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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 11216/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine ai reati di estorsione ed altro, in continuazione, alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto alla mancata declaratoria di improcedibilità in ordine ai reati di cui ai capi A) e B) - da riqualificare - per remissione di querela ed all'aumento operato a titolo di continuazione anche per il reato considerato più grave.

Nelle more è pervenuta una dichiarazione di rinunzia ai termini con richiesta di "emanazione del provvedimento definitivo", che non è possibile qualificare con certezza come rinunzia al ricorso.

Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati: i reati di cui ai capi A) e B) non sono suscettibili di estinzione per la intervenuta remissione di querela; il reato di cui al capo A) è stato correttamente qualificato in considerazione della non azionabilità in giudizio della pretesa contra ius vantata nei confronti della vittima; in ordine al reato di cui al capo A) è stato correttamente operato un aumento a titolo di c.d.

"continuazione interna".

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine ai reati di estorsione ed altro, in continuazione, alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto alla mancata declaratoria di improcedibilità in ordine ai reati di cui ai capi A) e B) - da riqualificare - per remissione di querela ed all'aumento operato a titolo di continuazione anche per il reato considerato più grave. Nelle more è pervenuta una dichiarazione di rinunzia ai termini con richiesta di "emanazione del provvedimento definitivo", che non è possibile qualificare con certezza come rinunzia al ricorso. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati: i reati di cui ai capi A) e B) non sono suscettibili di estinzione per la intervenuta remissione di querela; il reato di cui al capo A) è stato correttamente qualificato in considerazione della non azionabilità in giudizio della pretesa contra ius vantata nei confronti della vittima; in ordine al reato di cui al capo A) è stato correttamente operato un aumento a titolo di c.d. "continuazione interna". La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11216/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris