CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15255/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Pesaro, in data 27.2.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in materia di falso di cui ai capi a) e b) dell'imputazione, assolveva l'imputato dal reato di cui al capo a), per non aver commesso il fatto, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole al reo, confermando nel resto la sentenza impugnata, con riferimento alla falsificazione della carta di circolazione del veicolo [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA], di cui al capo b). 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione celle risultanze processuali, che, ove correttamente considerate, avrebbero escluso la possibilità di ricondurre la condotta di falso in contestazione in capo al Previtali; 2) violazione di legge con riferimento alla mancata pronuncia da parte della corte di appello di una sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione. 3. Con requisitoria scritta del 16.9.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che in accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Con conclusioni scritte del 14.10.2021, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del Previtali, insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso appare parzialmente fondato. 5. Ed invero, premesso che secondo un condivisibile orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b), c.p.p. (cfr. Cass., Sez. U., 17.12.2015, n. 12602, rv. 266819; Cass., sez. IV, 06/11/2012, n. 49817, rv. 254092; Cass., sez. VI, 21/03/2012, n. 11739, M., rv. 252319; Cass., sez. V, 11/07/2011, n. 47024, rv. 251209), va rilevato che nel caso in esame il giudice di secondo grado, in violazione del disposto dell'art. 129 c.p.p., ha omesso di rilevare e dichiarare l'estinzione del reato per cui si procede, verificatasi prima della conclusione del giudizio di appello. Al riguardo occorre evidenziare, come rilevato dal ricorrente e dallo stesso pubblico ministero nella sua requisitoria scritta, che la data di consumazione del reato di cui al capo b) dell'imputazione (art. 482, c.p., in relazione all'art. 476, c.p.) non può essere individuata, come si legge nella relativa contestazione, "in data antecedente e prossima al 14.11.2015 (data della vendita del veicolo a [OSCURATO:PERSONA])". Ed invero, come riferito dal teste ing. Cardinali, responsabile della sezione di Pesaro-Urbino escusso all'udienza dibattimentale del 22.1.2018, (le cui dichiarazioni, unitamente a quelle del teste Zanetti sono state integralmente allegate al ricorso, in ossequio al principio della cd. autosufficienza), sulla carta di circolazione di cui si discute era stata effettuata una regolare revisione in data 15.10.2009 (circostanza confermata anche dallo Zanetti, sovrintendente capo della polizia stradale di Pesaro, sentito nella medesima udienza), sicché appare dotata di intrinseca coerenza logica la deduzione per la quale se l'imputato è stato ritenuto autore della falsa formazione del documento in questione, tale contraffazione non può essersi verificata che in data antecedente e prossima al 15.10.2009 e non al 14.11.2015, data della vendita dell'autoveicolo a [OSCURATO:PERSONA].Giova evidenziare, peraltro, che, come lamentato dall'imputato nel secondo motivo di ricorso, tale questione aveva formato oggetto di una specifica doglianza con l'atto di appello, alla quale, tuttavia, la corte territoriale non aveva fornito risposta alcuna. Ne consegue che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 157, 160 e 161, c.p., il termine di prescrizione del reato addebitato al Previtali, nella sua massima estensione, pari a sette anni e sei mesi, in considerazione degli intervenuti atti interruttivi, e in mancanza di cause di sospensione del relativo decorso, risulta perento in data antecedente e prossima alla data del 15.4.2017, dunque ben prima della data della pronuncia della sentenza di secondo grado, che risale al 28.11.2019. Ciò impone al Collegio di rilevare la compiuta prescrizione, posto che il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129, co. 2, c.p.p., opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 3, 01/12/2010, n. 1550, Rv. 249428; Cass., sez. un., 27/02/2002, n. 17179, Rv. 221403; Cass., Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, Rv. 262761). Ed invero, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo (cfr. Cass., sez. IV, 05/11/2009, n. 43958, F.) In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, la formula di proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.) può essere adottata solo quando dagli atti risulti "evidente" la prova dell'innocenza dell'imputato, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione" che di "apprezzamento" (cfr. Cass., sez. II, 11/03/2009, n. 24495, G.), circostanza che, come risulta dalla stessa articolata esposizione dei motivi di ricorso, non può ritenersi sussistente nel caso in esame.5.1. Inammissibile, infine, appare il primo motivo di ricorso, posto che il ricorrente non tiene nel dovuto che in questa sede di legittimità è precluso il percorso argomentativo su cui si regge la proposta doglianza, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). 6. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, per essere il reato ascritto all'imputato estinto per prescrizione. La non completa soccombenza del ricorrente implica che lo stesso non sia condannato, né al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio, né al pagamento di una sanzione in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 28.10.2021. [OSCURATO:PERSONA]