CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 08602/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CUTORIA sul ricorso 24474/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in [OSCURATO:PERSONA], 25 Pec: giuseppedipietro©ordineavvocatiroma.org -ricorrente - AUTORITA' D'AMBITO N. 1 [OSCURATO:PERSONA], - intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e con la medesima domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, in [OSCURATO:PERSONA] 27 Pec: tiziana.ciotola©regione.lazio.legalmailit -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con il medesimo elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] 16 [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente e ricorrente in via incidentale avverso la sentenza n. 238/2017 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 10/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 da [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1.11 Giudice di Pace di Viterbo, pronunciando sulla citazione proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] sas volta a sentir accertare l'inadempimento contrattuale della società [OSCURATO:SOCIETA]., quale gestore del [OSCURATO:PERSONA], per superamento dei parametri massimi di arsenico, e la condanna della convenuta al risarcimento del danno, accolse la domanda. 2. [OSCURATO:PERSONA] propose appello e, nel contraddittorio con la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l'Autorità d'Ambito n. 1 [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Viterbo dichiarò inammissibile l'appello per tardività in quanto proposto oltre i sei mesi dalla data di deposito della sentenza di primo grado.Per quanto ancora qui di interesse il Tribunale ha rilevato che il timbro "depositato" recava la data del 18/11/2014 ed era l'unica data recante una sottoscrizione mentre un'altra data del 27/11/2015, pure riportata sulla sentenza, non recava alcuna sottoscrizione ed era relativa agli avvisi alle parti. Ha dunque ritenuto di valutare, ai fini della decorrenza del termine lungo per l'impugnazione, la data del deposito, affermando che "alcuna rilevanza ha lo "storico" del processo, in forza del quale risultano le date del deposito della minuta e poi della pubblicazione, essendo lo stesso un atto interno privo di alcuna rilevanza e funzione nei rapporti processuali, non riportando tra l'altro sottoscrizioni o indicazioni del pubblico ufficiale". Ha altresì specificato "La valenza di documento pubblico formato nella data che appare non risulta essere stata contestata nelle forme previste dall'ordinamento e cioè tramite la proposizione della querela di falso, unico modo per accertare la eventuale difformità rispetto al supposto dato reale. La mancanza di una seconda data impedisce di procedere all'accertamento istruttorio necessario per individuare la reale data di deposito e pubblicazione del provvedimento" (Cass. n. 18569 del 2016). 3. Avverso la sentenza, che ha disposto la compensazione delle spese "in ragione dell'incertezza dell'interpretazione normativa in riferimento", la [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale sulla statuizione della compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 4. La trattazione della causa è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis, co. 1, c.p.c. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo - violazione degli artt. 115, 133 c.p.c., 2719 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - la ricorrente si duole che il Tribunale non abbia considerato che la prima data del 15 novembre era corrispondente al solo deposito della minuta in cancelleria, mentre la seconda, quella del 27 novembre, era la data della pubblicazione della sentenza, come risultante dall'estratto riportato sul sito Internet rappresentante il registro delle pubblicazioni del Giudice di Pace di Viterbo e dal certificato rilasciato dall'Ufficio dello stesso Giudice, di guisa che l'impugnazione doveva essere considerata tempestiva. La sentenza impugnata, valorizzando la sola data del deposito della minuta e non anche quella della pubblicazione si sarebbe posta in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale "Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, il giudice deve accertare - attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo "(Cass., S.U. n. 18569 del 22/9/2016). 2. Con il secondo motivo del ricorso - violazione degli artt. 115 e 116, 133 c.p.c. , art. 2719 c.c. 2712 e 23 c. .2 e 23 quater d.lgs. 7/3/2005 n. 82 in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - la ricorrente censura la sentenza anche sotto il profilo della violazione dell'art. 2719 c.c. in quanto, avendo essa allegato e provato, tramite copia fotografica del sito Internet relativo al registro del Giudice di Pace di Viterbo, che la sentenza era stata pubblicata in data 27 novembre, e non avendo la controparte disconosciuto la conformità del suddetto documento all'originale, la stessa si aveva per riconosciuta in base alla giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 13425 del 13/6/2014 n. 13425). 3. Con il terzo motivo di ricorso - violazione degli artt. 115, 133 c.p.c., 2700 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - la ricorrente censura il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto non discutibile la data del deposito per mancata presentazione, dia parte della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di querela di falso. Ad avviso della ricorrente l'asserto sarebbe illegittimo perché la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva mai contestato che in data 18 novembre 2014 la sentenza fosse stata depositata - sicché non vi era alcuna querela di falso da azionare - ma soltanto che il procedimento di pubblicazione si fosse perfezionato nella successiva data del 27 novembre. 4. Con il quarto motivo - omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. - la ricorrente lamenta che l'impugnata sentenza abbia omesso di considerare il fatto storico dell'inserimento dell'atto, oggetto di deposito, alla data del 27 novembre anziché a quella del 18 novembre. 5. [OSCURATO:PERSONA] stima che, sebbene la sentenza rechi un'unica data di deposito sottoscritta dal cancelliere tale da non ingenerare dubbi su quale fosse, per l'appunto, la data cui fare riferimento anche ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, indubbiamente il rilascio da parte della cancelleria di una certificazione volta a consolidare l'affidamento delle parti sulla validità del secondo termine, rende la fattispecie del tutto peculiare e tale da non poter essere decisa con l'applicazione della giurisprudenza di questa Corte relativa alla scissione della data del deposito della minuta da quella del deposito della sentenza. Ne consegue l'opportunità che sulla fattispecie si pronunci la Sezione in pubblica udienza alla quale, pertanto, il Collegio rinvia la causa mandando alla cancelleria per le comunicazioni di legge. P.Q.M. La Corte, considerata la peculiarità della fattispecie, rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del 14 di