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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 26996/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, alla via Properzio n. 5 in Roma; - controricorrente - la sentenza n. 1452, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e pubblicata il 5.6.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 21.6.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. In data 22.11.2017 l'Agenzia delle entrate notificava ad [OSCURATO:PERSONA] l'avviso di accertamento n.

TK7011204068/2017, con cui recuperava a tassazione Irpef ed Irap per un totale di Euro 111.994,00, stante il maggior reddito d'impresa accertato nei confronti del contribuente.

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di accertamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma censurando, per quanto ancora di interesse, il vizio di motivazione dell'atto impositivo, cui neppure erano stati allegati i documenti provenienti da terzi su cui risultava fondato.

L'Amministrazione finanziaria replicava di aver fondato le proprie contestazioni sulle dichiarazioni rilasciate dai "soggetti erogatori dei servizi commercializzati dal contribuente ... che", secondo l'Ente impositore, avevano fornito "i dati esatti relativi agli aggi e ai compensi percepiti" (ric., p. 2) dal contribuente.

La CTP rigettava il ricorso.

3. Il contribuente spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, che riformava la decisione assunta dalla CTP, riteneva inadeguata la motivazione del provvedimento impositivo ed annullava l'avviso di accertamento.

4. Avverso la decisione pronunciata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione l'Amministrazi. e finanziaria, ì1 ‘ affidandosi ad uno strumento di impugnazione.

Resiste mediante controricorso il contribuente.

L'Agenzia delle Entrate ha pure depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il suo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, commi 1 e 3, della legge n. 212 del 2000, e dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, nonché degli artt. 42, comma 2, 38, 39, primo comma lett. d), e 41 bis, comma 1, del Dpr n. 600 del 1973, per avere la CTR erroneamente ritenuto inadeguata la motivazione dell'avviso di accertamento impugnato dal contribuente.

2. Mediante il suo strumento di impugnazione l'Agenzia delle Entrate censura l'erronea valutazione di insufficienza della motivazione dell'atto impositivo effettuata dal giudice dell'appello.

Assume l'Ente impositore che nell'avviso di accertamento sono chiaramente indicati i presupposti della pretesa tributaria, fondato sulle dichiarazioni dei fornitori, cui il contribuente ben avrebbe potuto opporre diverse risultanze contabili.

Nel caso di specie l'avviso di accertamento risulta basato su "segnalazione, operata da soggetto esterno all'Amministrazione finanziaria ... ed è ... sufficiente che l'Ente impositore riproduca il contenuto informativo dei medesimi dati" (ric., p. 7).

Analoghe considerazioni sono state ribadite dall'Amministrazione finanziaria mediante la memoria depositata.

2.1. La CTR ha osservato che le censure proposte dal contribuente attenevano, in primo luogo, alla "mancata allegazione delle comunicazioni e dei documenti da cui l'Ufficio trae le annotazioni e ricostruisce il redditqj Gli originali dei documenti di comunicazione non risultano infatti allegati né resi disponibili alla parte, secondo quanto risulta in atti ... la Suprema Corte ha stabilito che l'obbligo di motivazione può essere adempiuto anche per relationem ... a condizione, però, che "gli atti cui l'Amministrazione finanziaria opera riferimento siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale ... al contribuente è stata fornita come motivazione dell'atto impositivo una serie di dati le cui fonti documentali non sono però state messe a sua disposizione, nonostante vi fosse al riguardo una richiesta e quindi vi fosse contestazione" (sent.

CTR, p. 3 s.).

La pronuncia assunta dalla CTR risulta conforme all'orientamento proposto in materia da questa Corte di legittimità, e la decisione del giudice dell'appello non merita censure.

2.2. Nel caso di specie l'Amministrazione finanziaria non ha allegato all'avviso di accertamento i documenti provenienti da terzi su cui l'atto impositivo risulta fondato.

L'Agenzia delle Entrate si è limitata ad estrarre da tali atti alcuni dati contabili, su cui ha fondato la propria pretesa tributaria, senza neppure esporre il contenuto essenziale dei documenti.

Il contribuente ha evidenziato la lesione del proprio diritto di difesa conseguente alla scelta operata dall'Ente impositore, ed ha pure proposto un esempio osservando che "con riferimento agli asseriti compensi percepiti a fronte dell'istallazione degli apparecchi da intrattenimento, non vi è alcun riferimento a quali sarebbero gli apparecchi presi in considerazione, né quale fosse la quota di spettanza degli esercenti (da determinarsi sulla base degli accordi contrattuali posti in essere tra le parti)" (controric., p. 11).2.3.

In proposito si è già rilevato che "in tema di avviso di accertamento, l'onere di allegazione di cui all'art. 7 della

I. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell'atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest'ultimo", Cass. sez.

V, 10.7.2020, n. 14723.

Inoltre, non si è mancato di specificare che "in tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza", Cass. sez.

V, 19.11.2019, n. 29968.

L'Amministrazione finanziaria insiste, nella sua memoria a sostenere che i dati erano in realtà a conoscenza del contribuente, poiché poteva estrarli dalla propria contabilità.

Si tratta di un argomento che in nulla smentisce il dato di fatto incontestato che degli atti provenienti da terzi il contribuente non ha avuto integrale e legale conoscenza, e l'Amministrazione non ha riprodotto nell'avviso di accertamento notificato neppure la sintesi del contenuto di tali atti, su cui pure l'avviso di accertamento risulta fondato.

3. In definitiva il ricorso deve essere respinto, in conformità con quanto deciso da questa Corte anche nel giudizio concluso con provvedimento 10.6.2021, n. 16428, in controversia già pendente tra le stesse parti ed avente analogo oggetto.

3.1. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura della pronuncia emessa e del i valore del giudizio.Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], e le liquida ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, alla via Properzio n. 5 in Roma; - controricorrente - la sentenza n. 1452, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e pubblicata il 5.6.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 21.6.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. In data 22.11.2017 l'Agenzia delle entrate notificava ad [OSCURATO:PERSONA] l'avviso di accertamento n. TK7011204068/2017, con cui recuperava a tassazione Irpef ed Irap per un totale di Euro 111.994,00, stante il maggior reddito d'impresa accertato nei confronti del contribuente. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di accertamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma censurando, per quanto ancora di interesse, il vizio di motivazione dell'atto impositivo, cui neppure erano stati allegati i documenti provenienti da terzi su cui risultava fondato. L'Amministrazione finanziaria replicava di aver fondato le proprie contestazioni sulle dichiarazioni rilasciate dai "soggetti erogatori dei servizi commercializzati dal contribuente ... che", secondo l'Ente impositore, avevano fornito "i dati esatti relativi agli aggi e ai compensi percepiti" (ric., p. 2) dal contribuente. La CTP rigettava il ricorso. 3. Il contribuente spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, che riformava la decisione assunta dalla CTP, riteneva inadeguata la motivazione del provvedimento impositivo ed annullava l'avviso di accertamento. 4. Avverso la decisione pronunciata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione l'Amministrazi. e finanziaria, ì1 ‘ affidandosi ad uno strumento di impugnazione. Resiste mediante controricorso il contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha pure depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, commi 1 e 3, della legge n. 212 del 2000, e dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, nonché degli artt. 42, comma 2, 38, 39, primo comma lett. d), e 41 bis, comma 1, del Dpr n. 600 del 1973, per avere la CTR erroneamente ritenuto inadeguata la motivazione dell'avviso di accertamento impugnato dal contribuente. 2. Mediante il suo strumento di impugnazione l'Agenzia delle Entrate censura l'erronea valutazione di insufficienza della motivazione dell'atto impositivo effettuata dal giudice dell'appello. Assume l'Ente impositore che nell'avviso di accertamento sono chiaramente indicati i presupposti della pretesa tributaria, fondato sulle dichiarazioni dei fornitori, cui il contribuente ben avrebbe potuto opporre diverse risultanze contabili. Nel caso di specie l'avviso di accertamento risulta basato su "segnalazione, operata da soggetto esterno all'Amministrazione finanziaria ... ed è ... sufficiente che l'Ente impositore riproduca il contenuto informativo dei medesimi dati" (ric., p. 7). Analoghe considerazioni sono state ribadite dall'Amministrazione finanziaria mediante la memoria depositata. 2.1. La CTR ha osservato che le censure proposte dal contribuente attenevano, in primo luogo, alla "mancata allegazione delle comunicazioni e dei documenti da cui l'Ufficio trae le annotazioni e ricostruisce il redditqj Gli originali dei documenti di comunicazione non risultano infatti allegati né resi disponibili alla parte, secondo quanto risulta in atti ... la Suprema Corte ha stabilito che l'obbligo di motivazione può essere adempiuto anche per relationem ... a condizione, però, che "gli atti cui l'Amministrazione finanziaria opera riferimento siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale ... al contribuente è stata fornita come motivazione dell'atto impositivo una serie di dati le cui fonti documentali non sono però state messe a sua disposizione, nonostante vi fosse al riguardo una richiesta e quindi vi fosse contestazione" (sent. CTR, p. 3 s.). La pronuncia assunta dalla CTR risulta conforme all'orientamento proposto in materia da questa Corte di legittimità, e la decisione del giudice dell'appello non merita censure. 2.2. Nel caso di specie l'Amministrazione finanziaria non ha allegato all'avviso di accertamento i documenti provenienti da terzi su cui l'atto impositivo risulta fondato. L'Agenzia delle Entrate si è limitata ad estrarre da tali atti alcuni dati contabili, su cui ha fondato la propria pretesa tributaria, senza neppure esporre il contenuto essenziale dei documenti. Il contribuente ha evidenziato la lesione del proprio diritto di difesa conseguente alla scelta operata dall'Ente impositore, ed ha pure proposto un esempio osservando che "con riferimento agli asseriti compensi percepiti a fronte dell'istallazione degli apparecchi da intrattenimento, non vi è alcun riferimento a quali sarebbero gli apparecchi presi in considerazione, né quale fosse la quota di spettanza degli esercenti (da determinarsi sulla base degli accordi contrattuali posti in essere tra le parti)" (controric., p. 11).2.3. In proposito si è già rilevato che "in tema di avviso di accertamento, l'onere di allegazione di cui all'art. 7 della I. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell'atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest'ultimo", Cass. sez. V, 10.7.2020, n. 14723. Inoltre, non si è mancato di specificare che "in tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza", Cass. sez. V, 19.11.2019, n. 29968. L'Amministrazione finanziaria insiste, nella sua memoria a sostenere che i dati erano in realtà a conoscenza del contribuente, poiché poteva estrarli dalla propria contabilità. Si tratta di un argomento che in nulla smentisce il dato di fatto incontestato che degli atti provenienti da terzi il contribuente non ha avuto integrale e legale conoscenza, e l'Amministrazione non ha riprodotto nell'avviso di accertamento notificato neppure la sintesi del contenuto di tali atti, su cui pure l'avviso di accertamento risulta fondato. 3. In definitiva il ricorso deve essere respinto, in conformità con quanto deciso da questa Corte anche nel giudizio concluso con provvedimento 10.6.2021, n. 16428, in controversia già pendente tra le stesse parti ed avente analogo oggetto. 3.1. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura della pronuncia emessa e del i valore del giudizio.Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], e le liquida ne
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