CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28233/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla condizione apposta alla sospensione condizionale concessa a favore dell'odierna ricorrente, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione del disposto normativo di cui all'art. 165 cod. pen., motivando con congrue e non illogiche ragioni la necessità di subordinare il suddetto beneficio al rilascio effettivo dell'immobile abusivamente occupato, per limitare le conseguenze negative e dannose del reato (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza); considerato che, pertanto, risulta correttamente adempiuto l'obbligo del giudice di indicare le ragioni per le quali, nel formulare il giudizio prognostico di cui all'art. 164, comma primo, cod. pen., ritenga necessario porre come condizione per la fruizione del beneficio la restituzione dell'immobile abusivamente occupato, ai sensi dell'art. 165 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giugn