudenziali in materia, sicché non presenta alcuno dei denunciati vizi di legittimità. 2. In conclusione, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende
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