Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2002
ECLI:EU:C:2002:301
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
J. MISCHO
presentate il 16 maggio 2002 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA]95/01
Ministère public
contro
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal [OSCURATO:PERSONA] de grande instance de Paris (Francia)]
«Libera circolazione delle merci – Artt. 28 CE e 30 CE – Normativa nazionale che vieta la commercializzazione di determinati prodotti ed integratori alimentari legalmente commercializzati
in un altro Stato membro»
1. [OSCURATO:PERSONA] de grande instance de Paris (Francia) chiede se gli artt. 28 CE e 30 CE ostino ad una normativa nazionale che
vieta la commercializzazione di un integratore alimentare legalmente venduto in un altro Stato membro.
I –
Contesto normativo della causa
A –
La normativa comunitaria
2. Non esiste legislazione comunitaria che stabilisca le condizioni di aggiunta di sostanze nutritive ai prodotti alimentari
ordinari. Per quanto riguarda i prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare, alcuni di loro sono stati oggetto
di direttive adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] in base alla direttiva del Consiglio 3 maggio 1989, 89/398/CEE, relativa al ravvicinamento
delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] concernenti i prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (
2
). Si tratta di prodotti quali gli alimenti per neonati, i pasti sostitutivi, gli alimenti senza glutine o gli alimenti per
sportivi.
B –
La normativa nazionale
3. La disciplina francese applicabile alla commercializzazione degli integratori alimentari e dei prodotti alimentari ordinari
arricchiti con vitamine, sali minerali ed altri nutrienti come gli amminoacidi è il decreto del 15 aprile 1912 adottato in
applicazione della legge 1° agosto 1905, sulle frodi e le falsificazioni in materia di prodotti e servizi riguardanti i prodotti
alimentari, e specialmente le carni, i prodotti di salumeria, la frutta, la verdura, il pesce e le conserve.
4. Ai sensi dell’art. 1 di detto decreto, nella sua versione risultante dal decreto n. 73‑138 del 12 febbraio 1973:
«È vietato detenere a scopo di vendita, di elaborare o di vendere tutte le merci e i prodotti destinati all’alimentazione
umana che sono state addizionate di prodotti chimici differenti da quelli il cui impiego è dichiarato lecito dai decreti emanati
di concerto tra il Ministro dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, il Ministro dell’economia e delle finanze, il ministro
dello sviluppo industriale e scientifico e il Ministro della sanità, su parere del Consiglio superiore d’igiene di Francia
(Conséil supérieur d’hygiène publique de France; in prosieguo: il “CSHPF”) e dell’Accademia nazionale di medicina (Académie
nationale de médecine)».
5. Il decreto n. 99‑242, del 26 marzo 1999, ha modificato questo decreto sostituendo il parere dell’agenzia di sicurezza sanitaria
degli alimenti (agence de sécurité sanitaire des aliments, AFSSA) a quello del CSHPF e dell’Académie nationale de médecine.
6. Il decreto n. 97‑964, del 14 ottobre 1997, è stato integrato al decreto del 15 aprile 1912 e definisce per la prima volta
gli integratori alimentari come:
«Quei prodotti destinati ad essere ingeriti ad integrazione all’alimentazione ordinaria al fine di ovviare all’insufficienza
reale o presunta degli apporti giornalieri».
II –
Procedimento nella causa principale e questione pregiudiziale
7. Contro i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] imputati nel procedimento principale e cogestori della società NSA France SARL (in prosieguo:
la «NSA France»), veniva avviato un procedimento penale per avere a Parigi, nel corso del 1998, ed in ogni caso sul territorio
francese per un periodo di tempo non idoneo a far sorgere la prescrizione, commesso due violazioni di legge. Veniva loro rivolta
l’accusa, da un lato, di aver esposto e messo in vendita prodotti alimentari sofisticati commercializzando integratori alimentari
(«[OSCURATO:PERSONA] + passata di verdura e di frutta») ai quali erano state aggiunte la sostanza «coenzima Q10», sostanza chimica la cui
utilizzazione non è autorizzata in Francia nell’alimentazione umana, e vitamine la cui quantità eccedeva l’apporto quotidiano
raccomandato o superava i limiti di sicurezza fissati dal CSHPF. Essi venivano perseguiti, d’altra parte, per aver ingannato
i consumatori segnatamente sulla qualità sostanziale dei prodotti, commercializzando pasti sostitutivi «[OSCURATO:PERSONA] plus + Lite,
arôme chocolat et arôme vanille» che non rispondevano alle prescrizioni regolamentari in vigore con riguardo alla direttiva
della [OSCURATO:PERSONA] 26 febbraio 1996, 96/8/CE, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso (
3
), particolarmente in ragione di un apporto energetico inferiore rispetto alla soglia determinata dalla normativa e di una
carenza di taluni minerali.
8. Tali procedimenti penali facevano seguito ad una serie di prelievi effettuati dalla Direzione generale della concorrenza,
dei consumi e della repressione delle frodi (Diréction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes, in prosieguo: la «DGCCRF») sui prodotti citati e commercializzati in Francia dalla NSA France. I laboratori della
DGCCRF concludevano per la non conformità.
9. Gli imputati nel procedimento principale sostenevano, davanti al giudice a quo, che i prodotti in questione erano già in circolazione
nell’Unione europea e, in particolare, nel [OSCURATO:PERSONA] all’epoca della loro entrata in servizio, che il «coenzima Q10» circola
liberamente in Spagna dal 1995 oltre che in Italia e circola sempre liberamente nel 2000 in Germania e nel [OSCURATO:PERSONA]. Essi
facevano valere, di conseguenza, che le autorità francesi non potevano opporsi alla libera circolazione ed alla commercializzazione
di detti prodotti.
10. Considerando che la soluzione della controversia di cui era investito richiedeva l’interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE,
il [OSCURATO:PERSONA] de grande instance de Paris ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
«Se gli artt. 28 e 30 del trattato debbano interpretarsi nel senso che vietano che uno Stato membro si opponga alla libera
circolazione ed alla commercializzazione di un integratore alimentare legalmente venduto in un altro Stato membro».
III –
[OSCURATO:PERSONA] preliminari
11. Tenuto conto di alcune affermazioni o domande presentate nel corso del procedimento davanti alla Corte, è opportuno fare tre
osservazioni preliminari.
12. In primo luogo, il governo francese chiede se l’art. 28 CE sia applicabile alla fattispecie. Questo governo osserva, da un
lato, che il giudice a quo non menziona alcuna attività d’importazione da parte dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
13. Esso ricorda, d’altra parte, che secondo costante giurisprudenza, una norma nazionale rientra nell’ambito di tale disposizione
soltanto nella misura in cui essa risulti applicabile a situazioni che possano ricollegarsi all’importazione di merci negli
scambi intracomunitari (
4
).
14. Quindi, riferendosi alla sentenza 18 maggio 2000, causa C-107/97, Rombi ed Arkopharma (
5
), nella quale la Corte ha affermato, al punto 72, che essa «non è stata posta in grado di valutare se le norme ed i principi
derivanti dalla libera circolazione delle merci si applichino ad un’attività come quella di cui alla causa principale» a causa
del fatto che «dagli atti del giudice a quo non risulta che l’Arkopharma abbia esercitato un’attività d’importazione o d’esportazione
dei prodotti in questione», il governo francese formula le sue osservazioni sotto riserva che il giudice a quo verifichi se
la summenzionata condizione d’applicazione dell’art. 28 CE sia soddisfatta.
15. Ora, risulta chiaramente dalle osservazioni scritte dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che essi hanno importato i prodotti di cui trattasi
dal [OSCURATO:PERSONA]. Vi si può leggere, infatti, che «(il) 23 marzo 1998, la (DGCCRF) ha effettuato un controllo in seno alla
Società NSA France ([OSCURATO:PERSONA])
che distribuisce prodotti provenienti dalla Società NSA International, società inglese
la cui sede è a Camberley - Surrey, 80 [OSCURATO:PERSONA]» (
6
). Risulta, d’altra parte, dal verbale del reato del 30 dicembre 1998, redatto dalla DGCCRF, che «lo stoccaggio effettivo dei
prodotti viene effettuato in un magazzino olandese».
16. Dobbiamo pertanto rispondere alla questione sottoposta dal giudice a quo partendo dall’ipotesi che i prodotti siano stati
importati da un altro Stato membro.
17. In secondo luogo, il governo francese e la [OSCURATO:PERSONA] osservano, secondo me giustamente, che, per quanto nella causa che
costituisce oggetto del rinvio le accuse riguardino, da un lato, integratori alimentari, e d’altro lato, pasti sostitutivi,
la domanda posta dal giudice a quo concerne soltanto gli integratori alimentari.
18. Benché il giudice a quo non ne spieghi la ragione, essa mi sembra risiedere nel fatto che, come si può dedurre dall’ordinanza
di rinvio, la direttiva 96/8 si applica ai pasti sostitutivi in questione.
19. Ora, stando così le cose, l’art. 30 CE, al quale si riferisce appunto la questione pregiudiziale, non è più applicabile. Infatti,
secondo costante giurisprudenza, quando direttive comunitarie prevedono l’armonizzazione delle misure necessarie alla realizzazione
dell’obiettivo specifico perseguito dall’art. 30 CE, l’applicazione di questa disposizione è esclusa (
7
).
20. Io mi pronuncerò, quindi, soltanto sull’interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE, con riferimento ad una normativa nazionale
come quella applicabile in Francia agli integratori alimentari.
21. In terzo luogo, i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono alla Corte di pronunciarsi sull’applicazione alla fattispecie della direttiva
96/8.
22. A parer loro, poiché il controllo sui pasti sostitutivi in seno alla NSA France era stato effettuato dalla DGCCRF prima della
trasposizione della direttiva 96/8 da parte della Repubblica francese, risulterebbe direttamente dall’art. 6 di tale direttiva
che il divieto di scambi di prodotti non conformi ad essa sarebbe stato applicabile soltanto a partire dal 31 marzo 1999,
data successiva alla constatazione dei fatti da parte della DGCCRF.
23. In proposito è sufficiente constatare, ancora una volta, che il giudice a quo non sottopone alla Corte alcuna questione relativa
ai pasti sostitutivi che sono oggetto della direttiva 96/8 e che soltanto tale giudice è competente a definire l’oggetto delle
questioni che intende sottoporre alla Corte (
8
).
24. Sono dunque del parere che non spetti alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione di tale direttiva.
La questione pregiudiziale
25. Il giudice a quo chiede se gli artt. 28 CE e 30 CE debbano essere interpretati nel senso che vietano che uno Stato membro
si opponga alla libera circolazione ed alla commercializzazione di un integratore alimentare legalmente venduto in un altro
Stato membro.
26. Formulata in questo modo assoluto, la questione richiede risposta negativa. Infatti, come il governo greco molto giustamente
ricorda, il semplice fatto che un determinato integratore alimentare sia liberamente commercializzato in altri [OSCURATO:PERSONA] membri
non può, per sé solo, essere sufficiente affinché automaticamente, e cioè per quest’unico motivo, la sua commercializzazione
debba essere autorizzata nello Stato membro interessato.
27. È sufficiente riferirsi, a questo riguardo, alla sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, detta «Cassis de Dijon» (
9
) in cui la Corte ha, è vero, dichiarato nel dispositivo che «la nozione di “misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative
all’importazione”, di cui all’art. 30 del Trattato CEE, va intesa nel senso che ricade del pari nel divieto contemplato da
detta disposizione la fissazione di una gradazione minima per le bevande alcoliche, fissazione contenuta nella legislazione
di uno Stato membro, qualora si tratti dell’importazione di bevande alcoliche legalmente prodotte e messe in commercio in
un altro Stato membro». Ma ciò era possibile perché la Corte aveva in primo luogo stabilito che la disposizione in questione
non perseguiva uno scopo di interesse generale di natura tale da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle
merci.
28. Al punto 8 di tale sentenza, la Corte ha infatti affermato che gli ostacoli alla circolazione intracomunitaria derivanti dalle
disparità delle legislazioni nazionali relative al commercio dei prodotti di cui trattasi vanno accettati qualora tali prescrizioni
possano ammettersi come necessarie per rispondere ad esigenze imperative attinenti, in particolare, all’efficacia dei controlli
fiscali, alla protezione della salute pubblica, alla lealtà dei negozi commerciali ed alla tutela dei consumatori.
29. Tuttavia, occorre soprattutto ricordare che, ai sensi dell’art. 30 CE, «le disposizioni degli articoli 28 e 29 lasciano impregiudicati
i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi (...) di tutela della salute
e della vita delle persone (...). Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria,
né una restrizione dissimulata al commercio tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri».
30. Ora, nella fattispecie, il divieto di commercializzazione degli integratori alimentari in questione risulta essere stato motivato
proprio da una preoccupazione di «tutela della salute e della vita delle persone» ai sensi dell’art. 30 CE.
31. Risulta infatti dall’ordinanza di rinvio che un’azione penale è stata intentata contro i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché «il
laboratorio della DGCCRF ha concluso per la non conformità (...) degli integratori alimentari “[OSCURATO:PERSONA] + passata di verdure”
e “[OSCURATO:PERSONA] + passata di frutti” in ragione dell’aggiunta del coenzima Q10 nonché dell’apporto in eccesso di numerose vitamine».
Il giudice a quo precisa ancora che «l’aggiunta (del coenzima Q10) è vietata negli integratori alimentari».
32. È opportuno dunque esaminare più dettagliatamente le condizioni alle quali, secondo la giurisprudenza della Corte, uno Stato
membro può valersi, in forza dell’art. 30 CE, di ragioni di tutela della salute e della vita delle persone per imporre una
restrizione alla libera circolazione delle merci.
33. Più avanti esaminerò, in subordine, se l’assenza di un bisogno nutrizionale possa giustificare il divieto d’importazione.
Farò, infine, qualche osservazione in relazione ad altre due questioni sollevate nel corso del presente procedimento.
1. Tutela della salute e della vita delle persone
34. Risulta da giurisprudenza costante della Corte (
10
) che, nella misura in cui permangono incertezze allo stato attuale della ricerca scientifica, quanto alla nocività degli additivi
alimentari, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri, in assenza di completa armonizzazione, stabilire a quale livello intendono assicurare
la tutela della salute e della vita delle persone, sempre tenendo conto delle esigenze della libera circolazione delle merci
all’interno della Comunità.
35. Deriva ugualmente dalla giurisprudenza della Corte e, in particolare dalle sentenze Sandoz, citata, 10 dicembre 1985, causa
247/84, [OSCURATO:PERSONA] (
11
), 6 maggio 1986, causa 304/84, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
12
), nonché 12 marzo 1987, causa 178/84, [OSCURATO:PERSONA]/Germania, detta «Legge di purezza per la birra» (
13
) che il diritto comunitario non osta a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottino una normativa che subordini l’impiego di additivi ad
un’autorizzazione previa concessa mediante un atto di portata generale per determinati additivi, vuoi per tutti i prodotti,
vuoi per taluni di essi soltanto, vuoi per taluni usi. Lo stesso vale per la fissazione di limite massimo per l’uso di un
additivo per taluni prodotti. Una normativa di questo tipo risponde ad un legittimo obiettivo di politica sanitaria, che è
quello di ridurre il consumo incontrollato di additivi alimentari.
36. Tuttavia, il principio di proporzionalità che è alla base dell’ultima frase dell’art. 30 CE esige che la facoltà per gli [OSCURATO:PERSONA]
membri di vietare importazioni di prodotti provenienti da altri [OSCURATO:PERSONA] membri sia limitata a quanto necessario per raggiungere
gli scopi di tutela legittimamente perseguiti (
14
).
37. Sempre secondo la giurisprudenza della Corte, l’onere della prova della nocività di una sostanza grava sulle autorità nazionali
competenti. Spetta ad esse dimostrare, in ciascun caso, che la loro normativa è necessaria per tutelare effettivamente gli
interessi contemplati dall’art. 30 CE e, in particolare, che la commercializzazione del prodotto in questione presenta rischi
per la sanità pubblica (
15
). Devono prendersi in considerazione a questo riguardo, da una parte, i risultati della ricerca scientifica internazionale
e soprattutto i lavori del comitato scientifico comunitario per l’alimentazione umana, della commissione del [OSCURATO:PERSONA] alimentarius
della FAO [Food and [OSCURATO:PERSONA] (of the [OSCURATO:PERSONA])] e dell’Organizzazione mondiale della sanità, e, d’altra
parte, le abitudini alimentari (
16
) all’interno dello Stato membro d’importazione (
17
).
38. Ciò non significa tuttavia, secondo me, che uno Stato membro sia tenuto a provare, con certezza assoluta, l’esistenza di un
rischio grave. È sufficiente che esso indichi argomenti concreti e plausibili secondo i quali la tutela della salute delle
persone sarebbe messa in pericolo (
18
).
39. Esistono, infatti, settori in cui la ricerca scientifica non è ancora sufficientemente avanzata perché possano essere determinati
con certezza le quantità e le concentrazioni alle quali determinate sostanze possono essere nocive e gli effetti precisi che
esse possono provocare.
40. L’incertezza scientifica, in particolare nel campo delle vitamine (
19
), ha, d’altra parte, indotto la Corte a riconoscere agli [OSCURATO:PERSONA] membri un largo margine di discrezionalità.
41. Così, nella sentenza Sandoz, citata, la Corte, pur stabilendo anzitutto, al punto 18, il principio secondo il quale «(...)
la normativa nazionale che contempli un divieto (...) (d’importazione) è quindi giustificata solo se le autorizzazioni di
vendita sono concesse ogni volta che siano compatibili con le esigenze della tutela della salute», riconosce, poi, al punto
19, che «(u)na valutazione del genere è cionondimeno difficile quando si tratta di additivi come le vitamine (...)» per concludere
infine, al punto 20, che «il diritto comunitario non osta alla disciplina nazionale che vieti, salvo previa autorizzazione,
la vendita di derrate alimentari, legalmente vendute in un altro Stato membro, cui sia stata aggiunta della vitamina», ponendo
soltanto la condizione che «la vendita (deve essere) autorizzata quando l’aggiunta di vitamine risponde ad un’esigenza reale,
in particolare di ordine tecnico o alimentare».
42. Da allora tale prudente atteggiamento è stato confermato dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Consiglio. Nella posizione comune adottata
il 3 dicembre 2001 dal Consiglio, n. 18/2002, in vista dell’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
per il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative agli integratori alimentari (
20
), si può, infatti, leggere quanto segue:
«Occorre che le vitamine e i minerali normalmente presenti nei cibi e quindi assunti con la dieta siano consentiti negli integratori
alimentari, senza peraltro renderne tassativa la presenza. Andrebbe evitata ogni possibile controversia sull’identificazione
di tali nutrienti. Risulta quindi opportuno elaborare un elenco che contenga nominalmente tali vitamine e minerali» (punto
9 del preambolo)
e
«l’assunzione di vitamine e minerali in quantità eccessive può dar luogo a reazioni avverse per la salute. Tale rischio giustifica
la fissazione, secondo i casi, di livelli massimi che possono essere contenuti negli integratori alimentari in condizioni
di sicurezza. Tali livelli dovrebbero garantire che il normale uso del prodotto nelle modalità indicate dal fabbricante non
comporti rischi per il consumatore» (punto 13 del preambolo).
43. Nell’attesa che tale direttiva venga adottata e che vengano fissati i limiti massimi da parte della [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito
dei regolamenti di esecuzione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono evidentemente nel pieno diritto di applicare questi criteri nell’ambito
della disciplina nazionale.
44. In tale contesto, si può anche fare riferimento, come hanno fatto diversi intervenienti, alla sentenza della Corte dell’Associazione
europea di libero scambio (in prosieguo: la «Corte AELS») 5 aprile 2001, causa E-3/00 (
21
), che mi sembra confermare l’approccio prudente che è opportuno avere in questa materia. Questa Corte, infatti, ha dichiarato
quanto segue ai punti 29-31 della sua sentenza:
«La questione della salute e della vita delle persone è competenza delle autorità nazionali. Una valutazione puramente ipotetica
o accademica non può essere sufficiente. Soltanto gli effetti specifici della commercializzazione di un singolo prodotto con
un determinato quantitativo di additivi sono rilevanti. Può essere appropriato esaminare l’effetto complessivo della presenza
nel mercato di un certo numero di fonti naturali o artificiali di un dato nutriente, e della possibilità di future fonti addizionali
che possano ragionevolmente essere previste.
In molti casi la valutazione di tali problemi mostrerà che c’è grande incertezza scientifica e pratica legata alla questione
di cui trattasi. Una corretta applicazione del principio di precauzione presuppone, in primo luogo, l’identificazione di conseguenze
potenzialmente negative per la salute derivanti, nel presente caso, da un prospettato arricchimento dell’alimento, e, in secondo
luogo, una valutazione globale del rischio per la salute basata sulle più recenti scoperte scientifiche.
Quando l’insufficienza, l’inconcludenza, o la natura imprecisa delle conclusioni che possono essere tratte da quelle valutazioni
rende impossibile determinare con certezza il rischio o pericolo, ma la probabilità di un danno considerevole ancora persista,
nel caso in cui fosse l’eventualità negativa a verificarsi, il principio di precauzione giustificherebbe l’adozione di misure
restrittive».
45. Come risulta dalle considerazioni che precedono, spetta al giudice del rinvio valutare se le autorità nazionali competenti
abbiano dimostrato, alla luce delle abitudini alimentari nazionali e tenuto conto dei risultati della ricerca scientifica
internazionale, se il divieto di aggiungere il coenzima Q10 e di realizzare una concentrazione eccessiva di vitamine (ai sensi
della normativa nazionale applicabile) negli integratori alimentari in causa, si imponga a scopo di tutela della salute e
della vita delle persone.
46. Nel momento in cui procede a tale valutazione, il giudice nazionale deve tenere conto del fatto che le autorità nazionali
hanno il pieno diritto di fare riferimento al principio di precauzione. Questo significa che uno Stato membro può fare ricorso
all’art. 30 CE nel caso in cui nutra seri sospetti, ma non abbia la certezza, in relazione alla pericolosità di una sostanza,
e in cui, se il sospetto dovesse confermarsi, si produrrebbe un grave pregiudizio.
47. I sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] menzionano ancora numerosi elementi di fatto che dimostrerebbero, secondo loro, che il divieto in
causa non sarebbe giustificato dalla tutela della sanità pubblica ed invitano la Corte a pronunciarsi in questo senso.
48. Ora, tale valutazione esula dall’ambito del presente rinvio che riguarda soltanto l’interpretazione delle disposizioni comunitarie
sulle quali il giudice a quo interroga la Corte. Ad ogni modo, il giudice a quo non fornisce informazioni che ci permettano
di pronunciarci sulla questione se, in concreto, il divieto in causa sia giustificato dalla tutela della sanità pubblica.
2. L’assenza di bisogno nutrizionale
49. Finora la mia analisi ha riguardato l’eccezione relativa alla tutela della salute e della vita delle persone prevista all’art. 30 CE.
50. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, solleva ugualmente la questione se una restrizione alla libera circolazione di un prodotto alimentare
possa essere giustificata dall’assenza di un bisogno nutrizionale relativo ad una o più sostanze contenute in quest’alimento,
e pertanto essa propone che la Corte prenda posizione a questo riguardo nella sua soluzione alla questione pregiudiziale.
51. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, riferendosi alla citata sentenza della Corte AELS, che soltanto l’esistenza di un rischio per la sanità
pubblica, e non la sola circostanza che l’aggiunta delle sostanze in causa non risponda ad un bisogno nutrizionale, permetterebbe
di giustificare, rispetto all’art. 30 CE, una misura restrittiva come quella in causa nel procedimento principale.
52. Noto, a questo riguardo, che l’ordinanza di rinvio non contiene alcuna indicazione secondo cui il divieto di commercializzazione
dei prodotti di cui trattasi sarebbe stato giustificato dall’assenza di bisogno nutrizionale con riferimento al coenzima Q10
o alla quantità di vitamine contenuta in questi prodotti. Mi sembra, pertanto, che non sia necessario che la Corte affronti
questo problema nella sentenza. Ad ogni buon fine, tuttavia, vorrei formulare, a questo proposito, le seguenti osservazioni.
53. Nella sua citata sentenza, la Corte AELS si è espressa nei seguenti termini:
«L’esigenza di salvaguardia della sanità pubblica è stata riconosciuta, e resta, una preoccupazione di primaria importanza
ed il livello di tutela scelto dalle [OSCURATO:PERSONA] non deve essere posto in questione. Tuttavia, deve essere rispettato
il principio di proporzionalità. In questo contesto,
può essere correttamente richiamata la questione del bisogno nutrizionale
in relazione ad additivi aggiunti agli alimenti presso una determinata popolazione . Infatti, la definizione più autorevole
di “arricchimento” è direttamente legata a questo concetto [v. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] per l’Aggiunta di
[OSCURATO:PERSONA] agli Alimenti (...)]. Comunque, in virtù del principio cogente di proporzionalità, l’esigenza di salvaguardia
della sanità pubblica deve essere bilanciata con il principio di libera circolazione delle merci. Il
semplice rilievo da parte dell’autorità nazionale dell’assenza di bisogno nutrizionale non potrà giustificare il divieto d’importazione
, una misura altamente restrittiva, su un prodotto che è liberamente commercializzato in altri [OSCURATO:PERSONA] membri del SEE» (
22
).
54. La Corte AELS ammette dunque che il bisogno nutrizionale possa giocare un ruolo, ma sostiene anche che esso deve essere valutato
in relazione al principio di proporzionalità.
55. Nella causa sulla quale era chiamata a giudicare, la Corte AELS ha in ultima analisi considerato che il [OSCURATO:PERSONA] di Norvegia
era venuto meno ai suoi obblighi per le due seguenti ragioni:
– aveva tenuto un atteggiamento incoerente perché, pur vietando la commercializzazione di «corn-flakes» arricchiti in ferro,
aveva ammesso che un certo tipo di formaggio contenente una forte aggiunta di ferro potesse essere liberamente venduto nel
paese;
– non aveva proceduto ad una valutazione globale del rischio che poteva comportare l’aggiunta di ferro ai prodotti alimentari.
56. Nella sua giurisprudenza, tuttavia, la Corte ha affrontato il problema dei bisogni nutrizionali in due contesti differenti.
57. Nella sentenza 23 febbraio 1988, causa 216/84, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (
23
), la Corte ha esaminato un caso in cui uno Stato membro aveva invocato ragioni di tutela della sanità pubblica per vietare
l’importazione di un prodotto (
24
) in base alla motivazione che esso aveva un valore nutritivo inferiore o un tenore in grassi più elevato rispetto a un altro
prodotto che già si trovava sul mercato in questione (
25
).
58. La Corte ha affermato che in circostanze di questo genere non si possono invocare ragioni di tutela della salute, perché «è
evidente che la possibilità di scelta alimentare dei consumatori nella comunità è tale che il solo fatto che un prodotto importato
abbia proprietà nutritive inferiori non comporta un reale pericolo per la salute umana. Inoltre come la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato
senza essere contraddetta dal Governo francese, sul mercato francese esistono prodotti che pur avendo del pari scarso valore
nutritivo o pur essendo composti essenzialmente degli stessi grassi presenti nei succedanei possono essere venduti liberamente
(...)» (
26
).
59. In questa causa era dunque in questione un prodotto ottenuto a partire da sostanze naturali il cui valore nutritivo era semplicemente
inferiore a quello dei prodotti concorrenti. Era del tutto inconcepibile che ciò potesse costituire una valida ragione per
vietare le importazioni.
60. In tutta una serie di altre cause la Corte si è trovata a considerare, al contrario, sostanze chimiche che erano state
aggiunte
ad un prodotto alimentare in quanto ciò rispondeva ad un reale bisogno, in particolare, tecnologico o alimentare.
61. Ricordo che, in particolare, nella sentenza Debus, citata, la Corte ha dichiarato che «il diritto comunitario non osta a che
gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottino una normativa che subordini l’impiego di additivi ad una autorizzazione previa concessa mediante
un atto di portata generale per determinati additivi, vuoi per tutti i prodotti, vuoi per taluni di essi soltanto, vuoi per
taluni usi. Lo stesso vale per la fissazione di un limite massimo per l’uso di un additivo per taluni prodotti. Una normativa
di questo tipo risponde ad un
legittimo obiettivo
di politica sanitaria, che è quello di
ridurre il consumo incontrollato di additivi
alimentari» (
27
).
62. Discende incontestabilmente da questa giurisprudenza che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno il diritto di controllare e, nella misura
in cui è necessario, di limitare l’utilizzo di additivi nei prodotti alimentari e che essi lo possono fare a mezzo di un sistema
fondato su un principio secondo il quale tutto ciò che non è autorizzato è vietato.
63. Inoltre, allorché si tratta di sostanze chimiche, sembra risultare dalla giurisprudenza della Corte che l’esistenza di un
pericolo effettivo per la salute delle persone non sia l’unico elemento che lo Stato membro può prendere in considerazione.
Al punto 17 della citata sentenza Debus, la Corte ha, infatti, precisato che «(...) l’impiego di un determinato additivo,
ammesso in un altro Stato membro,
dev’essere autorizzato
se si tratta di un prodotto importato da tale Stato membro, qualora (...) tale additivo
non
sia pericoloso per la sanità pubblica e risponda ad un’esigenza reale, segnatamente di ordine tecnologico» (
28
).
64. Nella sentenza 16 luglio 1992, causa C-344/90, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (
29
), concernente l’aggiunta di un nitrato al formaggio, la Corte ha stabilito che «una domanda intesa ad ottenere l’iscrizione
di un additivo nell’elenco di cui trattasi
possa essere respinta
dalle autorità amministrative competenti
solo se il detto additivo non risponda ad alcuna necessità reale, segnatamente
di ordine tecnico,
o
se presenti un rischio per la sanità pubblica» (
30
).
65. Risulta, pertanto, che, secondo l’orientamento della Corte, anche se una sostanza non presenta pericoli per la sanità pubblica,
la commercializzazione del prodotto alimentare nel quale essa è contenuta può nondimeno essere vietata se questa sostanza
non corrisponde ad una necessità reale.
66. Non vi è dubbio che la nozione di «necessità reale» ricomprende anche quella di «bisogno nutrizionale». Al punto 20 della
sentenza Sandoz, citata, la Corte ha, infatti, fatto esplicito riferimento ad «un’esigenza reale, in particolare di ordine
tecnico o
alimentare
» (
31
).
67. Mi sembra inoltre che l’approccio della sentenza 16 luglio 1992, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, citata, secondo la quale il pericolo
per la salute delle persone non è l’unico criterio da prendere in considerazione, trovi la sua eco al punto 11 del preambolo
della posizione comune n. 18/2002, nella quale si può leggere che «è essenziale che le sostanze chimiche utilizzate come fonti
di vitamine e minerali per la fabbricazione degli integratori alimentari siano sicure e disponibili all’assorbimento da parte
dell’organismo».
68. Infine, è opportuno osservare che la nozione di «bisogno nutrizionale» non è affatto sconosciuta al diritto positivo comunitario
in vigore. L’art. 1, n. 3, della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 15 febbraio 2001, 2001/15/CE, sulle sostanze che possono essere
aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (
32
) è, infatti, redatto come segue:
«L’uso di sostanze nutritive in alimenti destinati ad un’alimentazione particolare deve comportare la produzione di prodotti
sicuri che soddisfano le esigenze [besoins nutritionnels] specifiche
dei soggetti cui sono destinati secondo quanto stabilito dai dati scientifici generalmente accettati» (
33
).
69. I due testi che ho appena citato tendono a confermare la conclusione che mi è parso poter dedurre dalla sentenza della Corte
16 luglio 1992, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, citata, e cioè che le sostanze artificiali incorporate nei prodotti alimentari devono
non soltanto essere prive di rischi, ma altresì servire ad uno scopo utile.
70. Questa soluzione contrasta, piuttosto, con la tesi della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale l’assenza di bisogno nutrizionale non
può mai, di per sé, giustificare un divieto di importazione.
71. Si ha la netta impressione che, per il legislatore comunitario come per la Corte, l’aggiunta di sostanze chimiche ai prodotti
alimentari debba, possibilmente, essere evitata, anche se la nocività di una data sostanza non sia stata provata. È come se
tutte fossero potenzialmente pericolose.
72. Si potrebbe pertanto essere tentati di concludere che, in attesa della redazione di elenchi che contengano nominalmente le
sostanze autorizzate a livello comunitario, le autorità nazionali abbiano il pieno diritto di vietare non soltanto le sostanze
pericolose (ivi comprese quelle che devono essere considerate tali in applicazione del principio di precauzione), ma anche
quelle a proposito delle quali esse possono dimostrare che non corrispondono ad alcun bisogno nutrizionale reale.
73. Da parte mia, vorrei piuttosto sottolineare la mia preferenza per una soluzione intermedia, che si ispira alla sentenza Sandoz,
citata, e secondo la quale, in presenza di incertezza scientifica quanto alla nocività di un «nutriente» (
34
) ed al di fuori dei casi in cui si può applicare il principio di precauzione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono autorizzare il «nutriente»
in questione quando esso corrisponde ad un bisogno nutrizionale reale, e possono, al contrario, vietarlo quando esso non corrisponde
ad un bisogno di questo genere.
3. La procedura agevolmente accessibile
74. I sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono ancora alla Corte di constatare che la normativa nazionale in parola contravviene agli artt. 28 CE
e 30 CE, in quanto il rilascio dell’autorizzazione non può essere ottenuto dagli operatori economici a conclusione di una
procedura facilmente accessibile che possa essere portata a termine in tempi ragionevoli.
75. Risulta effettivamente dalla giurisprudenza della Corte che l’autorizzazione a commercializzare prodotti deve poter essere
concessa attraverso una procedura facilmente accessibile agli operatori economici, che possa essere portata a termine in tempi
ragionevoli e che, qualora essa si risolva in un rifiuto, permetta che tale rifiuto diventi oggetto di ricorso giurisdizionale (
35
).
76. Tuttavia, come si può dedurre dall’ordinanza di rinvio e come il governo francese conferma, i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno
proceduto, nella fattispecie, alla commercializzazione dei prodotti controversi senza avere in precedenza depositato alcuna
domanda che potesse essere istruita dalle autorità francesi competenti.
77. Le modalità della procedura di autorizzazione esistente in Francia non costituiscono pertanto oggetto della controversia nel
procedimento principale e quindi non è necessario approfondire tale questione.
4. La clausola di reciproco riconoscimento
78. Infine, i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riferendosi alla sentenza 22 ottobre 1998, causa C‑184/96, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (
36
), chiedono alla Corte di constatare che la Repubblica francese non ha introdotto nella sua normativa alcuna clausola di reciproco
riconoscimento che avrebbe permesso di commercializzare sul territorio francese gli integratori alimentari liberamente commercializzati
da altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
79. A questo proposito, vorrei fare riferimento alle mie conclusioni del 26 giugno 2001, citate, nelle quali avevo concluso che
gli artt. 28 CE e 30 CE non esigono l’inserimento di una clausola di reciproco riconoscimento in una normativa nazionale come
il decreto n. 73‑138, che contempla «tutte le merci e i prodotti destinati all’alimentazione umana che sono stati addizionati
di prodotti chimici» (
37
).
IV –
Conclusione
80. In considerazione di quanto precede, propongo alla Corte di risolvere la questione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] de grande instance
de Paris nel modo seguente:
«Gli artt. 28 CE e 30 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che vieta la libera circolazione
e la commercializzazione di un integratore alimentare legalmente venduto in un altro Stato membro, a meno che sussista un’esigenza
imperativa tale da giustificare una restrizione, o perfino il divieto, di commercializzare questo prodotto. In questo caso,
le misure adottate dovranno essere necessarie e proporzionate all’obiettivo. Per valutare l’eventuale possibilità di giustificare
queste misure per ragioni di tutela della salute e della vita delle persone, prevista all’art. 30 CE, il giudice nazionale
è tenuto a considerare se le autorità nazionali abbiano intrapreso la valutazione dei rischi relativi alle sostanze di cui
trattasi conformemente alle più avanzate conoscenze scientifiche disponibili ed alle abitudini alimentari esistenti nello
Stato membro in questione».
1
– Lingua originale: il francese.
2
– GU L 186, pag. 27.
3
– GU L 55, pag. 22.
4
– V. sentenze 15 dicembre 1982, causa 286/81, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 4575, punto 9); 18 febbraio 1987,
causa 98/86, Mathot (Racc. pag. 809, punti 3 e 7‑9), e 5 dicembre 2000, causa C‑448/98, Guimont (Racc. pag. I‑10663, punto 21).
5
– Racc. pag. I‑3367.
6
– Il corsivo è mio.
7
– [OSCURATO:PERSONA] 5 aprile 1979, causa 148/78, Ratti (Racc. pag. 1629, punto 36); 5 ottobre 1994, causa C‑323/93, Centre d'insémination
de la Crespelle (Racc. pag. I‑5077, punto 31); 23 maggio 1996, causa C‑5/94, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2553, punto 18), e
12 novembre 1998, causa C‑102/96, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc. pag. I‑6871, punto 21).
8
– V., segnatamente, sentenze 9 gennaio 1990, causa C‑337/88, SAFA (Racc. pag. I‑1, punto 20), e 17 settembre 1998, causa
C‑412/96, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑5141, punti 23 e 24).
9
– Racc. pag. 649.
10
– V., in particolare, sentenze 14 luglio 1983, causa 174/82, Sandoz (Racc. pag. 2445); 4 giugno 1992, cause riunite C‑13/91
e C‑113/91, Debus (Racc. pag. I‑3617), 27 giugno 1996, causa C‑293/94, Brandsma (Racc. pag. I‑3159), e 17 settembre 1998,
causa C‑400/96, Harpegnies (Racc. pag. I‑5121).
11
– Racc. pag. 3887.
12
– Racc. pag. 1511.
13
– Racc. pag. 1227.
14
– Sentenza Harpegnies, cit. (punto 34).
15
– [OSCURATO:PERSONA] e a., cit. (punto 25); «Legge di purezza per la birra», cit. (punto 46); 13 dicembre 1990, causa C‑42/90,
Bellon (Racc. pag. I‑4863, punto 16), e Debus, cit. (punti 17 e 18).
16
– Il governo ellenico ha, d'altra parte, fatto osservare che anche le condizioni climatiche potevano svolgere il loro ruolo;
infatti l'assorbimento della vitamina E avverrebbe diversamente a seconda del grado di illuminazione solare del paese.
17
– [OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 24); [OSCURATO:PERSONA] e a., cit. (punto 24), e «Legge di purezza per la birra», cit. (punto 44).
18
– V. mie conclusioni del 26 giugno 2001 nella causa C‑24/00, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (pendente innanzi alla Corte, paragrafo 131).
19
– V. sentenze Sandoz, cit., e 30 novembre 1983, causa 227/82, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 3883, punti 36‑38).
20
– GU 2002 C 90 E, pag. 1.
21
– Autorità di vigilanza AELS/[OSCURATO:PERSONA] di Norvegia.
22
– Punti 27 e 28. Il corsivo è mio.
23
– Racc. pag. 793.
24
– Si trattava di un succedaneo del latte in polvere ottenuto dall'elaborazione di grassi vegetali.
25
– Il latte in polvere tradizionale.
26
– Sentenza 23 febbraio 1988, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, cit. (punto 15).
27
– Sentenza Debus, cit. (punto 14). Il corsivo è mio. V. anche sentenze Sandoz, cit. (punto 17), e «Legge di purezza per la
birra», cit. (punto 42).
28
– Il corsivo è mio. V. anche sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a., cit. (punto 25); «Legge di purezza per la birra», cit. (punto 44), e Bellon,
cit. (punto 14).
29
– Racc. pag. I‑4719.
30
– Sentenza 16 luglio 1992, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, cit. (punto 10). Il corsivo è mio.
31
– Il corsivo è mio.
32
– GU L 52, pag. 19.
33
– Il corsivo è mio.
34
– Il termine «nutriente» è utilizzato nella posizione comune n. 18/2002 in contrapposizione con il termine «additivo».
35
– [OSCURATO:PERSONA] e a., cit. (punto 26); Bellon, cit. (punti 16 e 17), e 16 luglio 1992, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, cit. (punto 9).
36
– Racc. pag. I‑6197.
37
– V. paragrafi 27‑64.