CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 08793/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10015/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (O GNESDA) SERENA, [OSCURATO:PERSONA] E GNEZDA (O GNESDA) LORETO, [OSCURATO:PERSONA] (O GNEDSA) MARINO, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso lasentenza n. 6818 /20 2 1 del la [OSCURATO:PERSONA] , depositata il 14 ottobre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del31 gennaio 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (o Gnesda) e [OSCURATO:PERSONA] (o Gnesda), nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] (o Gnesda), adirono [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 10015/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Roma con ricorso ai sensi dell’art. 702-biscod. proc. civ. per sentir condannare l’istituto bancario [OSCURATO:SOCIETA]. «alla consegna di un assegno circolare dell’importo di euro 1.751,96 all’ordine degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ovvero, in caso di materiale inesistenza e/o estinzione del titolo, al pagamento dell’equivalente numerario portato dall’assegno circolare» nonché al risarcimento dei danni patiti. In punto di fatto, riferirono: (i) di essere, nella anzidetta qualità, creditori di Intesa SanPaolo in forza di ordinanza di assegnazione resa a conclusione di espropriazione presso terzi intrapresa in danno dell’I.N.P.S., debitore esecutato,nei confronti di detta banca, in veste di terzo pignorato; (ii) che la banca aveva, onde ottemperare all’ordinanza, rimesso al de cuius [OSCURATO:PERSONA] l’assegno circolare n. 3501429274 dell’importo di euro 1.751,96, assegno andato smarrito per lungo tempo e poi ritrovato; (iii) che, decorso il termine triennale di prescrizione dell’assegno per mancato incasso e confluita la provvista di esso nel Fondo per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli attori, beneficiari del titolo, erano esclusi dal rimborso della provvista dello stesso, spettanteunicamente alla banca emittente. 2. All’esito del giudizio di prime cure, svolto nell’attiva resistenza della parte convenuta, il Tribunale di Roma disattese la domanda, sul rilievo della non coincidenza tra le generalità del soggetto beneficiario dell’assegnazione e del titolo ([OSCURATO:PERSONA]) e quelle del de cuius degli istanti ([OSCURATO:PERSONA]). 3. La decisione in epigrafe ha rigettato l’appello interposto dagli originari attori. Per quanto ancora qui d’interesse, la Corte capitolina ha: valutato tardiva la produzione, avvenuta soltanto in grado d’appello, della certificazione di stato civile sulla identità del de cuius, documento r.g. n. 10015/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] comunque non indispensabile ai fini della decisione; ritenuto assolta ed adempiuta dall’istituto bancario l’obbligazione nascente dall’ordinanza di assegnazione mediante l’emissione e l’inoltro all’assegnatario di un assegno circolare (creando la provvista con somme di pertinenza dell’I.N.P.S.),nonché maturato il termine triennale di prescrizione per il suo incasso, mediante il riversamento del relativo importo al Fondo istituito dall’art. 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, considerando l’I.N.P.S. quale unico soggetto legittimato a richiedere il rimborso delle somme al suddetto Fondo. 4. Ricorrono uno actu per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (o Gnesda) e [OSCURATO:PERSONA] (o Gnesda), nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] (o Gnesda), affidandosi a tre motivi; resiste, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA].. 5. Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa. 6. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, parte ricorrente censura la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto la tardività della produzione documentale operata in grado d’appello, invece tempestiva dacché finalizzata «ad acclarare la legittimazione attiva dei ricorrenti sul presupposto dell’identità fisica» tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene che l’estinzione dell’obbligazione portata dall’ordinanza di assegnazione si verifica soltanto con l’incasso della somma dovuta, sicché «la prescrizione del titolo connessa al caso di forza maggiore del suo smarrimento ha implicato la mancata estinzione dell’obbligazione con onere a carico dell’ordinante di riemissione del titolo o pagamento della provvista inerente l’assegno scaduto». r.g. n. 10015/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005 e dell’art. 84 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736. Si assumeche, decorso il termine triennale di prescrizione previsto dalla legge assegni per l’incasso dell’assegno circolare, il richiedente dell’assegno non riscosso ha diritto di ottenere, nei successivi dieci anni, la restituzione «del relativo importo provvista» dal Fondo ex lege n. 266 del 2005: «al riconosciuto diritto al recupero della somma de quaè connesso, per l’effetto, quello dell’effettivo creditore di ottenere da detto emittente la restituzione della recuperata provvista». 3. Lamentando la violazione e falsa applicazione delle medesime norme di cui al secondo motivo, con il terzo mezzo parte ricorrente deduce che unico legittimato a richiedere la restituzione delle somme confluite nel Fondo istituito dalla legge n. 266 del 2005 è l’istituto bancario, quale ordinante l’assegno non incassatoper cui sia maturato il termine di prescrizione, non già (come invece opinato dal giudice territoriale) l’I.N.P.S., debitore nella espropriazione presso terzi. 4. Dei testé sintetizzati motivi si impone disamina congiunta ed unitaria, attesa la intrinseca connessione (se non autentica commistione) delle questioni giuridiche ad essi sottese. 4.1. In primo luogo, inammissibile è la doglianza concernente la (dichiarata) tardività della produzione di documenti in appello. La censura concerneinfatti argomentazione priva di decisività, per aver la Corte d’appello ritenuto il documento nuovo comunque non rilevante ai fini della decisione: sicché l’affermazione di tardività qui contestata ben può essere espunta dal ragionamento sviluppato nella sentenza in vaglio senza minare la concludenza della statuizione resa. 4.2. Venendo al merito, è doveroso preliminarmente puntualizzare che nel primigenio atto introduttivo della controversia (cioè nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ.), per come è dato r.g. n. 10015/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] intendere dal contenuto dello stesso nei termini riportati nel ricorso di adizione di questa Corte, gli illo tempore attori non avevano operato una chiara ed univoca riconduzione sub specie iuris della (invero singolare) vicenda fattuale controversa: non avevano cioè individuato, in maniera puntuale, un’unica e specifica causa petendi della domanda di condanna (alla riemissione di un assegno circolare o al pagamento «dell’equivalente numerario») formulata verso l’istituto bancario. A fondamento della pretesa così azionata, essi avevano invece posto, in modo inestricabilmente affastellat o, due divers e ragioni in diritto astrattamente giustificanti la richiesta: per un verso, evocando il rapporto (per dir così cartolare) scaturente dalla precedente emissione di un assegno circolare ad opera della banca convenuta; d’altro canto, rivendicando l’inadempimento dell’obbligazione gravante sulla banca quale terzo pignorato destinatario dell’ordinanza di assegnazione emessa a definizione della procedura espropriativa presso terzi. Ambedue i profili sono stati, nel loro complesso, scrutinati dalla sentenza qui gravata, pervenuta ad una conclusione (la infondatezza della domanda attorea) conforme a diritto e che resiste alle critiche mosse da parte ricorrente, benché abbisognevole di una opportuna correzione della motivazione, come consentito al giudice di legittimità dall’art. 384, ultimo comma, del codice di rito. 4.3.La pronuncia condannatoria sollecitata da parte ricorrent e (in principalità avente ad oggetto un facere infungibile) non può ricevere sostegno nella pregressa emissione ad opera della banca di un assegno circolare, considerata nella sua dimensione esclusivamente cartolare, cioè a dire a prescindere dalla ragione causale di rilascio del titolo. È dirimente, al riguardo, osservare che i l decorso del termine triennale di prescrizione sancito dall’art. 84, secondo comma, del r.d. n. 1736 del 1933 (circostanza allegata dagli stessi attori quale fatto r.g. n. 10015/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] costitutivo del diritto azionato), comporta il venir menodi ogni possibile azione del beneficiario dell’assegno circolare nei riguardi dell’emittente: il rapporto tra tali soggetti originato dal titolo spira definitamente ed estinta risulta, per l’effetto, qualsivoglia obbligazione cartolare della banca emittente verso il beneficiario. Da ciò consegue che, privato di ogni legittimazione cartolare il beneficiario dell’assegno, la sorte dell’importo costituente la provvista, oramai non più destinata al legittimo portatore del titolo, è eventoche non concerne la posizione del beneficiario ed all’accertamento del quale egli non è portatore di un interesse giuridicamente qualificato. Detto in altre parole, se la banca abbia devoluto ad altri fini la provvista con cui è stato creato l’assegno, la abbia restituita al soggetto - eventualmente diverso - ordinante l’emissione del titolo , oppure (come accaduto nella vicenda de qua) abbia fatto confluire il relativo importo nel fondo istituito dalla legge n. 266 del 2005 è circostanza che unicamente interessa il (ed incide sul) rapporto tra l’istituto emittente e il richiedente l’assegno, non già il beneficiario che, a causa della inerzia protratta nel tempo, ha perso i dirittinascenti da l titolo. Traspare allora in tutta evidenza come rispetto alla domanda articolata dagli attori sia radicalmente inconferente individuare chi tra [OSCURATO:SOCIETA]. rivesta la qualità di «richiedente l’emissione dell’assegno circolare non riscosso», il quale, in quanto tale, avrebbe diritto, a mente dell’art. 1, comma 345 - ter, della legge n. 266 del 2005, al rimborso del relativo importo dal Fondo per le vittime delle frodi finanziarie: questione invece diffusamente analizzata dalla sentenza impugnata, oggetto di accesa disputa nelle difese dei contraddittori, ma che rimane impregiudicata nella presente occasione. Eppure, attribuire siffatto diritto all’istituto bancario - come caldeggiato insistentemente in ricorso -non apporterebbe giovamento alcuno agli stessi ricorrenti: e tanto perché - lo si ribadisce r.g. n. 10015/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] conclusivamente - il beneficiario di un assegno circolare non riscosso nel termine sancito dall’art. 84 della legge assegni non può, sulla base di un rapporto cartolare oramai irreversibilmente cessato, richiedere la condanna dell’istituto bancario emittente alla riemissione dell’assegno oppure al pagamento della relativa provvista. 4.4. Neppure il rapporto causale sottostante l’assegno circolare dedotto dagli attori (odierni ricorrenti) è idoneo a sorreggere la domanda di condannacosì come proposta. All’uopo, come innanzi accennato, gli impugnantihanno richiamato l’obbligazione incombente su Intesa SanPaolo quale terzo pignorato destinatario della ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ., divenuto, a cagione del provvedimento, debitore diretto del creditore procedente, cessionario del credito staggito: obbligazione -a dire degli impugnanti - non adempiuta, stante il mancato incasso della somma portata dall’assegno circolare non riscosso. Benché strutturata su premesse in iure corrette, l’argomentazione non può condurre all’accoglimento della dispiegata azione. È noto che l’ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ., provocando il trasferimento della titolarità del diritto di credito coattivamente ceduto, hanatura - in forza di una elaborazione pretoria risalente ad epoca remota, successivamente tradotta in ius positum -di titolo esecutivo in favore del procedente, assegnatario del credito, e contro il terzo pignorato: sicché il primo, in ipotesi di inadempimentodel secondo, può senz’altro promuovere in suo danno espropriazione forzata. Ma da ciò consegue che il creditore assegnatario, già in possesso di un titolo esecutivo per il caso di inottemperanza delterzo pignorato, è, di regola, carente di interesse ad agire in via di cognizione onde ottenere nei confronti del medesimo soggetto un ulteriore titolo r.g. n. 10015/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] esecutivo per la stessa prestazione immediatamente conseguibile con l’espropriazione forzata. In un’evenienzadel genere, l’azione di condanna (nelle forme della cognizione ordinaria o semplificata) è ammissibile soltanto quando la parte attricealleghi (ed asseveri) l’esistenza di unospecifico e peculiare bisognodi ulteriore accesso agli strumenti di tutela cognitiva, cioè a dire di una qualche utilità, giuridicamente apprezzabile, ritraibile dall’esperimento di detti strumentie non già offerta dal titolo esecutivo posseduto, altrimenti difettando una invece imprescindibile condizione dell’azione. Nella specie, gli attori non hanno mai esplicitato, durante il corso dell’intera controversia (nemmeno in sede di legittimità), l’esigenza che li ha indotti, una volta asseritamente verificatosi l’inadempimento dell’istituto bancario all’ordinanza di assegnazione, a chiedere al giudice della cognizione la condanna dello stessoistituto al pagamento di somme,anziché soddisfare direttamente la loro pretesa portando a coattiva attuazione il provvedimento exart. 553 cod. proc. civ.. La domanda degli odierni ricorrenti non poteva pertanto trovare accoglimentoper difetto di interesse ad agire. 4.5. Negli illustrati sensi emendatone il percorso motivazionale, restando conforme a diritto il suo dispositivo, la sentenza impugnata va confermata. 5. Il ricorso è rigettato. 6. Il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità segue la soccombenza. 7. Atteso il rigetto delricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in r.g. n. 10015/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla refusione in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.000 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, dilegge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrent