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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11502/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rg.30114/25 ritenuto che le deduzioni sviluppate nell'unico motivo di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Torino che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento del reato di cui all'art. 337 c.p. su tutti i punti censurati relativi al dolo e al carattere oppositivo della condotta, mentre le censure del ricorrente appaiono del tutto generiche perché si risolvono nella riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, tenuto conto dell'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate e della irrilevanza della circostanza che la condotta minacciosa possa essere iniziata ancora prima dell'arrivo degli operanti ai danni dei passanti; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11502-26ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3804/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 30114/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rg.30114/25 ritenuto che le deduzioni sviluppate nell'unico motivo di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Torino che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento del reato di cui all'art. 337 c.p. su tutti i punti censurati relativi al dolo e al carattere oppositivo della condotta, mentre le censure del ricorrente appaiono del tutto generiche perché si risolvono nella riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, tenuto conto dell'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate e della irrilevanza della circostanza che la condotta minacciosa possa essere iniziata ancora prima dell'arrivo degli operanti ai danni dei passanti; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rg.30114/25 ritenuto che le deduzioni sviluppate nell'unico motivo di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Torino che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento del reato di cui all'art. 337 c.p. su tutti i punti censurati relativi al dolo e al carattere oppositivo della condotta, mentre le censure del ricorrente appaiono del tutto generiche perché si risolvono nella riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, tenuto conto dell'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate e della irrilevanza della circostanza che la condotta minacciosa possa essere iniziata ancora prima dell'arrivo degli operanti ai danni dei passanti; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue  ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:           11502-26ANGELO COSTANZO                 - Presidente -        Ord. n. sez. 3804/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]              - Relatore -         R.G.N. 30114/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rg.30114/25 ritenuto che le deduzioni sviluppate nell'unico motivo di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Torino che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento del reato di cui all'art. 337 c.p. su tutti i punti censurati relativi al dolo e al carattere oppositivo della condotta, mentre le censure del ricorrente appaiono del tutto generiche perché si risolvono nella riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, tenuto conto dell'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate e della irrilevanza della circostanza che la condotta minacciosa possa essere iniziata ancora prima dell'arrivo degli operanti ai danni dei passanti; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue  ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.   P.Q.MP.Q.M