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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2009

ECLI:EU:T:2009:336
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 16 settembre 2009 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI (Manico) (causa T‑391/07) «[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Domanda di marchio comunitario tridimensionale – Manico – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] – Obbligo di motivazione – Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009) – Principio dell’esame d’ufficio dei fatti – Art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 76, n. 1, del regolamento n. 207/2009)» [OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 50-62) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 16 agosto 2007 (procedimento R 361/2007‑4) nonché contro la decisione dell’esaminatore dell’UAMI del 16 gennaio 2007 in questo stesso procedimento, nella parte in cui respinge la domanda di marchio comunitario n. 4396727 per taluni prodotti che formano oggetto della medesima.

Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi: [OSCURATO:PERSONA] tridimensionale che rappresenta un manico per prodotti delle classi 6 e 8 – marchio n. 4396727 Decisione dell’esaminatore: Diniego parziale della registrazione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 16 settembre 2009 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI (Manico) (causa T‑391/07) «[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Domanda di marchio comunitario tridimensionale – Manico – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] – Obbligo di motivazione – Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009) – Principio dell’esame d’ufficio dei fatti – Art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 76, n. 1, del regolamento n. 207/2009)» [OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 50-62) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 16 agosto 2007 (procedimento R 361/2007‑4) nonché contro la decisione dell’esaminatore dell’UAMI del 16 gennaio 2007 in questo stesso procedimento, nella parte in cui respinge la domanda di marchio comunitario n. 4396727 per taluni prodotti che formano oggetto della medesima. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi: [OSCURATO:PERSONA] tridimensionale che rappresenta un manico per prodotti delle classi 6 e 8 – marchio n. 4396727 Decisione dell’esaminatore: Diniego parziale della registrazione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 207/2009 — Fons Iuris — Fons Iuris